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martedì 29 novembre 2016

TRANSAZIONE FISCALE ESTESA A IVA E RITENUTE - LE MODIFICHE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017




Nella legge di Bilancio 2017 è contenuta la modifica alla legge Fallimentare mediante la quale viene ammessa la transazione fiscale anche per i debiti aventi ad oggetto IVA o ritenute omesse.

La modifica introduce un significativo segnale positivo per le imprese in crisi in quanto amplia l’ambito applicativo dell’istituto con potenziali effetti benefici sul numero dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti che potranno fruirne.

La modifica alla legge contempla anche, contemporaneamente, l’introduzione di opportuni meccanismi di vigilanza che permettano di individuare prontamente le imprese che presentano segnali di potenziale crisi e di imporne un’anticipata gestione.

Gli interventi operati sulla legge fallimentare (R.D. n. 267/42), da ultimo anche con legge di Bilancio 2017, sono stati molti e ripetuti a testimonianza della continua evoluzione degli scenari di riferimento e della necessità di adattare le norme a tali cambiamenti.

La commissione Rordorf è stata incaricata di formulare un disegno di legge delega (atto Camera 3671-bis) sulla riforma organica delle discipline della crisi di impresa e del fallimento che attualmente è all’esame della Commissione Giustizia della Camera la quale sta valutando gli emendamenti presentati lo scorso 21 novembre.

La “manutenzione” della Legge Fallimentare tende, in buona sostanza, a recepire le esperienze maturate nei tribunali fallimentari con specifica attenzione alla disciplina del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, L.F.) e delle crisi da sovraindebitamento.

Transazione fiscale

Viene introdotta una norma che amplia l’ambito operativo, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, dell’istituto della transazione fiscale disciplinato dall’art. 182-ter L.F.

La norma, attualmente, dispone che il debitore che ricorre al concordato preventivo o all’accordo ex art. 182-bis L.F., possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali.

Tuttavia, tale possibilità è preclusa se il debito riguarda tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l’IVA o le ritenute operate e non versate. Per questi ultimi debiti è infatti ammesso proporre la sola dilazione del pagamento.

Altro limite attiene poi al rispetto della gerarchia dei privilegi e infatti la norma precisa che: “Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.

L’emendamento proposto modifica l’istituto della transazione fiscale estendendone l’uso anche ai debiti tributari aventi per oggetto l’IVA o le ritenute qualora il piano proposto dal debitore ne preveda una soddisfazione: “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)» della Legge fallimentare”.

La modifica è perfettamente in linea con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ma anche con l’ormai consolidato orientamento del Fisco che privilegia rapidità e certezza nella riscossione rispetto al dato formale delle somme accertate e di cui sono esempi: il proliferare di norme sul pagamento rateizzato dei tributi, ora addirittura sfociate nella sanatoria degli importi a ruolo, e l’atteggiamento più conciliante degli uffici nell’ambito delle procedure deflattive del contenzioso tributario, queste ultime validamente supportate dalla recente ammissibilità della deduzione dagli imponibili accertati di eventuali perdite pregresse non compensate.  

La modifica dell’ampliamento dell’ambito operativo della transazione fiscale darebbe al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti maggiori possibilità di successo, stante il fatto che molte di queste procedure non si concludono proprio per l’impossibilità di sottoporre a falcidia tali debiti fiscali.

Dott. Victor Di Maria

giovedì 10 novembre 2016

ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO: ALCUNE NOVITA’ DELL'ULTIMA ORA



Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio si trova in discussione alla Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati è stato oggetto di alcune novità a seguito di emendamenti già introdotti.

In estrema sintesi ecco le novità che non dovrebbero essere modificate in Parlamento atteso che il Governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia al Decreto:

Estensione del periodo dei ruoli

Sarà possibile la definizione agevolata dei debiti fiscali di cartelle emesse dal 2000 al 2016. 

Prevista la possibilità di godere del beneficio non solo per i ruoli provenienti da posizioni debitorie nei confronti dell’Erario di derivazione Statale ma anche i ruoli eseguiti direttamente dai Comuni o affidati ad altri agenti della riscossione. 

Sale da 4 a 5 il numero della rate possibili, con pagamento entro fine 2017 delle prime tre (70% del debito) e delle altre nel 2018. 

I termini per procedere alla trasmissione dell’istanza di adesione slittano dal 23 gennaio a fine marzo.

Dott. Victor Di Maria

mercoledì 9 novembre 2016

“Rottamazione” delle cartelle: chi è già decaduto da precedenti rateazioni e altro ancora


Ove il contribuente fosse già decaduto da una precedente rateazione la norma, introdotta dal decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017, prevede che lo stesso può accedere al beneficio ma, attenzione, le regole cambiano a seconda che il piano concesso dall'agente di riscossione sia ancora in corso oppure sia già decaduto.
Cerchiamo di comprendere le diverse fattispecie.
La norma ci rassegna alcune certezze e, purtroppo, anche dei dubbi che speriamo siano risolti nell'iter parlamentare.
Il comma 8 dell’articolo 6 del decreto 193/2016 sancisce la possibilità di poter accedere alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali anche in caso di precedenti rateazioni.
Ma vediamo in concreto i diversi possibili casi.




In tal caso, la somma dovuta sarà calcolata al netto degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso procedure esecutive.

Per riassumere:

I contribuenti che avevano un piano di rateazione in corso, anche se chiedono la rottamazione, devono continuare a pagare le rate previste fino alla fine del 2016.

Il resto, invece, finirà nel calcolo della somma sottoposta alle regole della rottamazione (con sconto sulle sanzioni).
Ove, viceversa, il contribuente avesse chiesto un piano di rateazione successivamente al 24 ottobre 2017, la norma non sarebbe più chiara.
Il testo della norma così si esprime:


E’ necessario interpretare correttamente se la norma si riferisce ai Piani rateali in essere al 24 ottobre, oppure a quelli esistenti al momento di presentazione della domanda.

Inoltre la norma tace relativamente all'ipotesi in cui il contribuente paghi in ritardo le rate del precedente piano di rateazione. 

Dott. Victor Di Maria

domenica 30 ottobre 2016

Rottamazione cartelle: domande entro il 23 gennaio 2017



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016, vengono individuate le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2015.

La data entro la quale i contribuenti, con pendenze aperte nei confronti dell’Ente di Riscossione (Equitalia e/o altri) potranno decidere di aderire alla sanatoria è stata fissata al 23 gennaio 2017 (il 22 cade di domenica).

Fermo restando l’obbligo di integrale pagamento del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sarà possibile pagare con una dilazione fino a quattro rate di cui l’ultima da versarsi entro il 15 marzo 2018.

Nessuno sconto per quanto riguarda le somme dovute a titolo di aggio della riscossione e per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica.

La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Restano esclusi i ruoli caricati nel 2016.

Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo), nonché le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Restano integralmente dovute, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

E’ del tutto evidente quanto sia vantaggioso aderire alla sanatoria soprattutto per i debiti iscritti a ruolo più datati.

Bisogna, tuttavia, prestare molta attenzione al rispetto delle scadenze previste.

La definizione, infatti, si perfeziona con il versamento di tutte le somme, e potrà avvenire in un massimo di quattro rate di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6.


Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018.

Scritto da

Dott. Victor Di Maria
Giuscommercialista e revisore dei conti

martedì 23 agosto 2016

MA L'EFFETTIVO CARICO FISCALE PER LE AZIENDE E' QUELLO CHE SI DEFINISCE COL TERMINE PRESSIONE FISCALE ??


Abbiamo sentito più volte annunci che rassicurano gli italiani circa la diminuzione della tassazione. Si susseguono, da tanti anni, i soliti proclami che ci indicano delle percentuali. Si parla di PIL, di Deficit, di indebitamento pubblico, di Pressione Fiscale: tutto espresso in percentuali che, spesso, non hanno una facile comprensibile interpretazione.
Vediamo di capire, almeno, la differenza tra i termini “Pressione Fiscale” e Pressione tributaria”. E, ancora, che significa “Pressione Fiscale Globale” ?
Cercherò di rendere l’argomento quanto più semplice possibile (perciò mi vorranno perdonare i colleghi e gli economisti dediti ad un linguaggio forbitamente tecnico).
Generalmente si calcola la pressione fiscale apparente rapportando l'ammontare delle imposte introitate dalla Stato, in un determinato anno di imposta, al Prodotto Interno Lordo ovvero il gettito fiscale in rapporto al PIL.
Con pressione fiscale apparente si intende l'indicatore percentuale che misura il livello di tassazione medio di uno Stato.
È un parametro che spesso è tenuto in conto o deriva da scelte del governo in materia di politica fiscale.
La pressione fiscale apparente è data dal rapporto tra l'ammontare del gettito fiscale totale e il Prodotto Interno Lordo.
Poiché il PIL dal 2013, è bene precisarlo, contempla oltre al già contabilizzato lavoro sommerso, anche l'economia criminale ossia, solo per fare un esempio, i traffici di droga e la prostituzione (i dati sull'economia criminale sono, allo stato attuale, inattendibili, e il loro inserimento nel Prodotto interno lordo (PIL) può diventare fonte di molti paradossi), di conseguenza tale indicatore non tiene conto dell'evasione fiscale correlata ad entrambe le voci, pertanto, la pressione fiscale apparente risulta minore del livello legale di tassazione cui sono soggetti i contribuenti che rispettano la legge.
La pressione fiscale apparente si distingue quindi dalla pressione fiscale legale che è data dal rapporto tra il gettito fiscale totale ed il PIL legale ossia la totalità dei redditi legali dichiarati.
Il livello complessivo di tassazione legale cui sono soggetti un'impresa o un lavoratore dipendente o autonomo è invece misurato dall'aliquota fiscale effettiva.
Al fine di avere una maggiore percezione dello sforzo fiscale a cui sono sottoposti i contribuenti italiani, è utile ricalcolare la pressione fiscale ponendo in rapporto le entrate fiscali con il Pil “alleggerito” della parte riconducibile al sommerso economico e alle attività illegali (211 miliardi circa).
Ebbene, questo nuovo risultato, ovvero la pressione fiscale reale, balza al 50,2 per cento.
I dati sono stati calcolati dall’ufficio studi della CGIA di Mestre e ci danno il seguente triste risultato:
 La pressione fiscale in Italia
                  Ufficiale       Reale
2011            41,6%        47,4%
2012            43,6%        49,9%
2013            43,5%        49,9%
2014            43,6%        50,0%  (*)
2015            43,7%        50,2%  (*)
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT

Ma se parliamo di tassazione del reddito prodotto dalle imprese la situazione diventa ancora più drammatica.
L’Italia è il peggior posto in Europa dove fare impresa, almeno per quanto riguarda il prelievo fiscale annuale sul profitto: 64,8% contro una media europea del 40,6%.
A rivelare questo e altri indicatori fiscali importanti è il rapporto annuale di Banca mondiale e PWC “Paying taxes 2016” (http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016-high-resolution.pdf).
Sono tre gli indicatori considerati:
  • Ø la pressione fiscale sulle imprese;
  • Ø le ore perse per gli adempimenti fiscali;
  • Ø il numero di tasse che gravano sulle imprese;

Su 189 Paesi del mondo analizzati, l’Italia si pone al 137simo posto. Un bel primato.

Prelievo sui profitti delle imprese





Reddito fiscale e reddito civilistico o di Bilancio

 Le imprese hanno un problema. Il reddito di fine anno, l’utile di impresa, non è il reddito effettivo su cui si calcolano le imposte.
Il reddito di bilancio viene condizionato dalle variazioni in aumento di tutti i costi che hanno una deducibilità parziale.

I redditi prodotti da società ed enti commerciali sono soggetti all´IRES; tale imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota unica proporzionale del 27,5%.
L’utile di esercizio ed imponibile sono due valori concettualmente diversi, in quanto le relative regole di determinazioni sono differenti.
Le norme fiscali, in particolare, prevedono, per molte tipologie di costi, percentuali di deducibilità forfetaria limitata.
In pratica, al risultato di esercizio, determinato secondo il più rigoroso e corretto dettato civilistico, devono essere apportate, ai sensi del Testo Unico Imposte, nella “dichiarazione dei redditi” le variazioni di carattere fiscale al fine di pervenire alla quantificazione dell’imponibile fiscale.
In dettaglio le variazioni da eseguire sono le seguenti:

UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO (Utile di bilancio civilistico)
Meno
 variazioni positive per costi dell’esercizio in tutto o in parte non deducibili
Meno 

variazioni positive per riporto di poste non tassate negli esercizi precedenti
PIU' 
variazioni negative per ricavi dell’esercizio non imponibili
MENO 

variazioni negative per riporto di costi non dedotti negli esercizi precedenti

 UGUALE

reddito imponibile fiscale Ires

Tali variazioni fiscali si possono raggruppare in varie categorie ma, tuttavia, in questa sede ci occupiamo soltanto delle:
  • Ø Variazioni (differenze) definitive (o permanenti), questa tipologia di variazioni esplica in modo definitivo un effetto sul reddito imponibile dell’esercizio senza alcun successivo riflesso sugli esercizi futuri.

Si tratta in particolare di costi non deducibili, cioè costi sostenuti dall’impresa, che sono inerenti l’attività aziendale e concorrono alla formazione del risultato di esercizio, ma dei quali il fisco non consente la deducibilità (ad es. le spese relative alle autovetture che sono deducibili generalmente nella misura del 20% del loro ammontare).
Il recupero ai fini fiscali di questi costi determina un carico impositivo maggiore rispetto alla quantificazione del reddito civilistico dell’anno di imposta.
Alcuni esempi di costi a deducibilità parziale:
Alberghi e ristoranti                   
Spese pasti e pernottamenti (che non costituiscono spese di rappresentanza)
Deducibili al 75% (se dimostrabile l'inerenza della spesa).
Per i professionisti è previsto un limite assoluto di deducibilità pari al 2% dei compensi percepiti.
          
Spese pasti e pernottamenti (che costituiscono spese di rappresentanza)
Deducibili al 75% (se dimostrabile l'inerenza della spesa) nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008; il calcolo dell’importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali.           
Autovetture                 
Spese per acquisto autovetture (imprese e professionisti)
Ammortamento deducibile al 20% del costo del bene sino ad un massimo di € 18.076,00                 
Spese per acquisto autovetture (agenti e rappresentanti)
Ammortamento deducibile all' 80% del costo del bene sino ad un massimo di € 25.822,00   
Manutenzioni, riparazioni, carburanti, bollo auto, assicurazione (imprese e professionisti)    
Deducibilità pari al 20%
Sulla base delle superiori, sia pure schematiche, considerazioni si arriva al risultato di cui alla successiva tabella:
PRESSIONE FISCALE SULLE IMPRESE AREA EURO
Totale imposte in % sui profitti commerciali (*)
Rank Paesi           Totale imposte   (in % su profitti commerciali d’impresa)
1 Italia                                                                       64,8
2 Francia                                                                   62,7
3 Belgio                                                                     58,4
4 Austria                                                                   51,7
5 Slovacchia                                                             51,2
6 Spagna                                                                   50,0
7 Grecia                                                                    49,6
8 Estonia                                                                  49,4
9 Germania                                                             48,8
10 Lituania                                                               42,6
11 Malta                                                                     41,3
12 Paesi Bassi                                                          41,0
Portogallo                                                               41,0
14 Finlandia                                                            37,9
15 Lettonia                                                               35,9
16 Slovenia                                                               31,0
17 Irlanda                                                                 25,9
18 Cipro                                                                    24,4
19 Lussemburgo                                                     20,1
media Area euro (1)                                              43,6
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca Mondiale (Doing Business 2016)
(1) Calcolato come media del valore dei singoli Paesi