domenica 30 ottobre 2016

Rottamazione delle cartelle e soppressione di Equitalia. Ma dietro questi annunci si nasconde l'inganno ??



Ragioniamo con attenzione. Il Governo della nostra Nazione ha annunciato, in pompa magna, alcuni provvedimenti che avrebbero dovuto rendere giustizia al popolo dei contribuenti vessati da uno Stato alla ricerca di far “Cassa”.

I provvedimenti annunciati riguardano l’abolizione dell’Ente di Riscossione “Equitalia” e, fra altre disposizioni che fra poco vedremo, la cosiddetta “Rottamazione” delle cartelle esattoriali.

Bene. Anzi benissimo. Entriamo nel dettaglio.

Rottamazione cartelle esattoriali


I carichi iscritti a ruolo (Irpef, Irap, contributi previdenziali) affidati a tutti gli agenti della riscossione, ad Equitalia dal 2000 al 2015, possono essere estinti pagando solo l’imposta e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; il condono quindi riguarderà le sanzioni, gli interessi di mora, ma non gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Sulle cartelle che riportano i debiti per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

Si continueranno a pagare gli agi esattoriali.

Ma per quale motivo i cittadini che hanno avuto caricato al Ruolo dell’Ente di Riscossione un debito nel 2016 dovrebbero essere discriminati dall’agevolazione ?

Mi sembra, francamente, una gratuita cattiveria.

Abolizione Equitalia


Equitalia verrà sciolta e a partire dal primo luglio 2017 sarà sostituita da un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale Ente sarà dotato di poteri molto più invasivi rispetto all’attuale “Equitalia” e per tale ragione non si comprende dove risieda il motivo dell’euforia di tanti commentatori.

Sul versante della riscossione e del contenzioso, a parte il mutamento del soggetto giuridico, non dovrebbero esserci effetti per i contribuenti, in quanto:

Ø il nuovo Ente Pubblico Economico subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a Equitalia, compresi quelli di natura processuale;
Ø la funzione di Agente della riscossione è svolta dall’ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione”;
Ø rimangono fermi tutti e poteri e le attribuzioni del DPR 602/73.

Si evidenzia che, per espressa disposizione normativa, rimane ferma la debenza del compenso di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.

Scritto da:
Dott. Victor Di Maria

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