martedì 18 ottobre 2016

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: VIA INTERESSI E SANZIONI


Rottamazione delle cartelle: vanno via le sanzioni e gli interessi

 a cura di Victor Di Maria 


Sulla base delle anticipazioni relative al disegno di legge di bilancio 2017 nonché al decreto legge collegato, è ormai certa l’ipotesi di una rottamazione delle cartelle.

Il Viceministro all'Economia Enrico Zanetti ha esternato (Sic !) affermando che il provvedimento non non sarà tecnicamente un condono.

Il contribuente dovrà pagare la totalità delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta e contributi o affidate ad Equitalia in forza di accertamento esecutivo.

Verranno però espunti gli interessi, le sanzioni e gli aggi di riscossione.

Ancora molto fumosa la prospettiva effettiva.

Sembra essere poco praticabile per le sanzioni del Codice della Strada, i tributi locali e i contributi dovuti a enti di previdenza diversi dall’INPS, mentre dovrebbe essere più sicura per le imposte sui redditi, l’IVA, le imposte d’atto e i contributi previdenziali gestiti dall’INPS.

Le “sanzioni” falcidiabili potranno essere, in buona sostanza, quelle di origine amministrativa previste dalle leggi tributarie o contributive, quali, per esempio, le sanzioni da dichiarazione infedele contestate nell’accertamento, le sanzioni da tardivo versamento scaturenti dalla liquidazione automatica e le sanzioni susseguenti al mancato versamento dei contributi previdenziali (si allude all’art. 116 della L. 388/2000).

Per quanto attiene il versante degli interessi rientrerebbero quelli previsti dalle leggi fiscali, quindi sia gli interessi di mora che da ritardata iscrizione a ruolo.

Il contribuente, per avvalersi della definizione, dovrà corrispondere, se le indiscrezioni verranno confermate:

- tutti i tributi e i contributi, maggiorati degli interessi legali (il tasso andrà dunque applicato sui soli importi dovuti a titolo di contributo o di tributo, evitando ogni fenomeno di anatocismo fiscale);
- una somma forfetaria pari al 3% di tutte le somme iscritte a ruolo (la percentuale opera quindi sull’originario quantum iscritto a ruolo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi).

Rimangono fuori le cartelle di pagamento e, in generale, gli atti impositivi che recano in riscossione sole sanzioni amministrative e, quindi (ritengo) anche solo gli interessi.

Definizione ammessa anche se c’è il contenzioso


Sembrerebbe non sussistere limiti quantitativi o di altro genere, fermo restando quanto detto.

Possono di conseguenza beneficiare della definizione coloro i quali hanno in corso una rateazione, o un contenzioso a condizione che rinuncino al ricorso, così come coloro i quali sono stati destinatari di ruoli straordinari.

Rientrano tutte le partite di ruolo rese esecutive sino al 31 dicembre 2015, ma il termine potrebbe anche slittare, comprendendo tutto o parte dell’anno in corso.

Gli importi potranno essere dilazionati in tre anni, ma la prima rata, sulla cui entità non è ancora possibile fornire anticipazioni, dovrà essere corrisposta entro i primi mesi del 2017.

Sul versante penale, rimane l’effetto attenuante o la causa di non punibilità degli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000.

Dal punto di vista procedimentale, il contribuente dovrà presentare apposita domanda ad Equitalia, entro un termine perentorio (90 giorni dall’entrata in vigore della legge o del decreto), e ciò inibirà nuove azioni esecutive, e, si spera, cautelari.


Dott. Victor Di Maria

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