E’ stato approvato dal
Consiglio dei Ministri in via definitiva e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 235 del 7 ottobre 2016 il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016,
il primo “Correttivo” del Jobs Act, contenente una serie di modifiche e
ritocchi, che incidono su snodi delicati del mercato del lavoro.
Il tema del lavoro
accessorio tramite voucher è stato oggetto di rivisitazione.
La norma introduce, a
carico degli imprenditori non agricoli e professionisti che fanno ricorso al
lavoro accessorio, l’obbligo di dover dare comunicazione amministrativa
preventiva.
Tali soggetti, debbono
comunicare alla sede territoriale competente del nuovo Ispettorato nazionale
del lavoro, 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, mediante
sms o posta elettronica, i dati o il c.f. del lavoratore, indicando, altresì,
il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Gli imprenditori agricoli
hanno però visto confermata una deroga, venendo consentito loro di effettuare
la comunicazione di inizio della prestazione con riferimento ad un arco
temporale sino a 3 giorni successivi.
Le modifiche introdotte con
la novella citata non hanno modificato limiti economici già previsti: 7.000
euro di compensi per lavoratore che è oggetto di lavoro accessorio e 2.000 euro
di compensi erogati da ogni singolo committente.
Le sedi territoriali
dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dei consulenti del lavoro sono i
soggetti individuati attraverso i quali è possibile adempiere alla trasmissione
dei moduli di dimissioni on line.
E’ stata confermata,
infine, la norma che, modificando l’art. 41 del d.lgs. n. 148/2015, consentirà
la trasformazione dei contratti di solidarietà “difensivi” (ormai una terza
causale di CIGS) in “espansivi”, rivolti cioè non ad un obiettivo di mera
difesa occupazionale ma all’incremento dell’organico, in particolare con
l’innesto di nuove competenze, di per sé non consentito in vigenza di un CDS
difensivo.
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per avere visitato questo Blog