Ove il contribuente fosse già decaduto da una precedente rateazione la norma, introdotta dal decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017, prevede che lo stesso può accedere al beneficio ma, attenzione, le regole cambiano a seconda che il piano concesso dall'agente di riscossione sia ancora in corso oppure sia già decaduto.
Cerchiamo di comprendere le diverse fattispecie.
La norma ci rassegna alcune certezze e, purtroppo, anche dei dubbi che speriamo siano risolti nell'iter parlamentare.
Il comma 8 dell’articolo 6 del decreto 193/2016 sancisce la possibilità di poter accedere alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali anche in caso di precedenti rateazioni.
Ma vediamo in concreto i diversi possibili casi.
In tal caso, la somma dovuta sarà calcolata al netto degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso procedure esecutive.
Per riassumere:
I contribuenti che avevano
un piano di rateazione in corso, anche se chiedono la rottamazione, devono
continuare a pagare le rate previste fino alla fine del 2016.
Il resto, invece, finirà nel
calcolo della somma sottoposta alle regole della rottamazione (con sconto sulle
sanzioni).
Ove, viceversa, il
contribuente avesse chiesto un piano di rateazione successivamente al 24
ottobre 2017, la norma non sarebbe più chiara.
Il testo della norma così si
esprime:
E’ necessario interpretare
correttamente se la norma si riferisce ai Piani rateali in essere al 24 ottobre, oppure a quelli esistenti al momento di presentazione della domanda.
Inoltre la norma tace
relativamente all'ipotesi in cui il contribuente paghi in ritardo le rate del
precedente piano di rateazione.
Dott. Victor Di Maria
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