Rottamazione delle cartelle:
vanno via le sanzioni e gli interessi
a cura di Victor Di Maria
Sulla base delle
anticipazioni relative al disegno di legge di bilancio 2017 nonché al decreto
legge collegato, è ormai certa l’ipotesi di una rottamazione delle cartelle.
Il Viceministro
all'Economia Enrico Zanetti ha esternato (Sic !) affermando che il
provvedimento non non sarà tecnicamente un condono.
Il contribuente dovrà pagare
la totalità delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta e contributi o
affidate ad Equitalia in forza di accertamento esecutivo.
Verranno però espunti gli interessi, le sanzioni e gli aggi di
riscossione.
Ancora molto fumosa la
prospettiva effettiva.
Sembra essere poco praticabile
per le sanzioni del Codice della Strada, i tributi locali e i contributi dovuti
a enti di previdenza diversi dall’INPS, mentre dovrebbe essere più sicura per le
imposte sui redditi, l’IVA, le imposte d’atto e i contributi previdenziali
gestiti dall’INPS.
Le “sanzioni” falcidiabili
potranno essere, in buona sostanza, quelle di origine amministrativa previste
dalle leggi tributarie o contributive, quali, per esempio, le sanzioni da dichiarazione infedele contestate
nell’accertamento, le sanzioni da tardivo
versamento scaturenti dalla liquidazione automatica e le sanzioni susseguenti
al mancato versamento dei contributi previdenziali (si allude all’art.
116 della L. 388/2000).
Per quanto attiene il versante
degli interessi rientrerebbero quelli previsti dalle leggi fiscali, quindi sia
gli interessi di mora che da ritardata iscrizione a ruolo.
Il contribuente, per
avvalersi della definizione, dovrà corrispondere, se le indiscrezioni verranno
confermate:
-
tutti i tributi e i contributi, maggiorati degli interessi legali (il tasso
andrà dunque applicato sui soli importi dovuti a titolo di contributo o di
tributo, evitando ogni fenomeno di anatocismo fiscale);
-
una somma forfetaria pari al 3% di tutte le somme iscritte a ruolo (la
percentuale opera quindi sull’originario quantum iscritto a ruolo residuo,
comprensivo di sanzioni e interessi).
Rimangono fuori le
cartelle di pagamento e, in generale, gli atti impositivi che recano in riscossione
sole sanzioni amministrative e, quindi (ritengo) anche solo gli interessi.
Definizione ammessa anche se c’è il contenzioso
Sembrerebbe non
sussistere limiti quantitativi o di altro genere, fermo restando quanto detto.
Possono di conseguenza beneficiare della definizione coloro i quali
hanno in corso una rateazione, o un contenzioso a condizione che rinuncino al
ricorso, così come coloro i quali sono stati destinatari di ruoli straordinari.
Rientrano tutte le
partite di ruolo rese esecutive sino al 31 dicembre 2015, ma il termine
potrebbe anche slittare, comprendendo tutto o parte dell’anno in corso.
Gli importi potranno
essere dilazionati in tre anni, ma la prima rata, sulla cui entità non è ancora
possibile fornire anticipazioni, dovrà essere corrisposta entro i primi mesi
del 2017.
Sul versante penale,
rimane l’effetto attenuante o la causa di non punibilità degli artt. 13 e
13-bis del DLgs. 74/2000.
Dal punto di vista
procedimentale, il contribuente dovrà presentare apposita domanda ad Equitalia,
entro un termine perentorio (90 giorni dall’entrata in vigore della legge o del
decreto), e ciò inibirà nuove azioni esecutive, e, si spera, cautelari.
Dott. Victor Di Maria
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