domenica 30 ottobre 2016

Associazioni sportive dilettantistiche sotto il fuoco incrociato del Fisco.


L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E del 28/04/2016, ha diramato le direttive concernenti, tra l’altro, i controlli da effettuare nel 2016 nei confronti degli enti non commerciali, Onlus e altri soggetti che, mossi da dinamiche diverse da quelle che regolano il mercato, costituiscono il cd. “Terzo settore”.

Fra gli Enti da accertare rientrano, ovviamente ed in misura forse prevalente, le associazioni sportive dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche, che richiedono un approccio peculiare; di norma, detti enti si qualificano, infatti, per la presenza prevalente di attività (operazioni attive e passive) che ineriscono alla sfera istituzionale (sportiva dilettantistica) e che come tali sono prive di rilevanza fiscale, accanto cessioni o prestazioni rilevanti ai fini dell’Iva e dell’imposizione diretta.

L’Agenzia delle Entrate detta le regole dell’accertamento.

Le prime fasi della verifica saranno dirette a verificare l’effettivo esercizio dell’attività istituzionale (esercizio e promozione dello sport dilettantistico) indicata nell’atto costitutivo e nello statuto, nonché a “misurarne” la rilevanza sotto vari profili, compreso quello economico e finanziario.

Le statistiche degli accessi e delle verifiche già effettuate ci inducono a fare il primo screening operativo.

Non sono mancate le contestazioni di violazioni alla normativa tributaria, più o meno gravi, contestazioni che, in taluni casi, arrivano a disconoscere la natura di “ente sportivo dilettantistico”, ovvero di “ente non commerciale”, con conseguente ripresa a tassazione di tutti gli incassi, a prescindere dalla sfera di riferimento, secondo le regole previste per gli enti commerciali in genere.

Raccomandiamo vivamente a quanti si dovessero trovare in simile situazione di dotarsi di un consulente esperto in materia, in modo tale da
bloccare sul nascere taluni “ragionamenti”, molto spesso illegittimi e a volte fantasiosi, che il personale ispettivo potrebbe avanzare.


Dopo la prima fase nella quale si è incardinato l’accesso è di fondamentale importanza essere assistiti nella successiva fase di difesa contro gli eventuali successivi atti di constatazione delle violazioni, che potranno ovviamente sfociare in un contenzioso per la difesa dei legittimi interessi degli Enti sottoposti ad accertamento.

A.S.D. e il lavoro sportivo dilettantistico: un contenzioso infinito con sentenze contrastanti.



La Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2118 del 11.05.2016, ha deciso una questione che riguardava un Accertamento Inps nei confronti di un’associazione sportiva titolare di un centro di fitness.

Con l’accertamento l’INPS recuperava i contributi dovuti alla gestione ex Enpals per sette istruttori, ai quali fino a quel momento erano stati riconosciuti i compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir e in quanto tali non soggetti a contribuzione previdenziale.

Intervenendo sulla questione e facendo riferimento al decreto ministeriale 15.03.2005 che ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals e, più in particolare, al punto 20, gli “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e ai circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre …..”, il giudicante di appello ha statuito:

“dal semplice tenore letterale della espressione normativa di cui al n. 20 emerge l’obbligo contributivo a carico dell’appellante (a carico dell’associazione n.d.r.) nei riguardi degli istruttori di attività sportive a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro ed essendosi peraltro la stessa appellante qualificata associazione sportiva”.

La Corte non ritiene comunque applicabile la disciplina fiscale (e la conseguente non debenza previdenziale) dei compensi sportivi in quanto sussisterebbe a carico dei lavoratori sia il requisito della professionalità che della: “abitualità anche se non esclusività della loro prestazione”.

Come annunciato nel titolo di questo articolo, il contrasto giurisprudenziale alimenta ancor di più la confusione.

La sezione lavoro della Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 250 del 07.06.2016, perviene ad una conclusione diametralmente opposta.

La sentenza stabilisce che “il legislatore ha così chiarito che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione, ed assistenza ad attività sportiva beneficiano dell’esenzione fiscale contributiva dovendosi intendere per attività sportiva dilettantistica il mero far fare sport senza che sussista un evento ulteriore a cui finalizzare tale attività” e così conclude riformando la sentenza di primo grado che aveva invece accolto la tesi dell’istituto previdenziale: “non sono condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di esercente attività sportiva dilettantistica che ben può caratterizzare qualsiasi rapporto di lavoro rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso”.

Il foro bolognese mantiene il suo atteggiamento di favore anche con la decisione della sezione lavoro del Tribunale (sentenza n. 558 del 23.09.2016), sempre sui medesimi presupposti di fatto: “… tutte le collaborazioni svolte nell’ambito sportivo dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dall’abitualità e dalla continuità della prestazione … con la conseguenza che non essendo il compenso imponibile non potranno su di esso calcolarsi neppure oneri previdenziali …”.


Sarebbe auspicabile un immediato ed urgente provvedimento di interpretazione autentica della norma tale da evitare simile confusione che, non me ne voglia male il Ministero competente, sembra essere fatto apposta per fare “cassa” a scapito di tante associazioni sportive non professionistiche che si caricano di responsabilità oltre ogni comprensibile decenza istituzionale.

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Dott. Victor Di Maria

Rottamazione cartelle: domande entro il 23 gennaio 2017



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016, vengono individuate le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2015.

La data entro la quale i contribuenti, con pendenze aperte nei confronti dell’Ente di Riscossione (Equitalia e/o altri) potranno decidere di aderire alla sanatoria è stata fissata al 23 gennaio 2017 (il 22 cade di domenica).

Fermo restando l’obbligo di integrale pagamento del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sarà possibile pagare con una dilazione fino a quattro rate di cui l’ultima da versarsi entro il 15 marzo 2018.

Nessuno sconto per quanto riguarda le somme dovute a titolo di aggio della riscossione e per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica.

La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Restano esclusi i ruoli caricati nel 2016.

Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo), nonché le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Restano integralmente dovute, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

E’ del tutto evidente quanto sia vantaggioso aderire alla sanatoria soprattutto per i debiti iscritti a ruolo più datati.

Bisogna, tuttavia, prestare molta attenzione al rispetto delle scadenze previste.

La definizione, infatti, si perfeziona con il versamento di tutte le somme, e potrà avvenire in un massimo di quattro rate di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6.


Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018.

Scritto da

Dott. Victor Di Maria
Giuscommercialista e revisore dei conti

Rottamazione delle cartelle e soppressione di Equitalia. Ma dietro questi annunci si nasconde l'inganno ??



Ragioniamo con attenzione. Il Governo della nostra Nazione ha annunciato, in pompa magna, alcuni provvedimenti che avrebbero dovuto rendere giustizia al popolo dei contribuenti vessati da uno Stato alla ricerca di far “Cassa”.

I provvedimenti annunciati riguardano l’abolizione dell’Ente di Riscossione “Equitalia” e, fra altre disposizioni che fra poco vedremo, la cosiddetta “Rottamazione” delle cartelle esattoriali.

Bene. Anzi benissimo. Entriamo nel dettaglio.

Rottamazione cartelle esattoriali


I carichi iscritti a ruolo (Irpef, Irap, contributi previdenziali) affidati a tutti gli agenti della riscossione, ad Equitalia dal 2000 al 2015, possono essere estinti pagando solo l’imposta e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; il condono quindi riguarderà le sanzioni, gli interessi di mora, ma non gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Sulle cartelle che riportano i debiti per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

Si continueranno a pagare gli agi esattoriali.

Ma per quale motivo i cittadini che hanno avuto caricato al Ruolo dell’Ente di Riscossione un debito nel 2016 dovrebbero essere discriminati dall’agevolazione ?

Mi sembra, francamente, una gratuita cattiveria.

Abolizione Equitalia


Equitalia verrà sciolta e a partire dal primo luglio 2017 sarà sostituita da un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale Ente sarà dotato di poteri molto più invasivi rispetto all’attuale “Equitalia” e per tale ragione non si comprende dove risieda il motivo dell’euforia di tanti commentatori.

Sul versante della riscossione e del contenzioso, a parte il mutamento del soggetto giuridico, non dovrebbero esserci effetti per i contribuenti, in quanto:

Ø il nuovo Ente Pubblico Economico subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a Equitalia, compresi quelli di natura processuale;
Ø la funzione di Agente della riscossione è svolta dall’ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione”;
Ø rimangono fermi tutti e poteri e le attribuzioni del DPR 602/73.

Si evidenzia che, per espressa disposizione normativa, rimane ferma la debenza del compenso di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.

Scritto da:
Dott. Victor Di Maria

lunedì 24 ottobre 2016

Le novità del decreto fiscale: rottamazione cartelle e abolizione di Equitalia

Le novità del decreto fiscale: rottamazione cartelle e abolizione di Equitalia
a cura di Victor Di Maria


Dopo la firma del Presidente delle Repubblica, il decreto legge, collegato alla legge di Bilancio 2017, è pronto per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Prendono, dunque, corpo alcune delle novità anticipate nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2016 e di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi.
Nel decreto legge sono state inserite le misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali:
·       l’avvio del processo di chiusura di Equitalia che verrà sostituita da un nuovo ente pubblico economico;
·       le nuove norme per combattere l’evasione che introducono le comunicazioni IVA trimestrali al posto dello spesometro annuale;
·       la riapertura della voluntary disclosure per chi non ha sfruttato quella precedente, con alcune modifiche sostanziali.
Il Decreto contiene, inoltre, alcune semplificazioni quali, ad esempio, l’eliminazione della comunicazione black list, e la possibilità di poter utilizzare in compensazione o a rimborso nell’anno successivo il maggior credito che emerge dalla dichiarazione.

Soppressione Equitalia


Dal 1° luglio 2017 scomparirà Equitalia e l’attività di riscossione passa ad un ente pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione”, la quale subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia ed assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni sulla riscossione contenute nel D.P.R. n. 602/1973.


Rottamazione ruoli


Strettamente connessa con la chiusura di Equitalia è l’operazione di smaltimento dei ruoli pendenti.
Ai debitori viene data la possibilità, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, di estinguere il debito senza corrispondere:
- le sanzioni incluse in tali carichi;
- gli interessi di mora (attualmente pari al 4,13% annuo);
- le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
L’unico importo che viene richiesto, dunque, è costituito:
- dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo).

La rottamazione non sarà automatica: per poter definire i carichi pendenti, il contribuente dovrà manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando, entro il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L., una apposita dichiarazione redatta sul modello che verrà pubblicato sul sito di Equitalia.
Presentata la richiesta, l’agente della riscossione comunicherà, entro 180 giorni, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo ciascuna e la terza e la quarta pari a 1/6 ciascuna delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Occorre comunque prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima;
- la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (le rate, in tal caso, sono 72 mensili, con la possibilità di arrivare a 120 rate);
- potranno fruire della definizione anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016;
- non rientrano le multe al Codice della strada o meglio, vi rientrano solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti.

venerdì 21 ottobre 2016

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E LE CONTESTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER...............



Associazioni Sportive Dilettantistiche: Legittima la differenziazione delle quote pagate dagli associati

Una recente sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Emilia ha riconosciuto la tesi difensiva di una ASD condannando l’Agenzia delle Entrate.

Con la sentenza n. 260/216 i giudici hanno confermato il principio che una A.S.D. non decade dalle agevolazioni previste qualora richieda quote associative ulteriori per i vari corsi frequentati dai singoli iscritti.

Ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUIR, non si considerano commerciali le attività svolte dalle Associazioni Sportive in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti.

Il successivo comma 8, tuttavia, vincola l’applicazione di tale agevolazione al fatto che le associazioni interessate si conformino a determinate clausole da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

In particolare, la lettera c) di tale comma impone una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

La fattispecie di cui alla citata sentenza riguardava la contestazione processata dall’Amministrazione finanziaria all’ASD circa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, in quanto la palestra richiedeva a tutti gli associati una “quota base” di iscrizione all’associazione, ma poi richiedeva ulteriori quote associative di importo differenziato a seconda dei diversi corsi usufruiti dai singoli iscritti.

Secondo la tesi erariale, posto che nel caso di specie gli iscritti avrebbero dovuto versare ulteriori quote associative per partecipare alle varie iniziative (corsi) dell’associazione, si sarebbe verificata una temporaneità della partecipazione alla vita associativa, in quanto non tutti gli iscritti avrebbero aderito a tutti i corsi e quindi partecipato continuamente alla vita associativa.

Secondo il collegio di merito, invece, il fatto che per ogni corso venisse richiesto all’associato partecipante una quota aggiuntiva non significa assolutamente che vi fosse una temporaneità degli stessi nella vita associativa, ma solo che veniva imputato a ciascun associato la quota di costo che l’associazione sopportava per quell’iniziativa cui lo stesso partecipava, posto che le stesse avevano costi diversi che non potevano, indiscriminatamente, essere addossati a tutti gli associati, anche a chi non vi partecipava.

L’applicazione di quote associative ulteriori e differenziate rispetto a quella base, pertanto, non comporta una temporaneità (riduzione) della partecipazione della vita associativa degli iscritti e, quindi, le agevolazioni alla ASD non potevano, per ciò, essere disconosciute.

Nello stesso senso, del resto, si era già pronunciata la stessa Commissione, con la sentenza n. 229/2/16. Si ricorda, peraltro, che, secondo la Regionale di Napoli, l’esercizio di un’attività sportiva dilettantistica non è incompatibile con quello di un’attività commerciale (cfr. C.T. Reg. Napoli n. 7555/34/2015).

Dott. Victor Di Maria

http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/economia-e-diritto/284980/le-societ-partecipate-dagli-enti-pubblici-nel-nuovo-testo-unico/

martedì 18 ottobre 2016

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: VIA INTERESSI E SANZIONI


Rottamazione delle cartelle: vanno via le sanzioni e gli interessi

 a cura di Victor Di Maria 


Sulla base delle anticipazioni relative al disegno di legge di bilancio 2017 nonché al decreto legge collegato, è ormai certa l’ipotesi di una rottamazione delle cartelle.

Il Viceministro all'Economia Enrico Zanetti ha esternato (Sic !) affermando che il provvedimento non non sarà tecnicamente un condono.

Il contribuente dovrà pagare la totalità delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta e contributi o affidate ad Equitalia in forza di accertamento esecutivo.

Verranno però espunti gli interessi, le sanzioni e gli aggi di riscossione.

Ancora molto fumosa la prospettiva effettiva.

Sembra essere poco praticabile per le sanzioni del Codice della Strada, i tributi locali e i contributi dovuti a enti di previdenza diversi dall’INPS, mentre dovrebbe essere più sicura per le imposte sui redditi, l’IVA, le imposte d’atto e i contributi previdenziali gestiti dall’INPS.

Le “sanzioni” falcidiabili potranno essere, in buona sostanza, quelle di origine amministrativa previste dalle leggi tributarie o contributive, quali, per esempio, le sanzioni da dichiarazione infedele contestate nell’accertamento, le sanzioni da tardivo versamento scaturenti dalla liquidazione automatica e le sanzioni susseguenti al mancato versamento dei contributi previdenziali (si allude all’art. 116 della L. 388/2000).

Per quanto attiene il versante degli interessi rientrerebbero quelli previsti dalle leggi fiscali, quindi sia gli interessi di mora che da ritardata iscrizione a ruolo.

Il contribuente, per avvalersi della definizione, dovrà corrispondere, se le indiscrezioni verranno confermate:

- tutti i tributi e i contributi, maggiorati degli interessi legali (il tasso andrà dunque applicato sui soli importi dovuti a titolo di contributo o di tributo, evitando ogni fenomeno di anatocismo fiscale);
- una somma forfetaria pari al 3% di tutte le somme iscritte a ruolo (la percentuale opera quindi sull’originario quantum iscritto a ruolo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi).

Rimangono fuori le cartelle di pagamento e, in generale, gli atti impositivi che recano in riscossione sole sanzioni amministrative e, quindi (ritengo) anche solo gli interessi.

Definizione ammessa anche se c’è il contenzioso


Sembrerebbe non sussistere limiti quantitativi o di altro genere, fermo restando quanto detto.

Possono di conseguenza beneficiare della definizione coloro i quali hanno in corso una rateazione, o un contenzioso a condizione che rinuncino al ricorso, così come coloro i quali sono stati destinatari di ruoli straordinari.

Rientrano tutte le partite di ruolo rese esecutive sino al 31 dicembre 2015, ma il termine potrebbe anche slittare, comprendendo tutto o parte dell’anno in corso.

Gli importi potranno essere dilazionati in tre anni, ma la prima rata, sulla cui entità non è ancora possibile fornire anticipazioni, dovrà essere corrisposta entro i primi mesi del 2017.

Sul versante penale, rimane l’effetto attenuante o la causa di non punibilità degli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000.

Dal punto di vista procedimentale, il contribuente dovrà presentare apposita domanda ad Equitalia, entro un termine perentorio (90 giorni dall’entrata in vigore della legge o del decreto), e ciò inibirà nuove azioni esecutive, e, si spera, cautelari.


Dott. Victor Di Maria

lunedì 17 ottobre 2016

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2017: ECCO LE PRINCIPALI NOVITA' ANNUNCIATE

Il Consiglio dei Ministri si è riunito il giorno 15 ottobre 2016 al fine di licenziare il primo Disegno di Legge di Bilancio relativa per l’anno 2017.

Ricordo ai lettori che la Legge di Bilancio è il nuovo nome attribuito al provvedimento di “politica-economica” che prima prendeva il nome di “Manovra Finanziaria” e “Legge di stabilità”.

Vediamo quali sono le previsioni per le imprese e le aziende:


Fisco per le imprese e le società 


Introduzione dell'IRI


Criterio di tassazione secondo il principio di “Cassa”


SUPER AMMORTAMENTO 

E

IPER - AMMORTAMENTO



 Infine un apposito Decreto prevede la cancellazione di Equitalia le cui competenze verrebbero assorbite dall'Agenzia delle Entrate. Ma sul tema aspetto di verificare meglio il testo approvato.

Dott. Victor Di Maria


domenica 16 ottobre 2016

IL PROCESSO TRIBUTARIO: QUALI SONO GLI ATTI IMPUGNABILI ??



Quali sono gli atti impugnabili dinanzi la competente Commissione Tributaria?

La legge, precisamente l’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, contiene l’elencazione tassativa degli atti avverso i quali è proponibile l’impugnazione.
Procediamo all’elencazione:
- l’avviso di accertamento del tributo; 
-   l’avviso di liquidazione del tributo; 
-   il provvedimento che irroga le sanzioni;
-   il ruolo e la cartella di pagamento;
-   l’avviso di mora;
-  l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973;
-  il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973;
-  gli atti relativi ad alcune operazioni catastali individuate nell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992;
il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Nonostante la tassatività della sopra menzionata elencazione, la giurisprudenza ha illuminato nuovi sentieri percorribili attraverso la seguente pronuncia:

“l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 28 novembre 2014, n. 25297)”.

In buona sostanza, la Suprema Corte ha confermato che ogniqualvolta il contribuente sia destinatario di un atto che possa, anche solo potenzialmente, essere pregiudizievole della propria sfera giuridico-patrimoniale questo potrà essere oggetto di impugnazione.

Orbene, è patrimonio di tutti i cultori della materia conoscere il carattere di specialità della giurisdizione tributaria ma ciò non implica il disconoscimento delle garanzie che sono assicurate nelle altre giurisdizioni.

Il Diritto Tributario attiene prevalentemente alle modalità attuative del prelievo impositivo a carico dei soggetti obbligati.


La natura dei diritti oggetto della giurisdizione tributaria, ovvero quelli patrimoniali, di rango costituzionale, implicano e richiedono un'ampia tutela.

sabato 8 ottobre 2016

Jobs act modificato. Le novità sul lavoro accessorio



E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, il primo “Correttivo” del Jobs Act, contenente una serie di modifiche e ritocchi, che incidono su snodi delicati del mercato del lavoro.

Il tema del lavoro accessorio tramite voucher è stato oggetto di rivisitazione.

La norma introduce, a carico degli imprenditori non agricoli e professionisti che fanno ricorso al lavoro accessorio, l’obbligo di dover dare comunicazione amministrativa preventiva.

Tali soggetti, debbono comunicare alla sede territoriale competente del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, mediante sms o posta elettronica, i dati o il c.f. del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Gli imprenditori agricoli hanno però visto confermata una deroga, venendo consentito loro di effettuare la comunicazione di inizio della prestazione con riferimento ad un arco temporale sino a 3 giorni successivi.

Le modifiche introdotte con la novella citata non hanno modificato limiti economici già previsti: 7.000 euro di compensi per lavoratore che è oggetto di lavoro accessorio e 2.000 euro di compensi erogati da ogni singolo committente.

Le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dei consulenti del lavoro sono i soggetti individuati attraverso i quali è possibile adempiere alla trasmissione dei moduli di dimissioni on line.


E’ stata confermata, infine, la norma che, modificando l’art. 41 del d.lgs. n. 148/2015, consentirà la trasformazione dei contratti di solidarietà “difensivi” (ormai una terza causale di CIGS) in “espansivi”, rivolti cioè non ad un obiettivo di mera difesa occupazionale ma all’incremento dell’organico, in particolare con l’innesto di nuove competenze, di per sé non consentito in vigenza di un CDS difensivo.