Quali sono
gli atti impugnabili dinanzi la competente Commissione Tributaria?
La legge,
precisamente l’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, contiene l’elencazione tassativa
degli atti avverso i quali è proponibile l’impugnazione.
Procediamo
all’elencazione:
- l’avviso di accertamento del tributo;
- l’avviso di liquidazione del tributo;
- il provvedimento che irroga le sanzioni;
- il ruolo e la cartella di pagamento;
- l’avviso di mora;
- l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973;
- il fermo di beni mobili registrati di cui all'art.
86 del d.P.R. n. 602 del 1973;
- gli atti relativi ad alcune operazioni catastali
individuate nell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- il diniego o la revoca di agevolazioni o il
rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Nonostante
la tassatività della sopra menzionata elencazione, la giurisprudenza ha illuminato
nuovi sentieri percorribili attraverso la seguente pronuncia:
“l’elencazione degli atti impugnabili contenuta
nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in
ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53
Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato
dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una
specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni
fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza
necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è
immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione di
irregolarità, ex art. 36 bis, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Cass. 28 novembre 2014, n. 25297)”.
In buona
sostanza, la Suprema Corte ha confermato che ogniqualvolta il contribuente sia
destinatario di un atto che possa, anche solo potenzialmente, essere
pregiudizievole della propria sfera giuridico-patrimoniale questo potrà essere
oggetto di impugnazione.
Orbene, è
patrimonio di tutti i cultori della materia conoscere il carattere di specialità
della giurisdizione tributaria ma ciò non implica il disconoscimento delle
garanzie che sono assicurate nelle altre giurisdizioni.
Il Diritto
Tributario attiene prevalentemente alle modalità attuative del prelievo
impositivo a carico dei soggetti obbligati.
La natura
dei diritti oggetto della giurisdizione tributaria, ovvero quelli patrimoniali,
di rango costituzionale, implicano e richiedono un'ampia tutela.
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