E' prevista la
definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli
anni compresi tra il 2000 e il 2016.
Aderendo alla
procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di
capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.
Non sono dovute
dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive
gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o
in un massimo di quattro rate.
A tal fine dovrà
essere presentata un'apposita dichiarazione con la quale si manifesta la
volontà di avvalersi della definizione agevolata.
L'agente della riscossione
comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa
istanza.
Nel corso dell’esame
parlamentare, è stato stabilito che il pagamento sia in ogni caso dilazionato
in rate. In ogni caso il settanta per cento delle somme
complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e
il restante trenta per cento nell'anno 2018 (comma
1).
Viene prorogato il
termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere
all'agevolazione, fissato nel 31 marzo 2017 (in luogo del 22
gennaio) chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la
dichiarazione già presentata (comma 2).
Si fissa al 31
maggio 2017 il termine entro cui l'agente della riscossione comunica
ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, il numero e la scadenza delle rate.
Vengono specificate le date di
scadenza delle singole rate con riferimento a ciascuno dei due anni 2017 e 2018
(comma 3).
Si precisa quali informazioni
devono essere fornite dagli agenti della riscossione ai debitori, e in
quali sedi, per individuare i carichi definibili;
si dispone che entro il 28
febbraio 2017 l'agente della riscossione comunichi al
debitore per quali carichi – affidati nel 2016 – non risulti
ancora notificata la cartella di pagamento, l'avviso di
accertamento o di addebito (quest'ultimo con riferimento ai crediti
previdenziali) (commi 3-bise 3-ter).
E' introdotta una
specifica disciplina per i carichi non inclusi in precedenti piani di
dilazione, che possono essere rateizzati (comma 4-bis).
La
domanda di definizione agevolata consente di sospendere,
fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento
derivanti da precedenti
dilazioni.
(comma 5).
Nella definizione agevolata sono altresì inclusi
i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. (commi
9-bis e 9-ter).
Si chiarisce poi l'inclusione,
nel novero dei carichi definibili con modalità agevolata:
delle altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o
per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli
enti previdenziali;
delle sanzioni amministrative per violazioni
al Codice della strada, precisando che in tal caso la definizione agevolata
è limitata agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato
pagamento (comma 10 e 11).
Si posticipa dal 31
dicembre 2018 al 30 giugno 2019 il termine entro il quale
l'agente della riscossione trasmette agli enti creditori l'elenco dei debitori
che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali
è stato effettuato il versamento (comma 12).
Si estende alle quote affidate agli
agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015, la previsione
secondo la quale le comunicazioni di inesigibilità anche da soggetti creditori
che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia, sono presentate entro il
31 dicembre 2019 (e non più entro il 2017). (comma 12-bis).
Viene
infine specificato che la definizione
agevolata può riguardare anche il singolo
carico iscritto a ruolo o affidato (comma
13-bis). (articolo
7).
Dott. Victor Di Maria
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