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venerdì 17 marzo 2017
mercoledì 15 marzo 2017
domenica 18 dicembre 2016
Rottamazione cartelle anche se con rate versate in ritardo ? a cura del Dott. Victor Di Maria
fonte: www.fisconline.com
Esternazioni di Equitalia non chiare e con molte zone d'ombra
Ricordiamo a quanti avessero iscrizioni a ruolo e cartelle esattoriali da pagare che, per beneficiare della rottamazione mediante la quale si perviene allo stralcio delle sanzioni amministrative fiscali e contributive nonché degli interessi di mora, è necessario presentare apposita domanda (su modello "DA1") all'Ente di Riscossione entro e non oltre il 31 marzo 2017.
L'ammissione è subordinata al regolare pagamento delle rate scadenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.
Ma, in merito a tal requisito, sembrerebbe profilarsi all'orizzonte una possibile deroga.
Intanto è da precisare che detto requisito non riguarda coloro i quali sono già decaduti da una pregressa rateazione: la decadenza, come prevede l'art. 19 del DPR 602/73, si verifica di diritto senza che debba essere esternata con provvedimento amministrativo, quindi non vi è, per i debitori decaduti al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto 193), alcuna necessità di dover versare le rate.
Invece, e questo è veramente difficile da comprendere sul piano della parità di trattamento, chi ha rateazioni in essere deve onorare i pagamenti in scadenza al 31 dicembre 2016.
Nel corso di un convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti, autorevole dirigente di Equitalia ha affermato che il versamento delle rate in scadenza entro il prossimo 31 dicembre può anche avvenire tardivamente, a condizione che si rispetti il termine del 31 marzo 2017, entro cui va trasmesso il modello di adesione ad Equitalia (Riscossione Sicilia per la regione siciliana), e che si corrispondano pure gli interessi di mora per il ritardato versamento.
L'articolo 31 del DPR 602/73, al terzo comma, così ci dice: ""nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora".
Quindi, se il debitore ha omesso il pagamento di una o più rate, l'imputazione dei pagamenti va fatta come anzidetto.
Quindi, l'esternazione fatta dal dirigente di Equitalia non ci convince.
La norma, così come è stata licenziata dal Parlamento, risulta chiara: "la sanatoria sussiste a condizione che "risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016".
Sembrerebbe di comprendere che, in caso di omesso versamento, il ravvedimento sarebbe possibile purché eseguito comunque entro il termine per l'invio dell'istanza di adesione.
Altri chiarimenti riguardano la possibilità, nonostante la domanda di sanatoria, di azioni conservative (esempio, aggiungiamo noi, sequestri e revocatorie), posto che la legge non inibisce ogni azione cautelare ma solo i fermi e le ipoteche.
Ultima annotazione: rientrano nella sanatoria anche i ruoli consegnati dal 16 dicembre al 31 gennaio 1999.
Sarebbe quanto mai auspicabile che il legislatore provvedesse a modificare la norma laddove inibisce all'accesso alla sanatoria quanti, con un piano di rateizzazione in corso, non hanno onorato le rate in scadenza al 31 dicembre 2016, mentre nulla osta a chi è dacaduto da una precedente rateizzazione.
Una disparità di trattamento difficile da digerire.
Dott. Victor Di Maria
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lunedì 5 dicembre 2016
Associazioni sportive dilettantistiche: l’Ispettorato del lavoro chiarisce alcuni dubbi
Associazioni sportive
dilettantistiche: l’Ispettorato del lavoro chiarisce alcuni dubbi
L’Ispettorato del lavoro emana una circolare che chiarisce,
opportunamente, alcuni ondivaghe e contrastanti interpretazione della norma che
disciplina i rapporti di lavoro nel mondo sportivo dilettantistico.
Si incarica di farlo attraverso la circolare n. 1/2016,
Finalmente si sgombrano alcuni dubbi che consentivano agli
ispettori di interpretare la norma in maniera restrittiva generando, molto
spesso, verbali ispettivi con pesantissime sanzioni a carico delle A.S.D..
Ecco il testo della circolare:
“Il trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi
erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive
dilettantistiche presenta da sempre aspetti che meritano di essere chiariti, in
quanto continuano a dar luogo in sede applicativa a numerosi contenziosi.
Le attività ispettive condotte,
negli ultimi anni, dall’INPS e dal Ministero del lavoro sui diversi soggetti
del mondo sportivo hanno spesso evidenziato l’utilizzo della norma agevolativa
da parte di soggetti che non ne avevano titolo, ma hanno anche fatto emergere
la necessità di chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova
applicazione l’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR.
Le stesse pronunce, sia in sede
amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai
verbali di accertamento, sono state spesso contraddittorie, non fornendo una
indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare.
Ciò premesso, facendo seguito
alle indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro con nota del 21 febbraio
2014 prot. n. 4036, i cui contenuti si richiamano integralmente, si ritiene opportuno
precisare quanto segue.
In primo luogo va ricordato che i rapporti di collaborazione nel mondo
dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell’art. 90 della L. n.
289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004),
nell’art.67, comma 1 lett. m), del TUIR, nonché nel D.Lgs. n. 81/2015, che
costituiscono gli unici riferimenti normativi per definire il trattamento
fiscale e previdenziale di tali rapporti unitamente alle regole dettate dalla
L. n. 91 del 1981 per lo sport professionistico.
L’esame delle norme sopra citate
consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è
stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione
sportivodilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare
la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale
settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla
disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.
Venendo al merito di tali
rapporti è necessario, preliminarmente, porre l’attenzione su due aspetti:
1. qualifica
del soggetto che eroga il compenso;
2. natura
delle prestazioni svolte dal collaboratore. Sul primo punto sono di supporto le
pronunce della Corte di appello di Milano, (sent. 1172/14 del 10 dicembre 2014)
e della Direzione interregionale del lavoro di Napoli (decreto del 29 ottobre
2015) che hanno posto l’attenzione sul soggetto erogante, ribadendo che per
l’applicazione del regime agevolativo “ciò che conta è che le collaborazioni
vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive
dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I.”.
Pertanto, non solo è necessario
che siano perseguite finalità sportive dilettantistiche, ma il soggetto
erogante deve essere anche riconosciuto dal C.O.N.I.
Nell’ambito del mondo sportivo
perseguono certamente tali finalità il C.O.N.I., le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
per quanto riguarda, invece, le singole associazioni sportive dilettantistiche
e le società sportive dilettantistiche, occorre avere riguardo ad ulteriori
aspetti.
Come noto le agevolazioni sono
applicabili unicamente alle ASD e SSD che perseguono finalità
sportive-dilettantistiche senza fine di lucro.
Per l’individuazione di tali
soggetti il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di “unico
certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle
associazioni sportive dilettantistiche” (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da
L. n. 186/2004).
Tale certificazione attualmente avviene attraverso l’iscrizione delle
ASD e delle SSD al registro delle società sportive che è stato oggetto di una
profonda revisione, fortemente voluta dal C.O.N.I. per eliminare quei fenomeni
di elusione spesso riscontrati in sede di verifica. Gli accorgimenti adottati
dal C.O.N.I. a seguito di un approfondito confronto con l’INPS e con l’Agenzia
delle entrate, hanno reso il registro strumento idoneo a certificare la natura
dell’associazione/società sportiva e l’effettiva attività sportiva svolta sotto
il controllo dei soggetti affilianti (FSN, DSA, EPS).
La corretta individuazione dei
soggetti (ASD, SSD) eroganti, attraverso il registro delle società sportive,
costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo;
ciononostante è altresì necessario che, successivamente, si proceda alla
valutazione delle attività svolte dai singoli collaboratori.
Le prestazioni sono analiticamente
indicate dal legislatore attraverso l’art. 67 del TUIR e le norme successive
che ne hanno definito con precisione i limiti. L’art. 67, comma 1 lett. m), del
TUIR, riconduce tra i redditi diversi - e quindi non assoggettabili a
contribuzione - “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i
premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti
di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua
finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale
resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
La norma successiva (l’art. 35,
comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009) ha successivamente
chiarito il concetto di “esercizio diretto di attività sportiva” precisando che
in tale ambito rientrano non solo le
prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma
anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di
formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell’accezione
più ampia del termine attività sportiva.
Su tale argomento è intervenuta
anche l’Agenzia delle entrate la quale ha chiarito che in questa tipologia possono essere ricompresi i compensi
erogati ai soggetti che svolgono attività di formazione, didattica,
preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di
soggetti che non svolgono una attività durante la manifestazione, ma rendono le
prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione dell’attività sportiva.
Sulla base di questi chiarimenti
normativi e di prassi è possibile avere un quadro di riferimento per definire
le prestazioni che rientrano nell’art. 67 del TUIR ma è necessario, in sede di
accesso, verificare, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole
Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività
necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le
qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività.
A solo titolo di esempio è
possibile citare:
gli istruttori, gli addetti al salvamento
nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente
prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell’attività.
Appare opportuno chiarire che la
qualifica acquisita, attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle
Federazioni, dai soggetti che svolgono le mansioni sopra indicate (qualifica di
istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc.) non rappresenta in alcun
modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i
redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di
professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di
appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.
Pertanto, sulla base delle
considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente, appare chiaro
che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi
le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle
seguenti condizioni:
1 – che
l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta
dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
2 – che il
soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e
delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per
lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come
regolamentate dalle singole federazioni.
In tale ottica, le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso
appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro
iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la
capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere
considerati di per sè elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali
soggetti tra quelli aventi “natura professionale”.
Da ultimo si ricorda che la
stessa regolamentazione prevista dal decreto legislativo n. 15/2016, in
attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, che attribuisce al Coni la
competenza per il riconoscimento “delle professioni di maestro di scherma,
allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
sportivo e ufficiale di gara”, deve essere intesa come uno strumento volto a
fissare i criteri che consentono anche a soggetti stranieri la possibilità di
svolgere in Italia le attività sopra elencate.
Si raccomanda, pertanto, a tutto il personale ispettivo che svolge
accertamenti in tale ambito di conformarsi alle presenti indicazioni.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO Paolo
Pennesi”
Da oggi, finalmente, abbiamo quanto meno una circolare che
possiamo utilizzare per contrastare alcuni “fantasiosi” verbali ispettivi.
Dott. Victor Di Maria
martedì 29 novembre 2016
TRANSAZIONE FISCALE ESTESA A IVA E RITENUTE - LE MODIFICHE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017
Nella legge di Bilancio
2017 è contenuta la modifica alla legge Fallimentare mediante la quale viene
ammessa la transazione fiscale anche per i debiti aventi ad oggetto IVA o
ritenute omesse.
La modifica introduce un
significativo segnale positivo per le imprese in crisi in quanto amplia
l’ambito applicativo dell’istituto con potenziali effetti benefici sul numero
dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti che
potranno fruirne.
La modifica alla legge
contempla anche, contemporaneamente, l’introduzione di opportuni meccanismi di
vigilanza che permettano di individuare prontamente le imprese che presentano
segnali di potenziale crisi e di imporne un’anticipata gestione.
Gli interventi operati
sulla legge fallimentare (R.D. n. 267/42), da ultimo anche con legge di
Bilancio 2017, sono stati molti e ripetuti a testimonianza della continua
evoluzione degli scenari di riferimento e della necessità di adattare le norme
a tali cambiamenti.
La commissione Rordorf è
stata incaricata di formulare un disegno di legge delega (atto Camera 3671-bis)
sulla riforma organica delle discipline della crisi di impresa e del fallimento
che attualmente è all’esame della Commissione Giustizia della Camera la quale
sta valutando gli emendamenti presentati lo scorso 21 novembre.
La “manutenzione” della
Legge Fallimentare tende, in buona sostanza, a recepire le esperienze maturate
nei tribunali fallimentari con specifica attenzione alla disciplina del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei
debiti (art. 182-bis, L.F.) e delle
crisi da sovraindebitamento.
Transazione fiscale
Viene introdotta una norma
che amplia l’ambito operativo, in sede
di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, dell’istituto
della transazione fiscale disciplinato
dall’art. 182-ter L.F.
La norma, attualmente,
dispone che il debitore che ricorre al concordato preventivo o all’accordo ex
art. 182-bis L.F., possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato,
dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali.
Tuttavia, tale possibilità
è preclusa se il debito riguarda tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea, l’IVA o le ritenute operate e non versate. Per questi
ultimi debiti è infatti ammesso proporre la sola dilazione del pagamento.
Altro limite attiene poi al
rispetto della gerarchia dei privilegi e infatti la norma precisa che: “Se il credito tributario o contributivo è
assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali
garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno
un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica
ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o
contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere
differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel
caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un
trattamento più favorevole”.
L’emendamento
proposto modifica l’istituto della transazione fiscale estendendone l’uso anche
ai debiti tributari aventi per oggetto l’IVA o le ritenute qualora il piano
proposto dal debitore ne preveda una soddisfazione: “in misura
non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale,
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione
indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 67, terzo comma, lettera d)» della Legge fallimentare”.
La modifica è perfettamente
in linea con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ma anche
con l’ormai consolidato orientamento del Fisco che privilegia rapidità e
certezza nella riscossione rispetto al dato formale delle somme accertate e di
cui sono esempi: il proliferare di norme sul pagamento rateizzato dei tributi,
ora addirittura sfociate nella sanatoria degli importi a ruolo, e
l’atteggiamento più conciliante degli uffici nell’ambito delle procedure
deflattive del contenzioso tributario, queste ultime validamente supportate
dalla recente ammissibilità della deduzione dagli imponibili accertati di
eventuali perdite pregresse non compensate.
La modifica dell’ampliamento dell’ambito operativo della transazione
fiscale darebbe al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei
debiti maggiori possibilità di successo, stante il fatto che molte di queste
procedure non si concludono proprio per l’impossibilità di sottoporre a
falcidia tali debiti fiscali.
Dott. Victor Di Maria
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