E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8
settembre 2016 il decreto legislativo n. 175 del 18 agosto 2016, recante il
testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210
dell’8 settembre 2016 ed entrerà in vigore il 23 settembre 2016.
Finalmente l’Italia si dota di una legge per regolamentare
la selva
oscura delle partecipate.
In sintesi le principali caratteristiche della norma:
Oggetto della norma
Le disposizioni del decreto hanno
a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche,
nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di
tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta.
Tipi di società in cui é ammessa la partecipazione pubblica
Le amministrazioni pubbliche possono partecipare
esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni
o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di
partecipazioni pubbliche
Le amministrazioni pubbliche non
possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in tali società.
Le amministrazioni pubbliche possono,
direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività
sotto indicate:
a) produzione di un servizio di
interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione
di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di
un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di
partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1
e 2;
d) autoproduzione di beni o
servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi
incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica
Sulla questione della fallibilità
delle società a partecipazione pubblica, da anni, la giurisprudenza ha prodotto
contrastanti pronunciamenti risolti solamente negli ultimissimi anni.
Il sottoscritto ha sempre
sostenuto che le società partecipate da Enti Pubblici, in caso di crisi o
insolvenza, non potevano che essere sottoposte alle norme della legge
fallimentare.
Difatti, Pubblici sono gli Enti
che partecipano mentre la società (SpA o Srl) partecipata non può che essere e
rimanere di diritto privato.
Il Decreto Legislativo mette il
punto alla questione: le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni
sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché', ove ne ricorrano i
presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Dott. Victor Di Maria
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