lunedì 22 agosto 2016

ERRORE SULLA COMPETENZA CONTABILE E DIRITTO AL RIMBORSO DELLE IMPOSTE VERSATE IN ECCEDENZA


Una Società di capitali, cliente dello Studio, è stata oggetto di un accertamento eseguito dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
L’attività di controllo si è conclusa con la rilevazione di presunte violazioni ai principi contabili della competenza a cui attribuire alcuni ricavi. Si trattava, nel caso di specie, di premi su acquisti.
La società, prima che fosse ultimata l’attività di accertamento da parte della Guardia di Finanza, ha proceduto a riapprovare i bilanci di esercizio dei periodi oggetto dell’accertamento e ad emendare le Dichiarazioni dei Redditi al fine di ricollocare i ricavi dei vari periodi rispettando il principio della competenza contabile.
Non è discutibile il fatto che, se il contribuente commette un errore nell’imputazione a periodo delle componenti reddituali, l’errore dà luogo, da un lato, alla sanzione per l’infedeltà dichiarativa e, dall’altro, la dichiarazione emendata fa scattare il diritto al rimborso delle maggiori imposte che il contribuente avrà pagato per effetto dello spostamento della detta competenza (se attribuisco all’anno x un reddito che per errore era stato imputato all’anno x*1 in  detto ultimo anno avrà pagato imposte non dovute.
Non è, infatti, in discussione il principio che, se l’errore è stato accertato dall’Agenzia delle Entrate, scaturisce il diritto al rimborso, e la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro due anni da quando l’accertamento è diventato definitivo (circolare n. 23 del 2010).
E’ interessante precisare che, come chiarito nella circolare n. 31 del 2012, la vertenza può essere definita con adesione, mediante una sorta di “compensazione” tra posta creditoria e debitoria, anche in sede di mediazione e conciliazione giudiziale.
E’ bene tenere presente che, ove la definitività dell’accertamento scaturisca da un giudicato delle Commissioni tributarie, il rimborso soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. 8 giugno 2016 n. 11728; Cass. 4 marzo 2016 n. 4342).
Ove, sulla base delle circostanze di fatto, l’errore non avesse causato alcun danno erariale, non avendo avuto effetto sulle aliquote IRPEF marginali, occorrerebbe versare, a titolo di sanzione, solo 31,25 euro (250/8).
Naturalmente, bisogna pagare anche le imposte, gli interessi legali e presentare una dichiarazione integrativa.

Se l’anno in cui sorge il diritto al rimborso non è più emendabile con una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, l’unica strada percorribili, per evitare la duplicazione d’imposta, è la presentazione di una domanda di rimborso (art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98).
Dott. Victor Di Maria

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