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domenica 18 dicembre 2016

Rottamazione cartelle anche se con rate versate in ritardo ? a cura del Dott. Victor Di Maria


fonte: www.fisconline.com
Esternazioni di Equitalia non chiare e con molte zone d'ombra
Ricordiamo a quanti avessero iscrizioni a ruolo e cartelle esattoriali da pagare che, per beneficiare della rottamazione mediante la quale si perviene allo stralcio delle sanzioni amministrative fiscali e contributive nonché degli interessi di mora, è necessario presentare apposita domanda (su modello "DA1") all'Ente di Riscossione entro e non oltre il 31 marzo 2017.

L'ammissione è subordinata al regolare pagamento delle rate scadenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

Ma, in merito a tal requisito, sembrerebbe profilarsi all'orizzonte una possibile deroga.

Intanto è da precisare che detto requisito non riguarda coloro i quali sono già decaduti da una pregressa rateazione: la decadenza, come prevede l'art. 19 del DPR 602/73, si verifica di diritto senza che debba essere esternata con provvedimento amministrativo, quindi non vi è, per i debitori decaduti al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto 193), alcuna necessità di dover versare le rate.

Invece, e questo è veramente difficile da comprendere sul piano della parità di trattamento, chi ha rateazioni in essere deve onorare i pagamenti in scadenza al 31 dicembre 2016.

Nel corso di un convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti, autorevole dirigente di Equitalia ha affermato che il versamento delle rate in scadenza entro il prossimo 31 dicembre può anche avvenire tardivamente, a condizione che si rispetti il termine del 31 marzo 2017, entro cui va trasmesso il modello di adesione ad Equitalia (Riscossione Sicilia per la regione siciliana), e che si corrispondano pure gli interessi di mora per il ritardato versamento.

L'articolo 31 del DPR 602/73, al terzo comma, così ci dice: ""nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora".

Quindi, se il debitore ha omesso il pagamento di una o più rate, l'imputazione dei pagamenti va fatta come anzidetto.

Quindi, l'esternazione fatta dal dirigente di Equitalia non ci convince.

La norma, così come è stata licenziata dal Parlamento, risulta chiara: "la sanatoria sussiste a condizione che "risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016".

Sembrerebbe di comprendere che, in caso di omesso versamento, il ravvedimento sarebbe possibile purché eseguito comunque entro il termine per l'invio dell'istanza di adesione.

Altri chiarimenti riguardano la possibilità, nonostante la domanda di sanatoria, di azioni conservative (esempio, aggiungiamo noi, sequestri e revocatorie), posto che la legge non inibisce ogni azione cautelare ma solo i fermi e le ipoteche.

Ultima annotazione: rientrano nella sanatoria anche i ruoli consegnati dal 16 dicembre al 31 gennaio 1999.

Sarebbe quanto mai auspicabile che il legislatore provvedesse a modificare la norma laddove inibisce all'accesso alla sanatoria quanti, con un piano di rateizzazione in corso, non hanno onorato le rate in scadenza al 31 dicembre 2016, mentre nulla osta a chi è dacaduto da una precedente rateizzazione.

Una disparità di trattamento difficile da digerire.

Dott. Victor Di Maria

martedì 29 novembre 2016

TRANSAZIONE FISCALE ESTESA A IVA E RITENUTE - LE MODIFICHE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017




Nella legge di Bilancio 2017 è contenuta la modifica alla legge Fallimentare mediante la quale viene ammessa la transazione fiscale anche per i debiti aventi ad oggetto IVA o ritenute omesse.

La modifica introduce un significativo segnale positivo per le imprese in crisi in quanto amplia l’ambito applicativo dell’istituto con potenziali effetti benefici sul numero dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti che potranno fruirne.

La modifica alla legge contempla anche, contemporaneamente, l’introduzione di opportuni meccanismi di vigilanza che permettano di individuare prontamente le imprese che presentano segnali di potenziale crisi e di imporne un’anticipata gestione.

Gli interventi operati sulla legge fallimentare (R.D. n. 267/42), da ultimo anche con legge di Bilancio 2017, sono stati molti e ripetuti a testimonianza della continua evoluzione degli scenari di riferimento e della necessità di adattare le norme a tali cambiamenti.

La commissione Rordorf è stata incaricata di formulare un disegno di legge delega (atto Camera 3671-bis) sulla riforma organica delle discipline della crisi di impresa e del fallimento che attualmente è all’esame della Commissione Giustizia della Camera la quale sta valutando gli emendamenti presentati lo scorso 21 novembre.

La “manutenzione” della Legge Fallimentare tende, in buona sostanza, a recepire le esperienze maturate nei tribunali fallimentari con specifica attenzione alla disciplina del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, L.F.) e delle crisi da sovraindebitamento.

Transazione fiscale

Viene introdotta una norma che amplia l’ambito operativo, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, dell’istituto della transazione fiscale disciplinato dall’art. 182-ter L.F.

La norma, attualmente, dispone che il debitore che ricorre al concordato preventivo o all’accordo ex art. 182-bis L.F., possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali.

Tuttavia, tale possibilità è preclusa se il debito riguarda tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l’IVA o le ritenute operate e non versate. Per questi ultimi debiti è infatti ammesso proporre la sola dilazione del pagamento.

Altro limite attiene poi al rispetto della gerarchia dei privilegi e infatti la norma precisa che: “Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.

L’emendamento proposto modifica l’istituto della transazione fiscale estendendone l’uso anche ai debiti tributari aventi per oggetto l’IVA o le ritenute qualora il piano proposto dal debitore ne preveda una soddisfazione: “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)» della Legge fallimentare”.

La modifica è perfettamente in linea con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ma anche con l’ormai consolidato orientamento del Fisco che privilegia rapidità e certezza nella riscossione rispetto al dato formale delle somme accertate e di cui sono esempi: il proliferare di norme sul pagamento rateizzato dei tributi, ora addirittura sfociate nella sanatoria degli importi a ruolo, e l’atteggiamento più conciliante degli uffici nell’ambito delle procedure deflattive del contenzioso tributario, queste ultime validamente supportate dalla recente ammissibilità della deduzione dagli imponibili accertati di eventuali perdite pregresse non compensate.  

La modifica dell’ampliamento dell’ambito operativo della transazione fiscale darebbe al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti maggiori possibilità di successo, stante il fatto che molte di queste procedure non si concludono proprio per l’impossibilità di sottoporre a falcidia tali debiti fiscali.

Dott. Victor Di Maria

lunedì 14 novembre 2016

Rottamazione “Cartelle Esattoriali”: la commissione della Camera dei Deputati approva gli emendamenti – Aggiornamento a sabato 12 novembre 2016.



E' prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.

A tal fine dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza.

Nel corso dell’esame parlamentare, è stato stabilito che il pagamento sia in ogni caso dilazionato in rate. In ogni caso il settanta per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018 (comma 1).

Viene prorogato il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all'agevolazione, fissato nel 31 marzo 2017 (in luogo del 22 gennaio) chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione già presentata (comma 2). 

Si fissa al 31 maggio 2017 il termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate.

Vengono specificate le date di scadenza delle singole rate con riferimento a ciascuno dei due anni 2017 e 2018 (comma 3).

Si precisa quali informazioni devono essere fornite dagli agenti della riscossione ai debitori, e in quali sedi, per individuare i carichi definibili; 

si dispone che entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione comunichi al debitore per quali carichi – affidati nel 2016 – non risulti ancora notificata la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o di addebito (quest'ultimo con riferimento ai crediti previdenziali) (commi 3-bise 3-ter).

E' introdotta una specifica disciplina per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, che possono essere rateizzati (comma 4-bis).

La domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni. (comma 5).

Nella definizione agevolata sono altresì inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. (commi 9-bis e 9-ter). 

Si chiarisce poi l'inclusione, nel novero dei carichi definibili con modalità agevolata: 

delle altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali; 

delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, precisando che in tal caso la definizione agevolata è limitata agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento (comma 10 e 11).

Si posticipa dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 il termine entro il quale l'agente della riscossione trasmette agli enti creditori l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento (comma 12).

Si estende alle quote affidate agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015, la previsione secondo la quale le comunicazioni di inesigibilità anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia, sono presentate entro il 31 dicembre 2019 (e non più entro il 2017). (comma 12-bis).

Viene infine specificato che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato (comma 13-bis). (articolo 7).


Dott. Victor Di Maria

ASSOCIAZIONI SPORTIVE: UN’ALTRA SENTENZA ACCOGLIE LA TESI DI QUESTA DIFESA – ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO - PREVALE LA SOSTANZA



Utilizzare le A.S.D. per fare “cassa” è diventato un modus operandi dell’amministrazione finanziaria.

I verificatori sembrano avere imboccato la (comoda) strada della contestazione di alcune violazioni al fine di pervenire al risultato di far venire meno le condizioni per poter godere delle agevolazioni fiscali per le A.S.D. e Società Sportive Dilettantistiche.

Abbiamo sempre sostenuto l’assunto che le contestazioni basate sulla constatazione di violazioni solo di natura “formale” fossero destituite di legittimità e quindi assolutamente opponibili.

Bene.

La Commissione Tributaria di Potenza perviene ad una conclusione che rafforza le nostre considerazioni.

L’Agenzia delle Entrate di Matera aveva contestato e disconosciuto la natura non commerciale ad una associazione sportiva dilettantistica, con conseguente diniego delle agevolazioni fiscali in materia e recupero di reddito secondo le ordinarie regole di tassazione ed assoggettamento ad IVA del relativo volume d’affari.

Il successivo ricorso veniva accolto dalla C.T. Prov. per difetto di motivazione, poiché gli atti avevano ripreso acriticamente le conclusioni del PVC senza esaminare correttamente i requisiti posseduti dall’ente riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso la decisione della sentenza di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale definitivamente si pronunciava osservando che la sentenza di primo grado ha giustamente sostenuto la natura associativa sportiva/dilettantistica dell’ente, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 4872/2015 riguardo alla valutazione dell’effettiva attività svolta rispetto alle previsioni statutarie.

La Commissione Tributaria Regionale ha affermato: “l’organizzazione dell’ente, rispecchiata nelle norme statutarie (…), e la concreta gestione amministrativa (…), devono consentire in via solo potenziale il coinvolgimento e la libera partecipazione degli affiliati, ma non possono certo coartarne la necessaria presenza fisica; (…) lo scarso interesse e l’esigua partecipazione (…) non può essere pregiudizievole a tal punto da ritenerne mutata la natura”.

In buona sostanza: l’Ente dovrà fare di tutto affinché l’associato sia informato dell’attività sociale svolta dall’A.S.D. ma non può, ovviamente, obbligare gli stessi associati a partecipare, per esempio, alle assemblee.

Questa tesi è stata sostenuta dal sottoscritto in diverse attività difensive alcune delle quali in attesa di pronunciamento.

Questa sentenza fa ulteriormente chiarezza in una materia in cui il legislatore sembra non voglia fare chiarezza attraverso l’emanazione di norme di “interpretazione” al fine di evitare alle tante associazioni sportive dilettantistiche di subire il gravoso onere di una difesa in sede giudiziaria.
Dott. Victor Di Maria

mercoledì 9 novembre 2016

“Rottamazione” delle cartelle: chi è già decaduto da precedenti rateazioni e altro ancora


Ove il contribuente fosse già decaduto da una precedente rateazione la norma, introdotta dal decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017, prevede che lo stesso può accedere al beneficio ma, attenzione, le regole cambiano a seconda che il piano concesso dall'agente di riscossione sia ancora in corso oppure sia già decaduto.
Cerchiamo di comprendere le diverse fattispecie.
La norma ci rassegna alcune certezze e, purtroppo, anche dei dubbi che speriamo siano risolti nell'iter parlamentare.
Il comma 8 dell’articolo 6 del decreto 193/2016 sancisce la possibilità di poter accedere alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali anche in caso di precedenti rateazioni.
Ma vediamo in concreto i diversi possibili casi.




In tal caso, la somma dovuta sarà calcolata al netto degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso procedure esecutive.

Per riassumere:

I contribuenti che avevano un piano di rateazione in corso, anche se chiedono la rottamazione, devono continuare a pagare le rate previste fino alla fine del 2016.

Il resto, invece, finirà nel calcolo della somma sottoposta alle regole della rottamazione (con sconto sulle sanzioni).
Ove, viceversa, il contribuente avesse chiesto un piano di rateazione successivamente al 24 ottobre 2017, la norma non sarebbe più chiara.
Il testo della norma così si esprime:


E’ necessario interpretare correttamente se la norma si riferisce ai Piani rateali in essere al 24 ottobre, oppure a quelli esistenti al momento di presentazione della domanda.

Inoltre la norma tace relativamente all'ipotesi in cui il contribuente paghi in ritardo le rate del precedente piano di rateazione. 

Dott. Victor Di Maria

domenica 30 ottobre 2016

Associazioni sportive dilettantistiche sotto il fuoco incrociato del Fisco.


L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E del 28/04/2016, ha diramato le direttive concernenti, tra l’altro, i controlli da effettuare nel 2016 nei confronti degli enti non commerciali, Onlus e altri soggetti che, mossi da dinamiche diverse da quelle che regolano il mercato, costituiscono il cd. “Terzo settore”.

Fra gli Enti da accertare rientrano, ovviamente ed in misura forse prevalente, le associazioni sportive dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche, che richiedono un approccio peculiare; di norma, detti enti si qualificano, infatti, per la presenza prevalente di attività (operazioni attive e passive) che ineriscono alla sfera istituzionale (sportiva dilettantistica) e che come tali sono prive di rilevanza fiscale, accanto cessioni o prestazioni rilevanti ai fini dell’Iva e dell’imposizione diretta.

L’Agenzia delle Entrate detta le regole dell’accertamento.

Le prime fasi della verifica saranno dirette a verificare l’effettivo esercizio dell’attività istituzionale (esercizio e promozione dello sport dilettantistico) indicata nell’atto costitutivo e nello statuto, nonché a “misurarne” la rilevanza sotto vari profili, compreso quello economico e finanziario.

Le statistiche degli accessi e delle verifiche già effettuate ci inducono a fare il primo screening operativo.

Non sono mancate le contestazioni di violazioni alla normativa tributaria, più o meno gravi, contestazioni che, in taluni casi, arrivano a disconoscere la natura di “ente sportivo dilettantistico”, ovvero di “ente non commerciale”, con conseguente ripresa a tassazione di tutti gli incassi, a prescindere dalla sfera di riferimento, secondo le regole previste per gli enti commerciali in genere.

Raccomandiamo vivamente a quanti si dovessero trovare in simile situazione di dotarsi di un consulente esperto in materia, in modo tale da
bloccare sul nascere taluni “ragionamenti”, molto spesso illegittimi e a volte fantasiosi, che il personale ispettivo potrebbe avanzare.


Dopo la prima fase nella quale si è incardinato l’accesso è di fondamentale importanza essere assistiti nella successiva fase di difesa contro gli eventuali successivi atti di constatazione delle violazioni, che potranno ovviamente sfociare in un contenzioso per la difesa dei legittimi interessi degli Enti sottoposti ad accertamento.

A.S.D. e il lavoro sportivo dilettantistico: un contenzioso infinito con sentenze contrastanti.



La Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2118 del 11.05.2016, ha deciso una questione che riguardava un Accertamento Inps nei confronti di un’associazione sportiva titolare di un centro di fitness.

Con l’accertamento l’INPS recuperava i contributi dovuti alla gestione ex Enpals per sette istruttori, ai quali fino a quel momento erano stati riconosciuti i compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir e in quanto tali non soggetti a contribuzione previdenziale.

Intervenendo sulla questione e facendo riferimento al decreto ministeriale 15.03.2005 che ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals e, più in particolare, al punto 20, gli “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e ai circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre …..”, il giudicante di appello ha statuito:

“dal semplice tenore letterale della espressione normativa di cui al n. 20 emerge l’obbligo contributivo a carico dell’appellante (a carico dell’associazione n.d.r.) nei riguardi degli istruttori di attività sportive a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro ed essendosi peraltro la stessa appellante qualificata associazione sportiva”.

La Corte non ritiene comunque applicabile la disciplina fiscale (e la conseguente non debenza previdenziale) dei compensi sportivi in quanto sussisterebbe a carico dei lavoratori sia il requisito della professionalità che della: “abitualità anche se non esclusività della loro prestazione”.

Come annunciato nel titolo di questo articolo, il contrasto giurisprudenziale alimenta ancor di più la confusione.

La sezione lavoro della Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 250 del 07.06.2016, perviene ad una conclusione diametralmente opposta.

La sentenza stabilisce che “il legislatore ha così chiarito che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione, ed assistenza ad attività sportiva beneficiano dell’esenzione fiscale contributiva dovendosi intendere per attività sportiva dilettantistica il mero far fare sport senza che sussista un evento ulteriore a cui finalizzare tale attività” e così conclude riformando la sentenza di primo grado che aveva invece accolto la tesi dell’istituto previdenziale: “non sono condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di esercente attività sportiva dilettantistica che ben può caratterizzare qualsiasi rapporto di lavoro rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso”.

Il foro bolognese mantiene il suo atteggiamento di favore anche con la decisione della sezione lavoro del Tribunale (sentenza n. 558 del 23.09.2016), sempre sui medesimi presupposti di fatto: “… tutte le collaborazioni svolte nell’ambito sportivo dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dall’abitualità e dalla continuità della prestazione … con la conseguenza che non essendo il compenso imponibile non potranno su di esso calcolarsi neppure oneri previdenziali …”.


Sarebbe auspicabile un immediato ed urgente provvedimento di interpretazione autentica della norma tale da evitare simile confusione che, non me ne voglia male il Ministero competente, sembra essere fatto apposta per fare “cassa” a scapito di tante associazioni sportive non professionistiche che si caricano di responsabilità oltre ogni comprensibile decenza istituzionale.

Scritto da:
Dott. Victor Di Maria

Rottamazione cartelle: domande entro il 23 gennaio 2017



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016, vengono individuate le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2015.

La data entro la quale i contribuenti, con pendenze aperte nei confronti dell’Ente di Riscossione (Equitalia e/o altri) potranno decidere di aderire alla sanatoria è stata fissata al 23 gennaio 2017 (il 22 cade di domenica).

Fermo restando l’obbligo di integrale pagamento del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sarà possibile pagare con una dilazione fino a quattro rate di cui l’ultima da versarsi entro il 15 marzo 2018.

Nessuno sconto per quanto riguarda le somme dovute a titolo di aggio della riscossione e per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica.

La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Restano esclusi i ruoli caricati nel 2016.

Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo), nonché le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Restano integralmente dovute, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

E’ del tutto evidente quanto sia vantaggioso aderire alla sanatoria soprattutto per i debiti iscritti a ruolo più datati.

Bisogna, tuttavia, prestare molta attenzione al rispetto delle scadenze previste.

La definizione, infatti, si perfeziona con il versamento di tutte le somme, e potrà avvenire in un massimo di quattro rate di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6.


Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018.

Scritto da

Dott. Victor Di Maria
Giuscommercialista e revisore dei conti

domenica 16 ottobre 2016

IL PROCESSO TRIBUTARIO: QUALI SONO GLI ATTI IMPUGNABILI ??



Quali sono gli atti impugnabili dinanzi la competente Commissione Tributaria?

La legge, precisamente l’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, contiene l’elencazione tassativa degli atti avverso i quali è proponibile l’impugnazione.
Procediamo all’elencazione:
- l’avviso di accertamento del tributo; 
-   l’avviso di liquidazione del tributo; 
-   il provvedimento che irroga le sanzioni;
-   il ruolo e la cartella di pagamento;
-   l’avviso di mora;
-  l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973;
-  il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973;
-  gli atti relativi ad alcune operazioni catastali individuate nell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Nonostante la tassatività della sopra menzionata elencazione, la giurisprudenza ha illuminato nuovi sentieri percorribili attraverso la seguente pronuncia:

“l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 28 novembre 2014, n. 25297)”.

In buona sostanza, la Suprema Corte ha confermato che ogniqualvolta il contribuente sia destinatario di un atto che possa, anche solo potenzialmente, essere pregiudizievole della propria sfera giuridico-patrimoniale questo potrà essere oggetto di impugnazione.

Orbene, è patrimonio di tutti i cultori della materia conoscere il carattere di specialità della giurisdizione tributaria ma ciò non implica il disconoscimento delle garanzie che sono assicurate nelle altre giurisdizioni.

Il Diritto Tributario attiene prevalentemente alle modalità attuative del prelievo impositivo a carico dei soggetti obbligati.


La natura dei diritti oggetto della giurisdizione tributaria, ovvero quelli patrimoniali, di rango costituzionale, implicano e richiedono un'ampia tutela.