venerdì 21 ottobre 2016

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E LE CONTESTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER...............



Associazioni Sportive Dilettantistiche: Legittima la differenziazione delle quote pagate dagli associati

Una recente sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Emilia ha riconosciuto la tesi difensiva di una ASD condannando l’Agenzia delle Entrate.

Con la sentenza n. 260/216 i giudici hanno confermato il principio che una A.S.D. non decade dalle agevolazioni previste qualora richieda quote associative ulteriori per i vari corsi frequentati dai singoli iscritti.

Ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUIR, non si considerano commerciali le attività svolte dalle Associazioni Sportive in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti.

Il successivo comma 8, tuttavia, vincola l’applicazione di tale agevolazione al fatto che le associazioni interessate si conformino a determinate clausole da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

In particolare, la lettera c) di tale comma impone una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

La fattispecie di cui alla citata sentenza riguardava la contestazione processata dall’Amministrazione finanziaria all’ASD circa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, in quanto la palestra richiedeva a tutti gli associati una “quota base” di iscrizione all’associazione, ma poi richiedeva ulteriori quote associative di importo differenziato a seconda dei diversi corsi usufruiti dai singoli iscritti.

Secondo la tesi erariale, posto che nel caso di specie gli iscritti avrebbero dovuto versare ulteriori quote associative per partecipare alle varie iniziative (corsi) dell’associazione, si sarebbe verificata una temporaneità della partecipazione alla vita associativa, in quanto non tutti gli iscritti avrebbero aderito a tutti i corsi e quindi partecipato continuamente alla vita associativa.

Secondo il collegio di merito, invece, il fatto che per ogni corso venisse richiesto all’associato partecipante una quota aggiuntiva non significa assolutamente che vi fosse una temporaneità degli stessi nella vita associativa, ma solo che veniva imputato a ciascun associato la quota di costo che l’associazione sopportava per quell’iniziativa cui lo stesso partecipava, posto che le stesse avevano costi diversi che non potevano, indiscriminatamente, essere addossati a tutti gli associati, anche a chi non vi partecipava.

L’applicazione di quote associative ulteriori e differenziate rispetto a quella base, pertanto, non comporta una temporaneità (riduzione) della partecipazione della vita associativa degli iscritti e, quindi, le agevolazioni alla ASD non potevano, per ciò, essere disconosciute.

Nello stesso senso, del resto, si era già pronunciata la stessa Commissione, con la sentenza n. 229/2/16. Si ricorda, peraltro, che, secondo la Regionale di Napoli, l’esercizio di un’attività sportiva dilettantistica non è incompatibile con quello di un’attività commerciale (cfr. C.T. Reg. Napoli n. 7555/34/2015).

Dott. Victor Di Maria

http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/economia-e-diritto/284980/le-societ-partecipate-dagli-enti-pubblici-nel-nuovo-testo-unico/

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