Ragioniamo
con attenzione. Il Governo della nostra Nazione ha annunciato, in pompa magna,
alcuni provvedimenti che avrebbero dovuto rendere giustizia al popolo dei
contribuenti vessati da uno Stato alla ricerca di far “Cassa”.
I
provvedimenti annunciati riguardano l’abolizione dell’Ente di Riscossione “Equitalia”
e, fra altre disposizioni che fra poco vedremo, la cosiddetta “Rottamazione”
delle cartelle esattoriali.
Bene.
Anzi benissimo. Entriamo nel dettaglio.
Rottamazione cartelle esattoriali
I
carichi iscritti a ruolo (Irpef, Irap, contributi previdenziali) affidati a
tutti gli agenti della riscossione, ad Equitalia dal 2000 al 2015, possono
essere estinti pagando solo l’imposta e gli interessi per ritardata iscrizione
a ruolo; il condono quindi riguarderà le sanzioni, gli interessi di mora, ma
non gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Sulle cartelle che
riportano i debiti per violazione del codice della strada si pagherà per intero
la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le
maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione
del 1981 (articolo 6, comma 11).
Si
continueranno a pagare gli agi esattoriali.
Ma
per quale motivo i cittadini che hanno avuto caricato al Ruolo dell’Ente di
Riscossione un debito nel 2016 dovrebbero essere discriminati dall’agevolazione
?
Mi
sembra, francamente, una gratuita cattiveria.
Abolizione Equitalia
Equitalia
verrà sciolta e a partire dal primo luglio 2017 sarà sostituita da un ente
pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione",
sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
Tale
Ente sarà dotato di poteri molto più invasivi rispetto all’attuale “Equitalia”
e per tale ragione non si comprende dove risieda il motivo dell’euforia di
tanti commentatori.
Sul
versante della riscossione e del contenzioso, a parte il mutamento del soggetto
giuridico, non dovrebbero esserci effetti per i contribuenti, in quanto:
Ø
il nuovo Ente Pubblico
Economico subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti
capo a Equitalia, compresi quelli di natura processuale;
Ø
la funzione di
Agente della riscossione è svolta dall’ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione”;
Ø
rimangono fermi
tutti e poteri e le attribuzioni del DPR 602/73.
Si
evidenzia che, per espressa disposizione normativa, rimane ferma la debenza del
compenso di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.
Scritto
da:
Dott. Victor Di Maria
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