Associazioni
Sportive Dilettantistiche: Legittima la differenziazione delle quote pagate
dagli associati
Una
recente sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Emilia ha riconosciuto
la tesi difensiva di una ASD condannando l’Agenzia delle Entrate.
Con la
sentenza n. 260/216 i giudici hanno confermato il principio che una A.S.D. non
decade dalle agevolazioni previste qualora richieda quote associative ulteriori
per i vari corsi frequentati dai singoli iscritti.
Ai sensi
dell’art. 148, comma 3 del TUIR, non si considerano commerciali le attività
svolte dalle Associazioni Sportive in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei
confronti degli iscritti.
Il
successivo comma 8, tuttavia, vincola l’applicazione di tale agevolazione al
fatto che le associazioni interessate si conformino a determinate clausole da
inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
In
particolare, la lettera c) di tale comma impone una disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione.
La
fattispecie di cui alla citata sentenza riguardava la contestazione processata
dall’Amministrazione finanziaria all’ASD circa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa, in quanto la palestra richiedeva a tutti
gli associati una “quota base” di iscrizione all’associazione, ma poi
richiedeva ulteriori quote associative di importo differenziato a seconda dei
diversi corsi usufruiti dai singoli iscritti.
Secondo
la tesi erariale, posto che nel caso di specie gli iscritti avrebbero dovuto
versare ulteriori quote associative per partecipare alle varie iniziative
(corsi) dell’associazione, si sarebbe verificata una temporaneità della
partecipazione alla vita associativa, in quanto non tutti gli iscritti
avrebbero aderito a tutti i corsi e quindi partecipato continuamente alla vita
associativa.
Secondo
il collegio di merito, invece, il fatto che per ogni corso venisse richiesto
all’associato partecipante una quota aggiuntiva non significa assolutamente che
vi fosse una temporaneità degli stessi nella vita associativa, ma solo che
veniva imputato a ciascun associato la quota di costo che l’associazione
sopportava per quell’iniziativa cui lo stesso partecipava, posto che le stesse
avevano costi diversi che non potevano, indiscriminatamente, essere addossati a
tutti gli associati, anche a chi non vi partecipava.
L’applicazione
di quote associative ulteriori e differenziate rispetto a quella base,
pertanto, non comporta una temporaneità (riduzione) della partecipazione della
vita associativa degli iscritti e, quindi, le agevolazioni alla ASD non
potevano, per ciò, essere disconosciute.
Nello
stesso senso, del resto, si era già pronunciata la stessa Commissione, con la
sentenza n. 229/2/16. Si ricorda, peraltro, che, secondo la Regionale di
Napoli, l’esercizio di un’attività sportiva dilettantistica non è incompatibile
con quello di un’attività commerciale (cfr. C.T. Reg. Napoli n. 7555/34/2015).
Dott. Victor Di Maria
http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/economia-e-diritto/284980/le-societ-partecipate-dagli-enti-pubblici-nel-nuovo-testo-unico/
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