Nella legge di Bilancio
2017 è contenuta la modifica alla legge Fallimentare mediante la quale viene
ammessa la transazione fiscale anche per i debiti aventi ad oggetto IVA o
ritenute omesse.
La modifica introduce un
significativo segnale positivo per le imprese in crisi in quanto amplia
l’ambito applicativo dell’istituto con potenziali effetti benefici sul numero
dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti che
potranno fruirne.
La modifica alla legge
contempla anche, contemporaneamente, l’introduzione di opportuni meccanismi di
vigilanza che permettano di individuare prontamente le imprese che presentano
segnali di potenziale crisi e di imporne un’anticipata gestione.
Gli interventi operati
sulla legge fallimentare (R.D. n. 267/42), da ultimo anche con legge di
Bilancio 2017, sono stati molti e ripetuti a testimonianza della continua
evoluzione degli scenari di riferimento e della necessità di adattare le norme
a tali cambiamenti.
La commissione Rordorf è
stata incaricata di formulare un disegno di legge delega (atto Camera 3671-bis)
sulla riforma organica delle discipline della crisi di impresa e del fallimento
che attualmente è all’esame della Commissione Giustizia della Camera la quale
sta valutando gli emendamenti presentati lo scorso 21 novembre.
La “manutenzione” della
Legge Fallimentare tende, in buona sostanza, a recepire le esperienze maturate
nei tribunali fallimentari con specifica attenzione alla disciplina del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei
debiti (art. 182-bis, L.F.) e delle
crisi da sovraindebitamento.
Transazione fiscale
Viene introdotta una norma
che amplia l’ambito operativo, in sede
di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, dell’istituto
della transazione fiscale disciplinato
dall’art. 182-ter L.F.
La norma, attualmente,
dispone che il debitore che ricorre al concordato preventivo o all’accordo ex
art. 182-bis L.F., possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato,
dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali.
Tuttavia, tale possibilità
è preclusa se il debito riguarda tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea, l’IVA o le ritenute operate e non versate. Per questi
ultimi debiti è infatti ammesso proporre la sola dilazione del pagamento.
Altro limite attiene poi al
rispetto della gerarchia dei privilegi e infatti la norma precisa che: “Se il credito tributario o contributivo è
assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali
garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno
un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica
ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o
contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere
differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel
caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un
trattamento più favorevole”.
L’emendamento
proposto modifica l’istituto della transazione fiscale estendendone l’uso anche
ai debiti tributari aventi per oggetto l’IVA o le ritenute qualora il piano
proposto dal debitore ne preveda una soddisfazione: “in misura
non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale,
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione
indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 67, terzo comma, lettera d)» della Legge fallimentare”.
La modifica è perfettamente
in linea con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ma anche
con l’ormai consolidato orientamento del Fisco che privilegia rapidità e
certezza nella riscossione rispetto al dato formale delle somme accertate e di
cui sono esempi: il proliferare di norme sul pagamento rateizzato dei tributi,
ora addirittura sfociate nella sanatoria degli importi a ruolo, e
l’atteggiamento più conciliante degli uffici nell’ambito delle procedure
deflattive del contenzioso tributario, queste ultime validamente supportate
dalla recente ammissibilità della deduzione dagli imponibili accertati di
eventuali perdite pregresse non compensate.
La modifica dell’ampliamento dell’ambito operativo della transazione
fiscale darebbe al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei
debiti maggiori possibilità di successo, stante il fatto che molte di queste
procedure non si concludono proprio per l’impossibilità di sottoporre a
falcidia tali debiti fiscali.
Dott. Victor Di Maria
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