lunedì 10 febbraio 2014

OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRAP IN BASE AL BILANCIO - TERMINE AL 3 MARZO 2014

Soggetti IRPEF in contabilità ordinaria - Opzione per la determinazione del valore della produzione in base al bilancio - Termine del 3.3.2014
Entro il 3.3.2014, le società di persone commerciali (snc, sas ed equiparate) e gli imprenditori individuali che intendono optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97) devono inviare l'apposito modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati).
La facoltà in esame è riservata ai contribuenti in regime di contabilità ordinaria, a nulla rilevando che detto regime sia applicato per obbligo o per opzione. Pertanto, la possibilità di determinare la base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali è comunque esclusa per i soggetti in contabilità semplificata (ai sensi dell'art. 18 del DPR 600/73).
L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e, al termine del triennio, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, sempre che l'impresa non opti nuovamente per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali.
È ammissibile anche l'opzione tardiva, avvalendosi della c.d. "remissione in bonis" (art. 2 del DL 16/2012), purché entro il termine di trasmissione della dichiarazione IRAP 2014 (fissato al 30.9.2014), versando la sanzione di 258,00 euro (codice tributo 8114).

sabato 8 febbraio 2014

ZONE FRANCHE URBANE - SINTESI ESPLICATIVA DELLA NORMA E DELLE PROCEDURE DI ACCESSO cura del Dott. Victor Di Maria

Dott. Victor Di Maria

Ordine dei dottori commercialisti di marsala
n.246/a





ZONE FRANCHE URBANE



 





Zone Franche Urbane
sintesi esplicativa


Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.

BENEFICIARI

Le imprese di micro e piccola dimensione, devono essere già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza, e all’ulteriore condizione che la costituzione non sia posteriore al 31 dicembre 2015.
Si considerano:
- microimprese: le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- piccole imprese: le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

RISERVE  FINANZIARIE DI SCOPO ( eventuali risorse attivate per singole ZFU)

Imprese di nuova o recente costituzione: le imprese di micro e piccola dimensione che, alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa (dal 2012 in poi)

Imprese femminili: le imprese, di micro e piccola dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia le societa' cooperative e le societa' di persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne; 

Imprese sociali: le imprese, di micro e piccola dimensione, che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, esercitano, in via stabile e principale, un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale ed iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese.

Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, al Registro delle imprese.
I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all’art.13 della legge 23 dicembre 200, n.388, possono fruire delle agevolazioni per le ZFU a condizione che abbiano rinunciato al predetto regime agevolato, inviando comunicazione di formale rinuncia all’agenzia delle entrate.

Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attività all’interno del territorio della ZFU, disponendo, alla data di presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale destinato ali 'attività, anche amministrativa, ubicato all'interno del predetto territorio, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale.
Per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale dell'impresa, così come risultante dal certificato camerale. In questi casi opera l’obbligo della tenuta di una contabilità separata.
E’ esente dalle imposte sui redditi il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella Zona Franca Urbana. Nel caso in cui il reddito sia prodotto fuori dal perimetro della ZFU l’impresa non soddisfa il requisito richiesto per l’accesso alle agevolazioni.

Per le imprese che svolgono attività non sedentaria è, inoltre, richiesto che:

a)  presso il predetto ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo
pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative;

 b)  almeno il 25% del volume di affari dell’ impresa sia realizzato da operazioni effettuate  all'interno del territorio della ZFU.
Tali requisiti devono essere posseduti dall’impresa alla data di presentazione della richiesta di agevolazioni.
Sono considerate non sedentarie le attività esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente, direttamente presso la clientela dell'impresa o in spazi pubblici. In tal senso, a fini esemplificativi e non esaustivi, sono considerate attività di tipo:
•  non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente presso l' abitazione dei clienti;
• sedentario, le attività manifatturiere svolte all'interno di uno stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, i saloni di parrucchiere.

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al Decreto le "imprese in difficoltà". Si considerano imprese in difficoltà, le imprese che:
a)  se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero
 b)  se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero
c)  indipendentemente dal tipo di società, le imprese per cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una micro o piccola impresa costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla suddetta lettera c).
Inoltre le agevolazioni non possono essere concesse:

a) imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 b)  imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c) per lo svolgimento di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 d) per gli interventi condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

 I contribuenti cui é applicabile il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalita' previste dal comma 110 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IMPORTI RICHIESTI

L' importo complessivo delle agevolazioni richieste non può essere superiore al massimale previsto all' articolo 4, comma 2, del Decreto, pari a:
a)          200.000,00 euro, ovvero,
b)          100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le imprese possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi,

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive,

c) esenzione dall' imposta municipale propria,

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.


ESENZIONE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa all'interno del territorio
della ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta
e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui
redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei
limiti delle seguenti percentuali:

•  100%, per i primi cinque periodi di imposta;
• 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
• 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
• 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo unico delle imposte sui redditi, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.

Per l'esenzione dalle imposte sui redditi non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma l dell'articolo 83 del TUIR.  
II limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo  pari a  5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio  della ZFU e che nello stesso territorio svolga l'attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. L' incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all’ impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.
Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga la propria attività anche al di fuori del territorio della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno del predetto territorio sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta all'interno del predetto territorio e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel territorio della ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di interesse e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del Decreto non si applica tale disposizione.
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi l, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte è computato in aumento del reddito complessivo.
Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.  
Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base  imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui ali' articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell' addizionale comunale di cui all ' articolo l del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

ESENZIONE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di agevolazione, dall'imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00.
Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento dell'istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla detenni nazione del valore della produzione netta. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori nel territorio della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ESENZIONE IMU

Per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al paragrafo 3 per l'esercizio dell'attività d'impresa, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell' istanza.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SULLE RETRIBUZIONI DA LAVORO DIPENDENTE

Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'articolo l, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 2009, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

• 100%, per i primi cinque anni;
• 60%, per gli anni dal sesto al decimo;
• 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
• 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all'art. 8, comma 2, lettera a). Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano l'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza é, altresì, dichiarato l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

In relazione all'intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili per l'intervento e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle eventuali riserve finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto all'art. 8, l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet istituzionale http://www.mise.gov.it

Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 19.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

 Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa.
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di «de minimis», nell'arco di tre esercizi finanziari, nel limite dell'importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

Trasmissione dei dati
L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati relativi alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari.

Controlli
Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto.
I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione

Revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso in cui:
 a) venga accertata l'insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all'art. 3 per l'accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l'attività economica venga trasferita al di fuori della ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14;
 b) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo l'attività di impresa anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di quanto previsto all'art. 9, comma 6, all'obbligo di tenuta della contabilità separata;
d) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 18;
 e) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle esenzioni di cui all'art. 4 in misura superiore agli importi di cui all'art. 14, comma 2, nonché agli ulteriori limiti di esenzione previsti dal presente decreto.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si e' verificata la perdita del requisito.
Nei casi in cui e' disposta la revoca delle agevolazioni ovvero si verifica la decadenza dalle stesse, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero presso le imprese delle agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all'Entrata dello Stato.

Dott. Victor Di Maria

venerdì 7 febbraio 2014

BUONI PASTO PER IL PROFESSIONISTA - DEDUCIBILITA' a cura del Dott. Victor Di Maria

Buoni pasto - Professionista senza dipendenti - Deducibilità dei buoni pasto utilizzati personalmente - Condizioni e limiti



In tema di deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto dei buoni pasto  utilizzati dal professionista, non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che i buoni pasto costituiscono documenti di legittimazione ex art. 2002 del c.c., vale a dire documenti che servono ad identificare l’avente diritto alla prestazione, in questo caso il diritto di ottenere da esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande.

In tale prospettiva, la fattura ricevuta dalla società che emette i buoni pasto assolve in modo efficace gli obblighi di documentazione dei componenti negativi di reddito richiesta dall’art. 54 del TUIR (implicitamente) e dalla disciplina IVA. 

Pertanto, i predetti costi dovrebbero essere deducibili nei limiti previsti dall’art. 54 comma 5 del TUIR, vale a dire al 75% e per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

REATO PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE - COME DIFENDERSI

Omesse ritenute. Condanna in tempo di crisi



Cassazione Penale sentenza del 4 febbraio 2014

In tema di reati fiscali, la crisi di liquidità dell’azienda non vale un’assoluzione: l’imprenditore ha l’obbligo di accantonare l’imposta per far fronte all’obbligazione tributaria nel termine di legge. È quanto emerge dalla sentenza 4 febbraio 2014 n. 5477 della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale.

Il caso. 
Gli Ermellini hanno reso definitiva la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione inflitta a un’imprenditrice leccese per reato di cui all’articolo 10 bis del D.Lgs. n. 74 del 2000. L’imputata aveva versato in ritardo le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti per un ammontare di 51.918 euro per il periodo d’imposta 2005. Ad avviso della Corte d’appello, l’addebito non poteva ritenersi escluso, per difetto del dolo o per forza maggiore, in considerazione del fatto che la condotta omissiva era stata generata da carenza di liquidità, a sua volta provocata dall’inadempienza dell’ASL nel pagamento di somme di cui era creditrice la società. In altre parole, la condotta omissiva contestata all’imputata, contrariamente agli assunti della difesa, non poteva essere giustificata dall’esistenza di ingenti crediti verso una pubblica amministrazione, poiché lo stato di dissesto dell’impresa, la quale prosegua l’attività senza adempiere l’obbligazione tributaria, non esonera dall’adempimento tributario che è indipendente dalle vicissitudini finanziarie dell’imprenditore.

Conferma della responsabilità.
 Ebbene, la severa interpretazione del quadro normativo di riferimento offerta dal giudice di merito è stata avvalorata dalla Terza Sezione Penale del Palazzaccio. Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, afferma la S.C., la prova del dolo è insita nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale (mod. 770), che riporta le trattenute effettuate. Il debito verso l’Erario, concernente il versamento delle ritenute, è collegato con quello dell’erogazione degli emolumenti ai collaboratori. Ogni qual volta il sostituto d’imposta provvede alle erogazioni, sorge a suo carico l’obbligo di accantonare le somme dovute al Fisco, organizzando le ricorse disponibili in modo da adempiere all’obbligazione tributaria. Ciò non toglie che il giudice del merito possa, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ravvisare l’assenza del dolo e l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione erariale. Occorre tuttavia che siano stati assolti gli oneri di allegazioni che, per quanto attiene la crisi di liquidità, si risolvono nella dimostrazione della non imputabilità all’imprenditore della crisi economica e che la crisi stessa non ha potuto essere fronteggiata adeguatamente tramite il ricorso a idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè dimostrare, puntualizza la S.C., “che non sia stato possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo poste in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili”.

Somme distolte dalla loro destinazione specifica.
 Nel caso di specie, osservano gli Ermellini, l’imputata non ha minimamente osservato gli oneri di allegazioni a suo carico, il che ha consentito alla Corte d’appello di ritenere violato il predetto obbligo di accontamento delle somme dovute all’Erario. E infatti non è risultato che il pagamento in ritardo delle ritenute sia avvenuto in virtù di crediti liquidi ed esigibili in precedenza non riscossi; non è stata dimostrata la natura dei crediti vantati; non è stata dimostrata l’improvvisa crisi di liquidità, che invece è apparsa consolidata dai bilanci di esercizio prodotti e richiamati nel ricorso; non è stato dimostrato che la ricorrente avesse organizzato le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria né che si sia altrimenti attivata per assolverla, “essendosi invece appropriata – si legge in sentenza – delle somme che avrebbe dovuto accantonare distogliendole dalla loro specifica destinazione”. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’imputata, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

PERDITE SU CREDITI - CRITERI DI DEDUCIBILITA'

Perdite su crediti: si amplia la deducibilità

Perdite su crediti conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto, perdite conseguenti a cessione pro soluto di crediti, riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni: sono tutti questi i casi in cui i principi contabili riconoscono la possibilità di iscrivere in bilancio la perdita su crediti.
Grazie alla Legge di stabilità 2014 in questi casi saranno inoltre considerati sussistenti gli elementi certi e precisi che consentono la deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

Ma andiamo con ordine e analizziamo la nuova disciplina prevista.
A seguito delle novità normative introdotte le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis L.F.

Con specifico riferimento alle perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali del debitore, è da rimarcare che, in questo caso, la situazione di sofferenza del credito si ritiene oggettiva, in quanto attestata da un soggetto terzo quale il Tribunale fallimentare, e non derivano da un mero processo valutativo del creditore.
Fermo restando il fatto che, in questi casi, la disciplina prevista ai fini delle imposte dirette è diversa da quella posta ai fini Iva, il creditore potrà pertanto procedere alla rilevazione della perdita su crediti dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (oppure dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o dalla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo o che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Nel caso in cui, invece, il debitore non sia interessato da procedure concorsuali, dovranno essere dimostrati gli elementi certi e precisi in grado di attestare la definitività della perdita.
Sarà pertanto necessario dimostrare di aver tentato il recupero coattivo del credito, senza successo. Alternativamente, sarà possibile dimostrare che l’incapienza patrimoniale e finanziaria del debitore è tale da sconsigliare l’instaurazione di procedure esecutive, allegando apposita documentazione rilasciata dal legale o dall’agenzia di recupero crediti.

Vi sono tuttavia dei casi in cui la norma riconosce, in ogni caso, la sussistenza degli elementi certi e precisi. Ricorre tale ipotesi nel caso in cui il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso oppure quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Da ultimo va ricordata la nuova disposizione introdotta con la Legge di stabilità 2014: gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
Viene così superata quella che era un’ingiusta disparità di trattamento: prima della Legge di stabilità 2014, infatti, solo i soggetti che adottavano i principi contabili internazionali potevano dedurre la perdita su crediti derivante da eventi estintivi.

In ogni caso è bene ribadire che rimane fermo il principio di previa imputazione al conto economico: non sarà infatti in ogni caso possibile rettificare il reddito fiscalmente dichiarato con una variazione in diminuzione in Unico se nel bilancio la perdita non è stata rilevata.
Sarà tuttavia possibile dedurre la perdita su crediti anche nel caso in cui la stessa sia stata contabilizzata come svalutazione crediti, così come chiarito dalla Circolare 26/E.

Si ricorda, in ogni caso, che nel rilevare una perdita su crediti sarà sempre necessario imputarla in primo luogo al fondo svalutazione crediti, fino al suo completo assorbimento, e solo la parte eccedente potrà essere rilevata come perdita su crediti.
Sarà necessario “assorbire” il fondo svalutazione crediti prima di rilevare una perdita anche nel caso in cui la società debitrice sia stata interessata da una procedura concorsuale, essendo irrilevante, in tal senso, il fatto che la perdita sia in ogni caso deducibile.
Autore: Redazione Fiscal Focus

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013/2014 - RINVIO DEL TERMINE

Autoliquidazione 2013/2014. Tutto rinviato al 16/5

L’INAIL riepiloga il differimento dei premi assicurativi stabilito dalla legge di Stabilità 2014

Premessa – La proroga al 16 maggio 2014 degli adempimenti legati all’autoliquidazione 2014-2014, interessa anche la richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte. A renderlo noto è l’INAIL in una nota, facendo il punto sul differimento dei termini. 

Dott. Victor Di Maria

Agevolazioni prima casa - trasferimento della residenza - Prescrizione

Agevolazioni prima casa
Requisiti per la fruizione dell'agevolazione - Trasferimento della residenza entro 18 mesi - Termine per la contestazione del mancato trasferimento 
(Cass. 5.2.2014 n. 2527)



La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 5.2.2014 n. 2527, ha chiarito che, anche ove l'acquisto con l'agevolazione prima casa riguardi un immobile in corso di costruzione, l'acquirente ha a disposizione 18 mesi dall'acquisto per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile medesimo. L'Amministrazione finanziaria ha, poi, 3 anni di tempo, dallo scadere del termine di 18 mesi, per contestare il mancato trasferimento.

La Corte ha, quindi, fatto applicazione di quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza 1196/2000, ove era stato chiarito che il dies a quo per il computo del termine di 3 anni, a disposizione dell'Amministrazione per accertare la decadenza dall'agevolazione prima casa, decorre dal momento in cui l'amministrazione potrebbe concretamente espletare l'accertamento.

Dott. Victor Di Maria

Cassazione - Frode Fiscale - Particolare e motiva urgenza - sussistenza

Particolare e motivata urgenza - Coinvolgimento del contribuente in una frode fiscale - Sussistenza (Cass. 5.2.2014 n. 2587)


La Corte di Cassazione, nella sentenza 5.2.2014 n. 2587, ha stabilito che il pericolo derivante da reiterate condotte penali tributarie costituisce, in astratto, una indubitabile e valida ragione d’urgenza atta a legittimare l'emissione dell'avviso di accertamento prima del decorso dei sessanta giorni dal rilascio del PVC, previsto dall'art. 12 co. 7 della L. 212/2000.

Nel caso di specie, la Corte ha rinviato al giudice di merito la causa, al fine di verificare se tale ragione d’urgenza possa essere specificamente riferita al contribuente ed al rapporto tributario in questione, il che renderebbe legittimo l'accertamento anticipato.

Dott. Victor Di Maria

Detrazione IRPEF 50% acquisto mobili

Detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili - Condizioni per la fruizione

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2014, possono fruire della detrazione del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (c.d. "bonus arredamento") gli interventi assimilabili alla detrazione di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi di cui all'art. 3 del DPR 380/2001.

In particolare, la fruizione della detrazione per le spese sostenute per l'adozione di strumenti finalizzati a prevenire atti illeciti da parte di terzi (es. allarmi) non consente di per sé di fruire dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Questa conclusione dell'Agenzia porterebbe a ritenere che il c.d. "bonus arredamento" non possa applicarsi a qualsiasi intervento indicato nell’art. 16-bis del TUIR e che l'elencazione degli interventi agevolabili contenuta nella circ. 18.9.2013 n. 29 abbia carattere esaustivo e non esemplificativo.

Dott. Victor Di Maria

giovedì 6 febbraio 2014

Nullità gli atti Agenzia delle entrate ed EQUITALIA

NULLI GLI ATTI, AGENZIA DELLE ENTRATE ED EQUITALIA TREMANO

Roma, 3 gennaio 2012. EquitaliaSarebbero nulli tutti gli atti emessi dalla Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, le cartelle esattoriali di Equitalia formate sulla base di ruoli delle Agenzie delle Entrate: la ragione è perché il Fisco ha fatto fino ad oggi firmare i propri atti a personale dipendente privo della qualifica di “dirigente”.
Un notizia che può scatenare un terribile terremoto, che coinvolgerebbe chi dovrebbe controllare l’attività fiscale del nostro paese.
La questione è stata sollevata dalla dottoressa Maria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza a Cagliari (poi direttrice della Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e all’assessorato regionale al Turismo), la quale avverte: le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli.
Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio.
Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all’interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive cartelle Equitalia.
Il Tar del Lazio ha dichiarato illeciti e illegittimi gli ottocento incarichi dirigenziali conferiti a semplici impiegati, invece che ai veri Dirigenti delle Agenzie delle Entrate sparse nelle varie sedi d’Italia.
Infatti, su un organico di 1.200 dirigenti del Ministero, solo 400 posti risultano coperti da dirigenti abilitati, ossia assunti tramite regolare concorso, mentre gli altri 800 incarichi sono stati conferiti indebitamente a dei “nominati”.
La questione è stata affrontata anche dalla stessa Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo sostiene, tra le righe, che Equitalia S.p.a. agendo in qualità di agente della riscossione, in quanto concessionario di un pubblico servizio, deve utilizzare, per tutte le incombenze, personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia Dirigenti della Pubblica Amministrazione.
Il fatto che tutto il personale utilizzato per le incombenze della riscossione debba essere incardinato nella Pubblica amministrazione lo prevede la legge.
La stessa legge prevede che anche la sottoscrizione dei ruoli da trasmettere a Equitalia per la riscossione deve essere svolta esclusivamente dai Dirigenti, dal momento che solo ai Dirigenti compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Invece, come ci ha svelato il Tar del Lazio con la sentenza appena citata, la trasmissione dei ruoli ad Equitalia per la loro riscossione – prerogativa un tempo affidata alla competenza esclusiva degli Intendenti di Finanza – in questi ultimi dieci anni è stata illegittimamente effettuata da semplici impiegati, spesso privi del diploma di laurea.
Si parla di una questione che riguarda non solo il Ministero delle Finanze in generale, ma anche altri ministeri.
Nel 1992 i dirigenti della Intendenza di Finanza e di tutti gli uffici finanziari sono stati retrocessi in carriera ed inquadrati nella nona qualifica funzionale, ossia quella dei quadri, in questo modo, parte dell’organico è rimasto scoperto.
Sono stati inizialmente chiamati, a coprire il vuoto, quelli che erano dentro il Ministero delle finanze, ma collocati nei ruoli centrali, inquadrandoli come dirigenti, mentre gli altri colleghi sono rimasti nella nona qualifica funzionale.
Poi, alla fine degli anni ’90, ci si è reso conto che questi posti dovevano essere coperti da un certo numero di persone, così il Ministero ha bandito dei concorsi per coloro che avevano iniziato a ribellarsi all’inquadramento della nona qualifica.
Naturalmente questi concorsi non hanno coperto l’organico ma solo in minima parte, così, i restanti posti sono stati coperti con incarichi fiduciari, conferiti in barba alla legge.
A coprire carichi dirigenziali sono stati chiamati semplici impiegati, che non avevano la qualifica di funzionari, così, a comandare sui dirigenti vengono chiamati dei semplici impiegati.
La conseguenza di questa di questo terremoto giudiziario è che tutte le cartelle esattoriali notificate dagli agenti della riscossione e da Equitalia S.p.a. in questi ultimi dieci anni potrebbero venire annullate perché illegittime per via della mancata sottoscrizione dei “Ruoli” (trasmessi ad Equitalia) da parte di un dirigente abilitato, ossia assunto tramite pubblico concorso nei Ruoli Dirigenziali della P.A.