domenica 18 dicembre 2016

Rottamazione cartelle anche se con rate versate in ritardo ? a cura del Dott. Victor Di Maria


fonte: www.fisconline.com
Esternazioni di Equitalia non chiare e con molte zone d'ombra
Ricordiamo a quanti avessero iscrizioni a ruolo e cartelle esattoriali da pagare che, per beneficiare della rottamazione mediante la quale si perviene allo stralcio delle sanzioni amministrative fiscali e contributive nonché degli interessi di mora, è necessario presentare apposita domanda (su modello "DA1") all'Ente di Riscossione entro e non oltre il 31 marzo 2017.

L'ammissione è subordinata al regolare pagamento delle rate scadenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

Ma, in merito a tal requisito, sembrerebbe profilarsi all'orizzonte una possibile deroga.

Intanto è da precisare che detto requisito non riguarda coloro i quali sono già decaduti da una pregressa rateazione: la decadenza, come prevede l'art. 19 del DPR 602/73, si verifica di diritto senza che debba essere esternata con provvedimento amministrativo, quindi non vi è, per i debitori decaduti al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto 193), alcuna necessità di dover versare le rate.

Invece, e questo è veramente difficile da comprendere sul piano della parità di trattamento, chi ha rateazioni in essere deve onorare i pagamenti in scadenza al 31 dicembre 2016.

Nel corso di un convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti, autorevole dirigente di Equitalia ha affermato che il versamento delle rate in scadenza entro il prossimo 31 dicembre può anche avvenire tardivamente, a condizione che si rispetti il termine del 31 marzo 2017, entro cui va trasmesso il modello di adesione ad Equitalia (Riscossione Sicilia per la regione siciliana), e che si corrispondano pure gli interessi di mora per il ritardato versamento.

L'articolo 31 del DPR 602/73, al terzo comma, così ci dice: ""nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora".

Quindi, se il debitore ha omesso il pagamento di una o più rate, l'imputazione dei pagamenti va fatta come anzidetto.

Quindi, l'esternazione fatta dal dirigente di Equitalia non ci convince.

La norma, così come è stata licenziata dal Parlamento, risulta chiara: "la sanatoria sussiste a condizione che "risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016".

Sembrerebbe di comprendere che, in caso di omesso versamento, il ravvedimento sarebbe possibile purché eseguito comunque entro il termine per l'invio dell'istanza di adesione.

Altri chiarimenti riguardano la possibilità, nonostante la domanda di sanatoria, di azioni conservative (esempio, aggiungiamo noi, sequestri e revocatorie), posto che la legge non inibisce ogni azione cautelare ma solo i fermi e le ipoteche.

Ultima annotazione: rientrano nella sanatoria anche i ruoli consegnati dal 16 dicembre al 31 gennaio 1999.

Sarebbe quanto mai auspicabile che il legislatore provvedesse a modificare la norma laddove inibisce all'accesso alla sanatoria quanti, con un piano di rateizzazione in corso, non hanno onorato le rate in scadenza al 31 dicembre 2016, mentre nulla osta a chi è dacaduto da una precedente rateizzazione.

Una disparità di trattamento difficile da digerire.

Dott. Victor Di Maria

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