lunedì 24 ottobre 2016

Le novità del decreto fiscale: rottamazione cartelle e abolizione di Equitalia

Le novità del decreto fiscale: rottamazione cartelle e abolizione di Equitalia
a cura di Victor Di Maria


Dopo la firma del Presidente delle Repubblica, il decreto legge, collegato alla legge di Bilancio 2017, è pronto per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Prendono, dunque, corpo alcune delle novità anticipate nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2016 e di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi.
Nel decreto legge sono state inserite le misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali:
·       l’avvio del processo di chiusura di Equitalia che verrà sostituita da un nuovo ente pubblico economico;
·       le nuove norme per combattere l’evasione che introducono le comunicazioni IVA trimestrali al posto dello spesometro annuale;
·       la riapertura della voluntary disclosure per chi non ha sfruttato quella precedente, con alcune modifiche sostanziali.
Il Decreto contiene, inoltre, alcune semplificazioni quali, ad esempio, l’eliminazione della comunicazione black list, e la possibilità di poter utilizzare in compensazione o a rimborso nell’anno successivo il maggior credito che emerge dalla dichiarazione.

Soppressione Equitalia


Dal 1° luglio 2017 scomparirà Equitalia e l’attività di riscossione passa ad un ente pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione”, la quale subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia ed assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni sulla riscossione contenute nel D.P.R. n. 602/1973.


Rottamazione ruoli


Strettamente connessa con la chiusura di Equitalia è l’operazione di smaltimento dei ruoli pendenti.
Ai debitori viene data la possibilità, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, di estinguere il debito senza corrispondere:
- le sanzioni incluse in tali carichi;
- gli interessi di mora (attualmente pari al 4,13% annuo);
- le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
L’unico importo che viene richiesto, dunque, è costituito:
- dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo).

La rottamazione non sarà automatica: per poter definire i carichi pendenti, il contribuente dovrà manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando, entro il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L., una apposita dichiarazione redatta sul modello che verrà pubblicato sul sito di Equitalia.
Presentata la richiesta, l’agente della riscossione comunicherà, entro 180 giorni, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo ciascuna e la terza e la quarta pari a 1/6 ciascuna delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Occorre comunque prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima;
- la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (le rate, in tal caso, sono 72 mensili, con la possibilità di arrivare a 120 rate);
- potranno fruire della definizione anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016;
- non rientrano le multe al Codice della strada o meglio, vi rientrano solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti.

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