martedì 29 novembre 2016

TRANSAZIONE FISCALE ESTESA A IVA E RITENUTE - LE MODIFICHE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017




Nella legge di Bilancio 2017 è contenuta la modifica alla legge Fallimentare mediante la quale viene ammessa la transazione fiscale anche per i debiti aventi ad oggetto IVA o ritenute omesse.

La modifica introduce un significativo segnale positivo per le imprese in crisi in quanto amplia l’ambito applicativo dell’istituto con potenziali effetti benefici sul numero dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti che potranno fruirne.

La modifica alla legge contempla anche, contemporaneamente, l’introduzione di opportuni meccanismi di vigilanza che permettano di individuare prontamente le imprese che presentano segnali di potenziale crisi e di imporne un’anticipata gestione.

Gli interventi operati sulla legge fallimentare (R.D. n. 267/42), da ultimo anche con legge di Bilancio 2017, sono stati molti e ripetuti a testimonianza della continua evoluzione degli scenari di riferimento e della necessità di adattare le norme a tali cambiamenti.

La commissione Rordorf è stata incaricata di formulare un disegno di legge delega (atto Camera 3671-bis) sulla riforma organica delle discipline della crisi di impresa e del fallimento che attualmente è all’esame della Commissione Giustizia della Camera la quale sta valutando gli emendamenti presentati lo scorso 21 novembre.

La “manutenzione” della Legge Fallimentare tende, in buona sostanza, a recepire le esperienze maturate nei tribunali fallimentari con specifica attenzione alla disciplina del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, L.F.) e delle crisi da sovraindebitamento.

Transazione fiscale

Viene introdotta una norma che amplia l’ambito operativo, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, dell’istituto della transazione fiscale disciplinato dall’art. 182-ter L.F.

La norma, attualmente, dispone che il debitore che ricorre al concordato preventivo o all’accordo ex art. 182-bis L.F., possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali.

Tuttavia, tale possibilità è preclusa se il debito riguarda tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l’IVA o le ritenute operate e non versate. Per questi ultimi debiti è infatti ammesso proporre la sola dilazione del pagamento.

Altro limite attiene poi al rispetto della gerarchia dei privilegi e infatti la norma precisa che: “Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.

L’emendamento proposto modifica l’istituto della transazione fiscale estendendone l’uso anche ai debiti tributari aventi per oggetto l’IVA o le ritenute qualora il piano proposto dal debitore ne preveda una soddisfazione: “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)» della Legge fallimentare”.

La modifica è perfettamente in linea con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ma anche con l’ormai consolidato orientamento del Fisco che privilegia rapidità e certezza nella riscossione rispetto al dato formale delle somme accertate e di cui sono esempi: il proliferare di norme sul pagamento rateizzato dei tributi, ora addirittura sfociate nella sanatoria degli importi a ruolo, e l’atteggiamento più conciliante degli uffici nell’ambito delle procedure deflattive del contenzioso tributario, queste ultime validamente supportate dalla recente ammissibilità della deduzione dagli imponibili accertati di eventuali perdite pregresse non compensate.  

La modifica dell’ampliamento dell’ambito operativo della transazione fiscale darebbe al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti maggiori possibilità di successo, stante il fatto che molte di queste procedure non si concludono proprio per l’impossibilità di sottoporre a falcidia tali debiti fiscali.

Dott. Victor Di Maria

lunedì 14 novembre 2016

Rottamazione “Cartelle Esattoriali”: la commissione della Camera dei Deputati approva gli emendamenti – Aggiornamento a sabato 12 novembre 2016.



E' prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.

A tal fine dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza.

Nel corso dell’esame parlamentare, è stato stabilito che il pagamento sia in ogni caso dilazionato in rate. In ogni caso il settanta per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018 (comma 1).

Viene prorogato il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all'agevolazione, fissato nel 31 marzo 2017 (in luogo del 22 gennaio) chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione già presentata (comma 2). 

Si fissa al 31 maggio 2017 il termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate.

Vengono specificate le date di scadenza delle singole rate con riferimento a ciascuno dei due anni 2017 e 2018 (comma 3).

Si precisa quali informazioni devono essere fornite dagli agenti della riscossione ai debitori, e in quali sedi, per individuare i carichi definibili; 

si dispone che entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione comunichi al debitore per quali carichi – affidati nel 2016 – non risulti ancora notificata la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o di addebito (quest'ultimo con riferimento ai crediti previdenziali) (commi 3-bise 3-ter).

E' introdotta una specifica disciplina per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, che possono essere rateizzati (comma 4-bis).

La domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni. (comma 5).

Nella definizione agevolata sono altresì inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. (commi 9-bis e 9-ter). 

Si chiarisce poi l'inclusione, nel novero dei carichi definibili con modalità agevolata: 

delle altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali; 

delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, precisando che in tal caso la definizione agevolata è limitata agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento (comma 10 e 11).

Si posticipa dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 il termine entro il quale l'agente della riscossione trasmette agli enti creditori l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento (comma 12).

Si estende alle quote affidate agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015, la previsione secondo la quale le comunicazioni di inesigibilità anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia, sono presentate entro il 31 dicembre 2019 (e non più entro il 2017). (comma 12-bis).

Viene infine specificato che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato (comma 13-bis). (articolo 7).


Dott. Victor Di Maria

ASSOCIAZIONI SPORTIVE: UN’ALTRA SENTENZA ACCOGLIE LA TESI DI QUESTA DIFESA – ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO - PREVALE LA SOSTANZA



Utilizzare le A.S.D. per fare “cassa” è diventato un modus operandi dell’amministrazione finanziaria.

I verificatori sembrano avere imboccato la (comoda) strada della contestazione di alcune violazioni al fine di pervenire al risultato di far venire meno le condizioni per poter godere delle agevolazioni fiscali per le A.S.D. e Società Sportive Dilettantistiche.

Abbiamo sempre sostenuto l’assunto che le contestazioni basate sulla constatazione di violazioni solo di natura “formale” fossero destituite di legittimità e quindi assolutamente opponibili.

Bene.

La Commissione Tributaria di Potenza perviene ad una conclusione che rafforza le nostre considerazioni.

L’Agenzia delle Entrate di Matera aveva contestato e disconosciuto la natura non commerciale ad una associazione sportiva dilettantistica, con conseguente diniego delle agevolazioni fiscali in materia e recupero di reddito secondo le ordinarie regole di tassazione ed assoggettamento ad IVA del relativo volume d’affari.

Il successivo ricorso veniva accolto dalla C.T. Prov. per difetto di motivazione, poiché gli atti avevano ripreso acriticamente le conclusioni del PVC senza esaminare correttamente i requisiti posseduti dall’ente riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso la decisione della sentenza di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale definitivamente si pronunciava osservando che la sentenza di primo grado ha giustamente sostenuto la natura associativa sportiva/dilettantistica dell’ente, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 4872/2015 riguardo alla valutazione dell’effettiva attività svolta rispetto alle previsioni statutarie.

La Commissione Tributaria Regionale ha affermato: “l’organizzazione dell’ente, rispecchiata nelle norme statutarie (…), e la concreta gestione amministrativa (…), devono consentire in via solo potenziale il coinvolgimento e la libera partecipazione degli affiliati, ma non possono certo coartarne la necessaria presenza fisica; (…) lo scarso interesse e l’esigua partecipazione (…) non può essere pregiudizievole a tal punto da ritenerne mutata la natura”.

In buona sostanza: l’Ente dovrà fare di tutto affinché l’associato sia informato dell’attività sociale svolta dall’A.S.D. ma non può, ovviamente, obbligare gli stessi associati a partecipare, per esempio, alle assemblee.

Questa tesi è stata sostenuta dal sottoscritto in diverse attività difensive alcune delle quali in attesa di pronunciamento.

Questa sentenza fa ulteriormente chiarezza in una materia in cui il legislatore sembra non voglia fare chiarezza attraverso l’emanazione di norme di “interpretazione” al fine di evitare alle tante associazioni sportive dilettantistiche di subire il gravoso onere di una difesa in sede giudiziaria.
Dott. Victor Di Maria

giovedì 10 novembre 2016

ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO: ALCUNE NOVITA’ DELL'ULTIMA ORA



Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio si trova in discussione alla Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati è stato oggetto di alcune novità a seguito di emendamenti già introdotti.

In estrema sintesi ecco le novità che non dovrebbero essere modificate in Parlamento atteso che il Governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia al Decreto:

Estensione del periodo dei ruoli

Sarà possibile la definizione agevolata dei debiti fiscali di cartelle emesse dal 2000 al 2016. 

Prevista la possibilità di godere del beneficio non solo per i ruoli provenienti da posizioni debitorie nei confronti dell’Erario di derivazione Statale ma anche i ruoli eseguiti direttamente dai Comuni o affidati ad altri agenti della riscossione. 

Sale da 4 a 5 il numero della rate possibili, con pagamento entro fine 2017 delle prime tre (70% del debito) e delle altre nel 2018. 

I termini per procedere alla trasmissione dell’istanza di adesione slittano dal 23 gennaio a fine marzo.

Dott. Victor Di Maria

mercoledì 9 novembre 2016

“Rottamazione” delle cartelle: chi è già decaduto da precedenti rateazioni e altro ancora


Ove il contribuente fosse già decaduto da una precedente rateazione la norma, introdotta dal decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017, prevede che lo stesso può accedere al beneficio ma, attenzione, le regole cambiano a seconda che il piano concesso dall'agente di riscossione sia ancora in corso oppure sia già decaduto.
Cerchiamo di comprendere le diverse fattispecie.
La norma ci rassegna alcune certezze e, purtroppo, anche dei dubbi che speriamo siano risolti nell'iter parlamentare.
Il comma 8 dell’articolo 6 del decreto 193/2016 sancisce la possibilità di poter accedere alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali anche in caso di precedenti rateazioni.
Ma vediamo in concreto i diversi possibili casi.




In tal caso, la somma dovuta sarà calcolata al netto degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso procedure esecutive.

Per riassumere:

I contribuenti che avevano un piano di rateazione in corso, anche se chiedono la rottamazione, devono continuare a pagare le rate previste fino alla fine del 2016.

Il resto, invece, finirà nel calcolo della somma sottoposta alle regole della rottamazione (con sconto sulle sanzioni).
Ove, viceversa, il contribuente avesse chiesto un piano di rateazione successivamente al 24 ottobre 2017, la norma non sarebbe più chiara.
Il testo della norma così si esprime:


E’ necessario interpretare correttamente se la norma si riferisce ai Piani rateali in essere al 24 ottobre, oppure a quelli esistenti al momento di presentazione della domanda.

Inoltre la norma tace relativamente all'ipotesi in cui il contribuente paghi in ritardo le rate del precedente piano di rateazione. 

Dott. Victor Di Maria

martedì 8 novembre 2016

IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI.


La retorica del linguaggio, intesa come prevalenza incontrastata della forma su un contenuto “cangiante”, “variegante”, “variabile” a seconda delle circostanze e delle opportunità del momento, trova la sua applicazione intensiva nel linguaggio “politichese” dell’Italia degli ultimi quattro lustri.

La verità viene piegata, mortificata, violentata e sacrificata al voler del “politico” in auge.

Poco importa la sua matrice, di destra, di sinistra o della cosiddetta “antipolitica”.

La conoscenza è mero esercizio filologico, gioco di parole, logica formale, parafrasi.

Il contenuto diventa privo di contestualità, poli-significativo.

Ascoltare un “oratore” prescindendo dalla sua appartenenza “partitica”, a questo o quel partito, è come averli ascoltato tutti.

Esternano frasi intrise di una retorica “incolore”, buona per tutte le stagioni e per tutti i colori.

Il “cittadino (sic !) viene rapito e ubriacato da raffiche di slogan che lo rendono, via via, sempre meno capace di distinguere il “contenuto” di ciò che ha ascoltato rispetto al contenente (contenitore) dell’oratore.

Paradossalmente tutti sono pro. Pro “Giustizia”, pro “solidarietà”, pro “anti” (mafia, corruzione, disoccupazione ect ect).

Sono “Anti” tutto quanto abbia un’accezione negativa e sono “pro” ogni affermazione portatrice di benefiche prospettive.

Ascoltare i “politici” è come assistere allo svilimento e svuotamento del significato della parola.

Non ha importanza dire ed esprimere concetti e rassegnarli alla logica della prova e della confutazione. 

L’importante avere un uditorio plaudente, poco importa dover “dire” qualcosa da “provare”.

Abbiamo prodotto una classe di dirigenti che ha frantumato il futuro sacrificandolo alla logica della preservazione del “potere” fine a se stesso.

L’Italia non è mai stata così debole così come lo è oggi. 

La nostra debolezza non è solo economica. E’ soprattutto culturale.

Non me ne vogliano i “politici” di professione !! Lo scenario è veramente sconfortante.

La vostra “parola” è diventata l’emblema del trucco, dell’inganno, dello stratagemma astuto e spregiudicato, della trovata geniale.

Il metodo si riassume nella frase: “Il fine giustifica i mezzi”.

Così Machiavelli nel capitolo XVIII de “Il Principe” scrive:


“……e nelle azioni di tutti gli uomini, e massime de’ Principi, dove non è giudizio a chi reclamare, si guarda al fine. Facci adunque un Principe conto di vivere e mantenere lo Stato; i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli, e da ciascuno lodati; perchè il vulgo ne va sempre preso con quello che pare, e con l’evento della cosa; e nel mondo non è se non vulgo; e gli pochi hanno luogo, quando gli assai non hanno dove appoggiarsi.

martedì 1 novembre 2016

BANDO ISI AGRICOLTURA 2016 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI

L'Inail finanzia le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

Fondi a disposizione

Con l’Avviso pubblico Isi agricoltura 2016 Inail mette a disposizione euro 45.000.000,00 suddivisi in due assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari:




I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo, pari al 40% dell’investimento (50% per gli imprenditori giovani agricoltori), per un massimo di euro 60.000,00 ed un minimo di euro 1.000,00, viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.

Accesso alla procedura on line

Dal 10 novembre 2016 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 20 gennaio 2017, nella sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:


Dal 1° febbraio 2017 le imprese che avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 30 marzo 2017.