martedì 28 novembre 2017

Diritto all'equo compenso da parte dei professionisti - Parere contrario dell'Autorità Garante della Concorrenza


Diritto all'equo compenso - Estensione ai professionisti - Novità del Ddl. di conversione del DL 148/2017 (parere Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 24.11.2017 n. AS1452)

Secondo il parere 24.11.2017 n. AS1452 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rivolto ai Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri e pubblicato sul Bollettino 27.11.2017 n. 45, la norma sull'equo compenso ostacola la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali, alterando il corretto funzionamento delle dinamiche di mercato.  

Più precisamente, l’art. 19-quaterdecies del Ddl. di conversione del DL 148/2017, approvato dal Senato ed ora al vaglio della Camera, reintroducendo nell'ordinamento un sistema di tariffe minime, esteso oltretutto all'intero settore dei servizi professionali, sottrae alla libera contrattazione fra le parti la stessa determinazione del compenso dei professionisti, in quanto, anche se prevede la sanzione della nullità azionabile solo dal professionista, di fatto è difficile che il cliente accetti un compenso inferiore ai suddetti parametri con il rischio di andare poi in giudizio. 

Aggiunge ancora l’AGCOM che la disposizione in esame, oltre a non essere necessaria (in ragione delle novità di cui alla recente L. 81/2017), risulta altresì in contrasto con alcuni principi consolidati a tutela della concorrenza, determinando un’ingiustificata inversione di tendenza rispetto al processo di liberalizzazione delle professioni e limitando di fatto confronti concorrenziali tra gli appartenenti alla medesima categoria.

Dott. Victor Di Maria

La riforma del diritto fallimentare di Victor Di Maria

Lo scorso 14 novembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 155/2017 che delega il Governo a riformare il sistema delle procedure concorsuali, delle procedure di composizione della crisi e dei privilegi e delle garanzie nel termine di dodici mesi. 


La novità introduce anche un nuovo lessico. Non si chiamerà più "fallimento" ma  "liquidazione giudiziale", anche se saranno mantenute le fattispecie dei reati fallimentari.

Inoltre, non sarà più possibile la dichiarazione di fallimento d'ufficio

La riforma dovrà introdurre una norma che definirà cosa si intende per stato di crisi, ovvero probabilità di futura insolvenza, distinguendola espressamente dalla nozione di insolvenza, che verrà conservata nell'ordinamento giuridico.

Una ulteriore novità riguarderà l'ambito processuale. 
Verrà introdotta una procedura per l'accertamento dello stato di crisi, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 LF, con possibilità di azione da parte del pubblico ministero e degli organi di controllo e vigilanza sull'impresa. 
Inoltre verrà armonizzato il regime delle impugnazioni per i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziaria e di omologazione del concordato.

La legge delega sembrerebbe voler eliminare la esclusione alle procedure delle piccole imprese.
La legge delega prevede che la procedura dovrà essere differenziata a seconda della tipologia di soggetto ma, nel caso dei piccoli imprenditori (coloro che presentano parametri dimensionali inferiori a quelli indicati nell'art. 1 LF), dovrà essere simile a quella di sovra indebitamento per debitori civili, professionisti e consumatori.

Un altro principio contenuto nella legge delega riguarda la competenza territoriale (dunque il Tribunale competente per la procedura di crisi/insolvenza), per la quale la nozione di "centro degli interessi principale del debitore" dovrà essere ridefinita in conformità all'ordinamento dell'Unione Europea.

La riforma darà priorità di trattazione alle proposte che prevedono il risanamento della situazione debitoria del soggetto, al fine di prevenire il ricorso alla procedura di liquidazione giudiziale e preservare la continuità aziendale.

Un punto specifico della legge è stato dedicato alla notifica dei provvedimenti di apertura della procedura di accertamento dello stato di crisi; nel caso in cui il debitore sia un professionista o un imprenditore, la notifica tramite PEC dovrà essere resa obbligatoria dalla riforma, con la previsione di una procedura telematica alternativa nel caso in cui la notificazione non sia stata possibile per causa imputabile al destinatario. Inoltre si specifica che all'imprenditore dovrà essere imposto di mantenere attivo l'indirizzo PEC per un anno dalla data di cancellazione dal registro delle imprese.

Un altro obiettivo della legge delega è introdurre norme mirate a ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, responsabilizzando gli organi di gestione e riducendo i casi di prededuzione,  per evitare che i crediti prededucibili assorbano una parte eccessiva dell'attivo delle procedure.

La legge tratta anche un aspetto organizzativo, riguardante la specializzazione dei giudici in materia concorsuale. 
In particolare si intende attribuire ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia d'impresa la competenza sulle procedure concorsuali di imprese in amministrazione straordinaria e di gruppi di imprese di rilevante dimensione. 
Per quanto riguarda il consumatore, il professionista e il piccolo imprenditore, invece, rimarranno invariati i criteri vigenti di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza.

Infine, per le procedure concorsuali relative a imprese "intermedie" tra piccola e grande dimensione, la riforma dovrà individuare i tribunali competenti sulla base dei seguenti criteri:
  1. il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
  2. il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;
  3. il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;
  4. la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
  5. il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 2,3 e 4 e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
  6. il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
  7. la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 6;
La legge delega prevede l'istituzione di un albo di soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione.
Dott. Victor Di Maria