Per
beneficiare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno le aziende devono trasmettere, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre
2019, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta
secondo le modalità stabilite con provvedimento n. 45080/2016.
L’Agenzia delle entrate, come scritto nella circolare n. 34/2016, verifica la correttezza formale dei
dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la
propria responsabilità e, nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del
credito d’imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima
impresa sia superiore a 150.000 euro, effettua le verifiche previste dal DLgs.
159/2011.
Ove non
sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del
credito d’imposta.
Ai sensi del
comma 104, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs.
241/97.
Secondo
quanto previsto dal punto 3.3 del citato provvedimento n. 45080/2016, il
beneficiario può utilizzare il credito solo in compensazione, presentando il
modello di pagamento F24 (codice tributo “6869”) esclusivamente tramite il
servizio telematico Entratel o
Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
La
compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno
successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del
credito.
L’ammontare
del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può
eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia, pena lo scarto
dell’F24.
La circolare evidenzia che i beneficiari potranno utilizzare solo il
credito d’imposta maturato, ossia il credito d’imposta relativo agli
investimenti già realizzati al momento della compensazione.
Ai sensi del medesimo comma 104, il credito di imposta “deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo”.
Più
precisamente, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo
al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (vale a
dire, il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti
agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai
periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in
compensazione.
Relativamente ai limiti di
utilizzo del credito
di imposta in esame, il citato comma 104 prevede che allo stesso “non si
applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244”.
Di
conseguenza, il credito di imposta in esame può essere fruito annualmente senza
alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di
250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.
L’Agenzia delle Entrate precisa che non si applica nemmeno il
limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui
all’art. 34 della L. 388/2000, pari a 700.000 euro, e il divieto di
compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti
iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010.
La circolare n. 34/2016 evidenzia, inoltre, che, in assenza di
un’espressa esclusione normativa, il credito d’imposta in commento è da
considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l’altro, che tale
credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, debba essere considerato come contributo tassabile.
Dott. Victor Di Maria
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