sabato 27 agosto 2016

BONUS INVESTIMENTI PER IL SUD: UN OCCASIONE DA NON PERDERE...


Per beneficiare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno le aziende devono trasmettere, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019,  esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta secondo le modalità stabilite con provvedimento n. 45080/2016.  
L’Agenzia delle entrate, come scritto nella circolare n. 34/2016, verifica la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità e, nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore a 150.000 euro, effettua le verifiche previste dal DLgs. 159/2011.  
Ove non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. 
Ai sensi del comma 104, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Secondo quanto previsto dal punto 3.3 del citato provvedimento n. 45080/2016, il beneficiario può utilizzare il credito solo in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 (codice tributo “6869”) esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito.  
L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia, pena lo scarto dell’F24. 
La circolare evidenzia che i beneficiari potranno utilizzare solo il credito d’imposta maturato, ossia il credito d’imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.  
Ai sensi del medesimo comma 104, il credito di imposta “deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo”.  
Più precisamente, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (vale a dire, il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione.  
Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, il citato comma 104 prevede che allo stesso “non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.  
Di conseguenza, il credito di imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.   
L’Agenzia delle Entrate precisa che non si applica nemmeno il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’art. 34 della L. 388/2000, pari a 700.000 euro, e il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010. 
La circolare n. 34/2016 evidenzia, inoltre, che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, il credito d’imposta in commento è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l’altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, debba essere considerato come contributo tassabile.
Dott. Victor Di Maria

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per avere visitato questo Blog