L’Ispettorato del lavoro emana una circolare che chiarisce,
opportunamente, alcuni ondivaghe e contrastanti interpretazione della norma che
disciplina i rapporti di lavoro nel mondo sportivo dilettantistico.
Si incarica di farlo attraverso la circolare n. 1/2016,
Finalmente si sgombrano alcuni dubbi che consentivano agli
ispettori di interpretare la norma in maniera restrittiva generando, molto
spesso, verbali ispettivi con pesantissime sanzioni a carico delle A.S.D..
Ecco il testo della circolare:
“Il trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi
erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive
dilettantistiche presenta da sempre aspetti che meritano di essere chiariti, in
quanto continuano a dar luogo in sede applicativa a numerosi contenziosi.
Le attività ispettive condotte,
negli ultimi anni, dall’INPS e dal Ministero del lavoro sui diversi soggetti
del mondo sportivo hanno spesso evidenziato l’utilizzo della norma agevolativa
da parte di soggetti che non ne avevano titolo, ma hanno anche fatto emergere
la necessità di chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova
applicazione l’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR.
Le stesse pronunce, sia in sede
amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai
verbali di accertamento, sono state spesso contraddittorie, non fornendo una
indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare.
Ciò premesso, facendo seguito
alle indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro con nota del 21 febbraio
2014 prot. n. 4036, i cui contenuti si richiamano integralmente, si ritiene opportuno
precisare quanto segue.
In primo luogo va ricordato che i rapporti di collaborazione nel mondo
dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell’art. 90 della L. n.
289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004),
nell’art.67, comma 1 lett. m), del TUIR, nonché nel D.Lgs. n. 81/2015, che
costituiscono gli unici riferimenti normativi per definire il trattamento
fiscale e previdenziale di tali rapporti unitamente alle regole dettate dalla
L. n. 91 del 1981 per lo sport professionistico.
L’esame delle norme sopra citate
consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è
stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione
sportivodilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare
la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale
settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla
disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.
Venendo al merito di tali
rapporti è necessario, preliminarmente, porre l’attenzione su due aspetti:
1. qualifica
del soggetto che eroga il compenso;
2. natura
delle prestazioni svolte dal collaboratore. Sul primo punto sono di supporto le
pronunce della Corte di appello di Milano, (sent. 1172/14 del 10 dicembre 2014)
e della Direzione interregionale del lavoro di Napoli (decreto del 29 ottobre
2015) che hanno posto l’attenzione sul soggetto erogante, ribadendo che per
l’applicazione del regime agevolativo “ciò che conta è che le collaborazioni
vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive
dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I.”.
Pertanto, non solo è necessario
che siano perseguite finalità sportive dilettantistiche, ma il soggetto
erogante deve essere anche riconosciuto dal C.O.N.I.
Nell’ambito del mondo sportivo
perseguono certamente tali finalità il C.O.N.I., le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
per quanto riguarda, invece, le singole associazioni sportive dilettantistiche
e le società sportive dilettantistiche, occorre avere riguardo ad ulteriori
aspetti.
Come noto le agevolazioni sono
applicabili unicamente alle ASD e SSD che perseguono finalità
sportive-dilettantistiche senza fine di lucro.
Per l’individuazione di tali
soggetti il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di “unico
certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle
associazioni sportive dilettantistiche” (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da
L. n. 186/2004).
Tale certificazione attualmente avviene attraverso l’iscrizione delle
ASD e delle SSD al registro delle società sportive che è stato oggetto di una
profonda revisione, fortemente voluta dal C.O.N.I. per eliminare quei fenomeni
di elusione spesso riscontrati in sede di verifica. Gli accorgimenti adottati
dal C.O.N.I. a seguito di un approfondito confronto con l’INPS e con l’Agenzia
delle entrate, hanno reso il registro strumento idoneo a certificare la natura
dell’associazione/società sportiva e l’effettiva attività sportiva svolta sotto
il controllo dei soggetti affilianti (FSN, DSA, EPS).
La corretta individuazione dei
soggetti (ASD, SSD) eroganti, attraverso il registro delle società sportive,
costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo;
ciononostante è altresì necessario che, successivamente, si proceda alla
valutazione delle attività svolte dai singoli collaboratori.
Le prestazioni sono analiticamente
indicate dal legislatore attraverso l’art. 67 del TUIR e le norme successive
che ne hanno definito con precisione i limiti. L’art. 67, comma 1 lett. m), del
TUIR, riconduce tra i redditi diversi - e quindi non assoggettabili a
contribuzione - “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i
premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti
di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua
finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale
resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
La norma successiva (l’art. 35,
comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009) ha successivamente
chiarito il concetto di “esercizio diretto di attività sportiva” precisando che
in tale ambito rientrano non solo le
prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma
anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di
formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell’accezione
più ampia del termine attività sportiva.
Su tale argomento è intervenuta
anche l’Agenzia delle entrate la quale ha chiarito che in questa tipologia possono essere ricompresi i compensi
erogati ai soggetti che svolgono attività di formazione, didattica,
preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di
soggetti che non svolgono una attività durante la manifestazione, ma rendono le
prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione dell’attività sportiva.
Sulla base di questi chiarimenti
normativi e di prassi è possibile avere un quadro di riferimento per definire
le prestazioni che rientrano nell’art. 67 del TUIR ma è necessario, in sede di
accesso, verificare, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole
Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività
necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le
qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività.
A solo titolo di esempio è
possibile citare:
gli istruttori, gli addetti al salvamento
nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente
prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell’attività.
Appare opportuno chiarire che la
qualifica acquisita, attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle
Federazioni, dai soggetti che svolgono le mansioni sopra indicate (qualifica di
istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc.) non rappresenta in alcun
modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i
redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di
professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di
appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.
Pertanto, sulla base delle
considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente, appare chiaro
che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi
le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle
seguenti condizioni:
1 – che
l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta
dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
2 – che il
soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e
delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per
lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come
regolamentate dalle singole federazioni.
In tale ottica, le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso
appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro
iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la
capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere
considerati di per sè elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali
soggetti tra quelli aventi “natura professionale”.
Da ultimo si ricorda che la
stessa regolamentazione prevista dal decreto legislativo n. 15/2016, in
attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, che attribuisce al Coni la
competenza per il riconoscimento “delle professioni di maestro di scherma,
allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
sportivo e ufficiale di gara”, deve essere intesa come uno strumento volto a
fissare i criteri che consentono anche a soggetti stranieri la possibilità di
svolgere in Italia le attività sopra elencate.
Si raccomanda, pertanto, a tutto il personale ispettivo che svolge
accertamenti in tale ambito di conformarsi alle presenti indicazioni.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO Paolo
Pennesi”
Da oggi, finalmente, abbiamo quanto meno una circolare che
possiamo utilizzare per contrastare alcuni “fantasiosi” verbali ispettivi.
Dott. Victor Di Maria