lunedì 22 agosto 2016

Imposta sostitutiva ridotta 5% sui redditi per il regime forfetario ex L. 190/2014. Ambito Applicativo


Per i soggetti che avviano una nuova attività è possibile scegliere, in alternativa al regime ordinario, l'applicazione del regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014, che consente, al ricorrere di una serie di condizioni, di usufruire, per i primi cinque anni di attività, dell'aliquota d'imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5%.
In particolare, la possibilità di applicare tale riduzione è strettamente condizionata al fatto che il soggetto:
  • Non abbia esercitato nei tre anni precedenti un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, anche in forma associata;
  • Non prosegua un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
In assenza delle predette condizioni, il soggetto potrebbe ugualmente accedere al regime agevolato, ma applicando l'aliquota d'imposta ordinaria pari al 15%.
Il regime forfetario è il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti richiesti dalla norma istitutiva pertanto, in sede di apertura della partita IVA, è necessario segnalare ai fini "anagrafici" l'utilizzo del regime nel quadro B del modello AA9/12.

L'omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di applicare il regime forfetario è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, da euro 250,00 a euro 2.000,00 (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, § 2.4.2).

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