domenica 18 dicembre 2016

Rottamazione cartelle anche se con rate versate in ritardo ? a cura del Dott. Victor Di Maria


fonte: www.fisconline.com
Esternazioni di Equitalia non chiare e con molte zone d'ombra
Ricordiamo a quanti avessero iscrizioni a ruolo e cartelle esattoriali da pagare che, per beneficiare della rottamazione mediante la quale si perviene allo stralcio delle sanzioni amministrative fiscali e contributive nonché degli interessi di mora, è necessario presentare apposita domanda (su modello "DA1") all'Ente di Riscossione entro e non oltre il 31 marzo 2017.

L'ammissione è subordinata al regolare pagamento delle rate scadenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

Ma, in merito a tal requisito, sembrerebbe profilarsi all'orizzonte una possibile deroga.

Intanto è da precisare che detto requisito non riguarda coloro i quali sono già decaduti da una pregressa rateazione: la decadenza, come prevede l'art. 19 del DPR 602/73, si verifica di diritto senza che debba essere esternata con provvedimento amministrativo, quindi non vi è, per i debitori decaduti al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto 193), alcuna necessità di dover versare le rate.

Invece, e questo è veramente difficile da comprendere sul piano della parità di trattamento, chi ha rateazioni in essere deve onorare i pagamenti in scadenza al 31 dicembre 2016.

Nel corso di un convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti, autorevole dirigente di Equitalia ha affermato che il versamento delle rate in scadenza entro il prossimo 31 dicembre può anche avvenire tardivamente, a condizione che si rispetti il termine del 31 marzo 2017, entro cui va trasmesso il modello di adesione ad Equitalia (Riscossione Sicilia per la regione siciliana), e che si corrispondano pure gli interessi di mora per il ritardato versamento.

L'articolo 31 del DPR 602/73, al terzo comma, così ci dice: ""nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora".

Quindi, se il debitore ha omesso il pagamento di una o più rate, l'imputazione dei pagamenti va fatta come anzidetto.

Quindi, l'esternazione fatta dal dirigente di Equitalia non ci convince.

La norma, così come è stata licenziata dal Parlamento, risulta chiara: "la sanatoria sussiste a condizione che "risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016".

Sembrerebbe di comprendere che, in caso di omesso versamento, il ravvedimento sarebbe possibile purché eseguito comunque entro il termine per l'invio dell'istanza di adesione.

Altri chiarimenti riguardano la possibilità, nonostante la domanda di sanatoria, di azioni conservative (esempio, aggiungiamo noi, sequestri e revocatorie), posto che la legge non inibisce ogni azione cautelare ma solo i fermi e le ipoteche.

Ultima annotazione: rientrano nella sanatoria anche i ruoli consegnati dal 16 dicembre al 31 gennaio 1999.

Sarebbe quanto mai auspicabile che il legislatore provvedesse a modificare la norma laddove inibisce all'accesso alla sanatoria quanti, con un piano di rateizzazione in corso, non hanno onorato le rate in scadenza al 31 dicembre 2016, mentre nulla osta a chi è dacaduto da una precedente rateizzazione.

Una disparità di trattamento difficile da digerire.

Dott. Victor Di Maria

lunedì 5 dicembre 2016

Associazioni sportive dilettantistiche: l’Ispettorato del lavoro chiarisce alcuni dubbi

Associazioni sportive dilettantistiche: l’Ispettorato del lavoro chiarisce alcuni dubbi


L’Ispettorato del lavoro emana una circolare che chiarisce, opportunamente, alcuni ondivaghe e contrastanti interpretazione della norma che disciplina i rapporti di lavoro nel mondo sportivo dilettantistico.
Si incarica di farlo attraverso la circolare n. 1/2016,
Finalmente si sgombrano alcuni dubbi che consentivano agli ispettori di interpretare la norma in maniera restrittiva generando, molto spesso, verbali ispettivi con pesantissime sanzioni a carico delle A.S.D..

Ecco il testo della circolare:

Il trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche presenta da sempre aspetti che meritano di essere chiariti, in quanto continuano a dar luogo in sede applicativa a numerosi contenziosi.
Le attività ispettive condotte, negli ultimi anni, dall’INPS e dal Ministero del lavoro sui diversi soggetti del mondo sportivo hanno spesso evidenziato l’utilizzo della norma agevolativa da parte di soggetti che non ne avevano titolo, ma hanno anche fatto emergere la necessità di chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova applicazione l’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR.
Le stesse pronunce, sia in sede amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai verbali di accertamento, sono state spesso contraddittorie, non fornendo una indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare.
Ciò premesso, facendo seguito alle indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro con nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036, i cui contenuti si richiamano integralmente, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

In primo luogo va ricordato che i rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell’art. 90 della L. n. 289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004), nell’art.67, comma 1 lett. m), del TUIR, nonché nel D.Lgs. n. 81/2015, che costituiscono gli unici riferimenti normativi per definire il trattamento fiscale e previdenziale di tali rapporti unitamente alle regole dettate dalla L. n. 91 del 1981 per lo sport professionistico.

L’esame delle norme sopra citate consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivodilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.
Venendo al merito di tali rapporti è necessario, preliminarmente, porre l’attenzione su due aspetti:
1. qualifica del soggetto che eroga il compenso;
2. natura delle prestazioni svolte dal collaboratore. Sul primo punto sono di supporto le pronunce della Corte di appello di Milano, (sent. 1172/14 del 10 dicembre 2014) e della Direzione interregionale del lavoro di Napoli (decreto del 29 ottobre 2015) che hanno posto l’attenzione sul soggetto erogante, ribadendo che per l’applicazione del regime agevolativo “ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I.”.

Pertanto, non solo è necessario che siano perseguite finalità sportive dilettantistiche, ma il soggetto erogante deve essere anche riconosciuto dal C.O.N.I.

Nell’ambito del mondo sportivo perseguono certamente tali finalità il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; per quanto riguarda, invece, le singole associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, occorre avere riguardo ad ulteriori aspetti.

Come noto le agevolazioni sono applicabili unicamente alle ASD e SSD che perseguono finalità sportive-dilettantistiche senza fine di lucro.

Per l’individuazione di tali soggetti il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di “unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche” (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004).

Tale certificazione attualmente avviene attraverso l’iscrizione delle ASD e delle SSD al registro delle società sportive che è stato oggetto di una profonda revisione, fortemente voluta dal C.O.N.I. per eliminare quei fenomeni di elusione spesso riscontrati in sede di verifica. Gli accorgimenti adottati dal C.O.N.I. a seguito di un approfondito confronto con l’INPS e con l’Agenzia delle entrate, hanno reso il registro strumento idoneo a certificare la natura dell’associazione/società sportiva e l’effettiva attività sportiva svolta sotto il controllo dei soggetti affilianti (FSN, DSA, EPS).

La corretta individuazione dei soggetti (ASD, SSD) eroganti, attraverso il registro delle società sportive, costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo; ciononostante è altresì necessario che, successivamente, si proceda alla valutazione delle attività svolte dai singoli collaboratori.

Le prestazioni sono analiticamente indicate dal legislatore attraverso l’art. 67 del TUIR e le norme successive che ne hanno definito con precisione i limiti. L’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR, riconduce tra i redditi diversi - e quindi non assoggettabili a contribuzione - “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

La norma successiva (l’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009) ha successivamente chiarito il concetto di “esercizio diretto di attività sportiva” precisando che in tale ambito rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva.

Su tale argomento è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate la quale ha chiarito che in questa tipologia possono essere ricompresi i compensi erogati ai soggetti che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono una attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione dell’attività sportiva.

Sulla base di questi chiarimenti normativi e di prassi è possibile avere un quadro di riferimento per definire le prestazioni che rientrano nell’art. 67 del TUIR ma è necessario, in sede di accesso, verificare, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività.

A solo titolo di esempio è possibile citare:
gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell’attività.

Appare opportuno chiarire che la qualifica acquisita, attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, dai soggetti che svolgono le mansioni sopra indicate (qualifica di istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc.) non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

In tale ottica, le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sè elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi “natura professionale”.

Da ultimo si ricorda che la stessa regolamentazione prevista dal decreto legislativo n. 15/2016, in attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che attribuisce al Coni la competenza per il riconoscimento “delle professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara”, deve essere intesa come uno strumento volto a fissare i criteri che consentono anche a soggetti stranieri la possibilità di svolgere in Italia le attività sopra elencate.
Si raccomanda, pertanto, a tutto il personale ispettivo che svolge accertamenti in tale ambito di conformarsi alle presenti indicazioni.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO Paolo Pennesi”

Da oggi, finalmente, abbiamo quanto meno una circolare che possiamo utilizzare per contrastare alcuni “fantasiosi” verbali ispettivi.

Dott. Victor Di Maria

martedì 29 novembre 2016

TRANSAZIONE FISCALE ESTESA A IVA E RITENUTE - LE MODIFICHE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017




Nella legge di Bilancio 2017 è contenuta la modifica alla legge Fallimentare mediante la quale viene ammessa la transazione fiscale anche per i debiti aventi ad oggetto IVA o ritenute omesse.

La modifica introduce un significativo segnale positivo per le imprese in crisi in quanto amplia l’ambito applicativo dell’istituto con potenziali effetti benefici sul numero dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti che potranno fruirne.

La modifica alla legge contempla anche, contemporaneamente, l’introduzione di opportuni meccanismi di vigilanza che permettano di individuare prontamente le imprese che presentano segnali di potenziale crisi e di imporne un’anticipata gestione.

Gli interventi operati sulla legge fallimentare (R.D. n. 267/42), da ultimo anche con legge di Bilancio 2017, sono stati molti e ripetuti a testimonianza della continua evoluzione degli scenari di riferimento e della necessità di adattare le norme a tali cambiamenti.

La commissione Rordorf è stata incaricata di formulare un disegno di legge delega (atto Camera 3671-bis) sulla riforma organica delle discipline della crisi di impresa e del fallimento che attualmente è all’esame della Commissione Giustizia della Camera la quale sta valutando gli emendamenti presentati lo scorso 21 novembre.

La “manutenzione” della Legge Fallimentare tende, in buona sostanza, a recepire le esperienze maturate nei tribunali fallimentari con specifica attenzione alla disciplina del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, L.F.) e delle crisi da sovraindebitamento.

Transazione fiscale

Viene introdotta una norma che amplia l’ambito operativo, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, dell’istituto della transazione fiscale disciplinato dall’art. 182-ter L.F.

La norma, attualmente, dispone che il debitore che ricorre al concordato preventivo o all’accordo ex art. 182-bis L.F., possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali.

Tuttavia, tale possibilità è preclusa se il debito riguarda tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l’IVA o le ritenute operate e non versate. Per questi ultimi debiti è infatti ammesso proporre la sola dilazione del pagamento.

Altro limite attiene poi al rispetto della gerarchia dei privilegi e infatti la norma precisa che: “Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.

L’emendamento proposto modifica l’istituto della transazione fiscale estendendone l’uso anche ai debiti tributari aventi per oggetto l’IVA o le ritenute qualora il piano proposto dal debitore ne preveda una soddisfazione: “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)» della Legge fallimentare”.

La modifica è perfettamente in linea con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ma anche con l’ormai consolidato orientamento del Fisco che privilegia rapidità e certezza nella riscossione rispetto al dato formale delle somme accertate e di cui sono esempi: il proliferare di norme sul pagamento rateizzato dei tributi, ora addirittura sfociate nella sanatoria degli importi a ruolo, e l’atteggiamento più conciliante degli uffici nell’ambito delle procedure deflattive del contenzioso tributario, queste ultime validamente supportate dalla recente ammissibilità della deduzione dagli imponibili accertati di eventuali perdite pregresse non compensate.  

La modifica dell’ampliamento dell’ambito operativo della transazione fiscale darebbe al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti maggiori possibilità di successo, stante il fatto che molte di queste procedure non si concludono proprio per l’impossibilità di sottoporre a falcidia tali debiti fiscali.

Dott. Victor Di Maria