sabato 8 febbraio 2014

ZONE FRANCHE URBANE - SINTESI ESPLICATIVA DELLA NORMA E DELLE PROCEDURE DI ACCESSO cura del Dott. Victor Di Maria

Dott. Victor Di Maria

Ordine dei dottori commercialisti di marsala
n.246/a





ZONE FRANCHE URBANE



 





Zone Franche Urbane
sintesi esplicativa


Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.

BENEFICIARI

Le imprese di micro e piccola dimensione, devono essere già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza, e all’ulteriore condizione che la costituzione non sia posteriore al 31 dicembre 2015.
Si considerano:
- microimprese: le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- piccole imprese: le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

RISERVE  FINANZIARIE DI SCOPO ( eventuali risorse attivate per singole ZFU)

Imprese di nuova o recente costituzione: le imprese di micro e piccola dimensione che, alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa (dal 2012 in poi)

Imprese femminili: le imprese, di micro e piccola dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia le societa' cooperative e le societa' di persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne; 

Imprese sociali: le imprese, di micro e piccola dimensione, che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, esercitano, in via stabile e principale, un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale ed iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese.

Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, al Registro delle imprese.
I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all’art.13 della legge 23 dicembre 200, n.388, possono fruire delle agevolazioni per le ZFU a condizione che abbiano rinunciato al predetto regime agevolato, inviando comunicazione di formale rinuncia all’agenzia delle entrate.

Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attività all’interno del territorio della ZFU, disponendo, alla data di presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale destinato ali 'attività, anche amministrativa, ubicato all'interno del predetto territorio, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale.
Per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale dell'impresa, così come risultante dal certificato camerale. In questi casi opera l’obbligo della tenuta di una contabilità separata.
E’ esente dalle imposte sui redditi il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella Zona Franca Urbana. Nel caso in cui il reddito sia prodotto fuori dal perimetro della ZFU l’impresa non soddisfa il requisito richiesto per l’accesso alle agevolazioni.

Per le imprese che svolgono attività non sedentaria è, inoltre, richiesto che:

a)  presso il predetto ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo
pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative;

 b)  almeno il 25% del volume di affari dell’ impresa sia realizzato da operazioni effettuate  all'interno del territorio della ZFU.
Tali requisiti devono essere posseduti dall’impresa alla data di presentazione della richiesta di agevolazioni.
Sono considerate non sedentarie le attività esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente, direttamente presso la clientela dell'impresa o in spazi pubblici. In tal senso, a fini esemplificativi e non esaustivi, sono considerate attività di tipo:
•  non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente presso l' abitazione dei clienti;
• sedentario, le attività manifatturiere svolte all'interno di uno stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, i saloni di parrucchiere.

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al Decreto le "imprese in difficoltà". Si considerano imprese in difficoltà, le imprese che:
a)  se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero
 b)  se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero
c)  indipendentemente dal tipo di società, le imprese per cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una micro o piccola impresa costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla suddetta lettera c).
Inoltre le agevolazioni non possono essere concesse:

a) imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 b)  imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c) per lo svolgimento di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 d) per gli interventi condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

 I contribuenti cui é applicabile il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalita' previste dal comma 110 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IMPORTI RICHIESTI

L' importo complessivo delle agevolazioni richieste non può essere superiore al massimale previsto all' articolo 4, comma 2, del Decreto, pari a:
a)          200.000,00 euro, ovvero,
b)          100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le imprese possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi,

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive,

c) esenzione dall' imposta municipale propria,

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.


ESENZIONE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa all'interno del territorio
della ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta
e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui
redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei
limiti delle seguenti percentuali:

•  100%, per i primi cinque periodi di imposta;
• 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
• 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
• 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo unico delle imposte sui redditi, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.

Per l'esenzione dalle imposte sui redditi non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma l dell'articolo 83 del TUIR.  
II limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo  pari a  5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio  della ZFU e che nello stesso territorio svolga l'attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. L' incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all’ impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.
Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga la propria attività anche al di fuori del territorio della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno del predetto territorio sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta all'interno del predetto territorio e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel territorio della ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di interesse e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del Decreto non si applica tale disposizione.
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi l, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte è computato in aumento del reddito complessivo.
Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.  
Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base  imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui ali' articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell' addizionale comunale di cui all ' articolo l del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

ESENZIONE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di agevolazione, dall'imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00.
Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento dell'istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla detenni nazione del valore della produzione netta. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori nel territorio della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ESENZIONE IMU

Per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al paragrafo 3 per l'esercizio dell'attività d'impresa, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell' istanza.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SULLE RETRIBUZIONI DA LAVORO DIPENDENTE

Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'articolo l, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 2009, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

• 100%, per i primi cinque anni;
• 60%, per gli anni dal sesto al decimo;
• 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
• 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all'art. 8, comma 2, lettera a). Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano l'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza é, altresì, dichiarato l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

In relazione all'intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili per l'intervento e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle eventuali riserve finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto all'art. 8, l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet istituzionale http://www.mise.gov.it

Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 19.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

 Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa.
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di «de minimis», nell'arco di tre esercizi finanziari, nel limite dell'importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

Trasmissione dei dati
L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati relativi alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari.

Controlli
Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto.
I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione

Revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso in cui:
 a) venga accertata l'insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all'art. 3 per l'accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l'attività economica venga trasferita al di fuori della ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14;
 b) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo l'attività di impresa anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di quanto previsto all'art. 9, comma 6, all'obbligo di tenuta della contabilità separata;
d) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 18;
 e) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle esenzioni di cui all'art. 4 in misura superiore agli importi di cui all'art. 14, comma 2, nonché agli ulteriori limiti di esenzione previsti dal presente decreto.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si e' verificata la perdita del requisito.
Nei casi in cui e' disposta la revoca delle agevolazioni ovvero si verifica la decadenza dalle stesse, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero presso le imprese delle agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all'Entrata dello Stato.

Dott. Victor Di Maria

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