lunedì 14 novembre 2016

Rottamazione “Cartelle Esattoriali”: la commissione della Camera dei Deputati approva gli emendamenti – Aggiornamento a sabato 12 novembre 2016.



E' prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.

A tal fine dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza.

Nel corso dell’esame parlamentare, è stato stabilito che il pagamento sia in ogni caso dilazionato in rate. In ogni caso il settanta per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018 (comma 1).

Viene prorogato il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all'agevolazione, fissato nel 31 marzo 2017 (in luogo del 22 gennaio) chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione già presentata (comma 2). 

Si fissa al 31 maggio 2017 il termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate.

Vengono specificate le date di scadenza delle singole rate con riferimento a ciascuno dei due anni 2017 e 2018 (comma 3).

Si precisa quali informazioni devono essere fornite dagli agenti della riscossione ai debitori, e in quali sedi, per individuare i carichi definibili; 

si dispone che entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione comunichi al debitore per quali carichi – affidati nel 2016 – non risulti ancora notificata la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o di addebito (quest'ultimo con riferimento ai crediti previdenziali) (commi 3-bise 3-ter).

E' introdotta una specifica disciplina per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, che possono essere rateizzati (comma 4-bis).

La domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni. (comma 5).

Nella definizione agevolata sono altresì inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. (commi 9-bis e 9-ter). 

Si chiarisce poi l'inclusione, nel novero dei carichi definibili con modalità agevolata: 

delle altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali; 

delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, precisando che in tal caso la definizione agevolata è limitata agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento (comma 10 e 11).

Si posticipa dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 il termine entro il quale l'agente della riscossione trasmette agli enti creditori l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento (comma 12).

Si estende alle quote affidate agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015, la previsione secondo la quale le comunicazioni di inesigibilità anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia, sono presentate entro il 31 dicembre 2019 (e non più entro il 2017). (comma 12-bis).

Viene infine specificato che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato (comma 13-bis). (articolo 7).


Dott. Victor Di Maria

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