lunedì 14 novembre 2016

ASSOCIAZIONI SPORTIVE: UN’ALTRA SENTENZA ACCOGLIE LA TESI DI QUESTA DIFESA – ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO - PREVALE LA SOSTANZA



Utilizzare le A.S.D. per fare “cassa” è diventato un modus operandi dell’amministrazione finanziaria.

I verificatori sembrano avere imboccato la (comoda) strada della contestazione di alcune violazioni al fine di pervenire al risultato di far venire meno le condizioni per poter godere delle agevolazioni fiscali per le A.S.D. e Società Sportive Dilettantistiche.

Abbiamo sempre sostenuto l’assunto che le contestazioni basate sulla constatazione di violazioni solo di natura “formale” fossero destituite di legittimità e quindi assolutamente opponibili.

Bene.

La Commissione Tributaria di Potenza perviene ad una conclusione che rafforza le nostre considerazioni.

L’Agenzia delle Entrate di Matera aveva contestato e disconosciuto la natura non commerciale ad una associazione sportiva dilettantistica, con conseguente diniego delle agevolazioni fiscali in materia e recupero di reddito secondo le ordinarie regole di tassazione ed assoggettamento ad IVA del relativo volume d’affari.

Il successivo ricorso veniva accolto dalla C.T. Prov. per difetto di motivazione, poiché gli atti avevano ripreso acriticamente le conclusioni del PVC senza esaminare correttamente i requisiti posseduti dall’ente riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso la decisione della sentenza di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale definitivamente si pronunciava osservando che la sentenza di primo grado ha giustamente sostenuto la natura associativa sportiva/dilettantistica dell’ente, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 4872/2015 riguardo alla valutazione dell’effettiva attività svolta rispetto alle previsioni statutarie.

La Commissione Tributaria Regionale ha affermato: “l’organizzazione dell’ente, rispecchiata nelle norme statutarie (…), e la concreta gestione amministrativa (…), devono consentire in via solo potenziale il coinvolgimento e la libera partecipazione degli affiliati, ma non possono certo coartarne la necessaria presenza fisica; (…) lo scarso interesse e l’esigua partecipazione (…) non può essere pregiudizievole a tal punto da ritenerne mutata la natura”.

In buona sostanza: l’Ente dovrà fare di tutto affinché l’associato sia informato dell’attività sociale svolta dall’A.S.D. ma non può, ovviamente, obbligare gli stessi associati a partecipare, per esempio, alle assemblee.

Questa tesi è stata sostenuta dal sottoscritto in diverse attività difensive alcune delle quali in attesa di pronunciamento.

Questa sentenza fa ulteriormente chiarezza in una materia in cui il legislatore sembra non voglia fare chiarezza attraverso l’emanazione di norme di “interpretazione” al fine di evitare alle tante associazioni sportive dilettantistiche di subire il gravoso onere di una difesa in sede giudiziaria.
Dott. Victor Di Maria

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