domenica 28 agosto 2016

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I CONTRIBUENTI CHE NON HANNO VERSATO LE IMPOSTE


Per i contribuenti che non hanno potuto versare quanto dovuto in relazione ai versamenti di Unico 2016, la scadenza prevista era il 22 agosto 2016, possono sanare la posizione con il fisco utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.
Dal 1° gennaio 2016, inoltre, è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio introdotta con il D. Lgs 158/2015 che ha ridotto al 15% la sanzione prevista in caso di versamento spontaneo entro i 90 giorni.

Occorre prestare attenzione alla data da cui far partire il calcolo di sanzioni e interessi  dovuti con il ravvedimento operoso.
Per far ciò è necessario distinguere tra due scadenze: 
  • scadenza ordinaria (16 giugno o  7 luglio 2016 nel caso in cui si applichi la proroga); 
  • scadenza con maggiorazione dello 0,4% (16 luglio o 22 agosto nel caso in cui si applichi la proroga).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente non ha versato alcun importo né entro la scadenza iniziale né entro i successivi 30 giorni (cd. termine lungo) la data cui far partire il ravvedimento è quella di naturale scadenza cioè 16 giugno o 7 luglio.

Si ricorda che:  
  • I versamenti effettuati con il cd. ravvedimento sprint (entro i 15 giorni successivi alla scadenza) la sanzione base è ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo ed è pari all1 per cento. 
  • I versamenti effettuati con il cd. ravvedimento breve (dopo i 15 giorni successivi alla scadenza ma entro i 30 giorni successivi) la sanzione base è ridotta a 1/10 ed è pari all'1,5 per cento. 
  • I versamenti effettuati con il cd. ravvedimento lungo (oltre il mese successivo ma entro i 90 giorni successivi alla scadenza) la sanzione applicabile è ridotta a 1/9 ed è pari all’1,67%. 
  • I versamenti effettuati oltre i successivi 90 gironi, ma entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo ed è pari al 3,75%.

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