Per i soggetti che
avviano una nuova attività è possibile scegliere, in alternativa al regime
ordinario, l'applicazione del regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014,
che consente, al ricorrere di una serie di condizioni, di usufruire, per i
primi cinque anni di attività, dell'aliquota d'imposta sostitutiva nella misura
ridotta del 5%.
In particolare, la
possibilità di applicare tale riduzione è strettamente condizionata al fatto
che il soggetto:
- Non abbia esercitato nei tre anni precedenti un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, anche in forma associata;
- Non prosegua un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Il regime forfetario
è il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti richiesti dalla
norma istitutiva pertanto, in sede di apertura della partita IVA, è necessario
segnalare ai fini "anagrafici" l'utilizzo del regime nel quadro B del
modello AA9/12.
L'omessa indicazione
nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di applicare il regime
forfetario è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1
lett. a) del DLgs. 471/97, da euro 250,00 a euro 2.000,00 (circ. Agenzia delle
Entrate 4.4.2016 n. 10, § 2.4.2).
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