Le novità del
decreto fiscale: rottamazione cartelle e abolizione di Equitalia
a cura di Victor Di Maria
Dopo la firma del Presidente delle
Repubblica, il decreto legge, collegato alla legge di Bilancio 2017, è pronto per essere pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.
Prendono, dunque, corpo alcune delle
novità anticipate nel Consiglio dei Ministri
del 15 ottobre 2016 e di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi.
Nel decreto legge sono
state inserite le misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali:
·
l’avvio del processo di chiusura di
Equitalia che verrà sostituita da un nuovo ente pubblico economico;
·
le nuove norme per combattere l’evasione
che introducono le comunicazioni IVA trimestrali al posto dello spesometro
annuale;
·
la riapertura della voluntary disclosure
per chi non ha sfruttato quella precedente, con alcune modifiche sostanziali.
Il Decreto contiene,
inoltre, alcune semplificazioni quali, ad esempio, l’eliminazione della
comunicazione black list, e la possibilità di poter utilizzare in compensazione
o a rimborso nell’anno successivo il maggior credito che emerge dalla
dichiarazione.
Soppressione Equitalia
Dal 1° luglio 2017 scomparirà
Equitalia e l’attività di riscossione passa ad un ente pubblico economico,
denominato “Agenzia
delle Entrate-Riscossione”, la quale subentrerà, a titolo
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle
società del Gruppo Equitalia ed assume la qualifica di agente della riscossione
con i poteri e secondo le disposizioni sulla riscossione contenute nel D.P.R.
n. 602/1973.
Rottamazione ruoli
Strettamente connessa
con la chiusura di Equitalia è l’operazione di smaltimento dei ruoli
pendenti.
Ai debitori viene data
la possibilità, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni
dal 2000 al 2015, di estinguere il
debito senza corrispondere:
-
le sanzioni incluse in tali carichi;
-
gli interessi di mora (attualmente pari al 4,13% annuo);
-
le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi
previdenziali.
L’unico
importo che viene richiesto, dunque, è costituito:
-
dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e
interessi;
-
dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio sulle
somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure
esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di
pagamento.
Il
pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro
rate (sulle
quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo).
La rottamazione non sarà automatica:
per poter definire i carichi pendenti, il contribuente dovrà manifestare
all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando, entro
il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L., una apposita
dichiarazione redatta sul modello che verrà pubblicato sul sito di
Equitalia.
Presentata la
richiesta, l’agente della riscossione comunicherà, entro 180 giorni,
l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo ciascuna e
la terza e la quarta pari a 1/6 ciascuna delle somme dovute, la scadenza della
terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata
non può superare il 15 marzo 2018.
Occorre comunque prestare particolare attenzione ai seguenti
aspetti:
-
il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di esse
determina la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima;
-
la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con
Equitalia (le rate, in tal caso, sono 72 mensili, con la possibilità di
arrivare a 120 rate);
-
potranno fruire della definizione anche coloro che hanno già pagato parzialmente,
anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché
risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31
dicembre 2016;
-
non rientrano le multe al Codice della strada o meglio, vi rientrano
solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti.
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