domenica 18 dicembre 2016

Rottamazione cartelle anche se con rate versate in ritardo ? a cura del Dott. Victor Di Maria


fonte: www.fisconline.com
Esternazioni di Equitalia non chiare e con molte zone d'ombra
Ricordiamo a quanti avessero iscrizioni a ruolo e cartelle esattoriali da pagare che, per beneficiare della rottamazione mediante la quale si perviene allo stralcio delle sanzioni amministrative fiscali e contributive nonché degli interessi di mora, è necessario presentare apposita domanda (su modello "DA1") all'Ente di Riscossione entro e non oltre il 31 marzo 2017.

L'ammissione è subordinata al regolare pagamento delle rate scadenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

Ma, in merito a tal requisito, sembrerebbe profilarsi all'orizzonte una possibile deroga.

Intanto è da precisare che detto requisito non riguarda coloro i quali sono già decaduti da una pregressa rateazione: la decadenza, come prevede l'art. 19 del DPR 602/73, si verifica di diritto senza che debba essere esternata con provvedimento amministrativo, quindi non vi è, per i debitori decaduti al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto 193), alcuna necessità di dover versare le rate.

Invece, e questo è veramente difficile da comprendere sul piano della parità di trattamento, chi ha rateazioni in essere deve onorare i pagamenti in scadenza al 31 dicembre 2016.

Nel corso di un convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti, autorevole dirigente di Equitalia ha affermato che il versamento delle rate in scadenza entro il prossimo 31 dicembre può anche avvenire tardivamente, a condizione che si rispetti il termine del 31 marzo 2017, entro cui va trasmesso il modello di adesione ad Equitalia (Riscossione Sicilia per la regione siciliana), e che si corrispondano pure gli interessi di mora per il ritardato versamento.

L'articolo 31 del DPR 602/73, al terzo comma, così ci dice: ""nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora".

Quindi, se il debitore ha omesso il pagamento di una o più rate, l'imputazione dei pagamenti va fatta come anzidetto.

Quindi, l'esternazione fatta dal dirigente di Equitalia non ci convince.

La norma, così come è stata licenziata dal Parlamento, risulta chiara: "la sanatoria sussiste a condizione che "risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016".

Sembrerebbe di comprendere che, in caso di omesso versamento, il ravvedimento sarebbe possibile purché eseguito comunque entro il termine per l'invio dell'istanza di adesione.

Altri chiarimenti riguardano la possibilità, nonostante la domanda di sanatoria, di azioni conservative (esempio, aggiungiamo noi, sequestri e revocatorie), posto che la legge non inibisce ogni azione cautelare ma solo i fermi e le ipoteche.

Ultima annotazione: rientrano nella sanatoria anche i ruoli consegnati dal 16 dicembre al 31 gennaio 1999.

Sarebbe quanto mai auspicabile che il legislatore provvedesse a modificare la norma laddove inibisce all'accesso alla sanatoria quanti, con un piano di rateizzazione in corso, non hanno onorato le rate in scadenza al 31 dicembre 2016, mentre nulla osta a chi è dacaduto da una precedente rateizzazione.

Una disparità di trattamento difficile da digerire.

Dott. Victor Di Maria

lunedì 5 dicembre 2016

Associazioni sportive dilettantistiche: l’Ispettorato del lavoro chiarisce alcuni dubbi

Associazioni sportive dilettantistiche: l’Ispettorato del lavoro chiarisce alcuni dubbi


L’Ispettorato del lavoro emana una circolare che chiarisce, opportunamente, alcuni ondivaghe e contrastanti interpretazione della norma che disciplina i rapporti di lavoro nel mondo sportivo dilettantistico.
Si incarica di farlo attraverso la circolare n. 1/2016,
Finalmente si sgombrano alcuni dubbi che consentivano agli ispettori di interpretare la norma in maniera restrittiva generando, molto spesso, verbali ispettivi con pesantissime sanzioni a carico delle A.S.D..

Ecco il testo della circolare:

Il trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche presenta da sempre aspetti che meritano di essere chiariti, in quanto continuano a dar luogo in sede applicativa a numerosi contenziosi.
Le attività ispettive condotte, negli ultimi anni, dall’INPS e dal Ministero del lavoro sui diversi soggetti del mondo sportivo hanno spesso evidenziato l’utilizzo della norma agevolativa da parte di soggetti che non ne avevano titolo, ma hanno anche fatto emergere la necessità di chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova applicazione l’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR.
Le stesse pronunce, sia in sede amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai verbali di accertamento, sono state spesso contraddittorie, non fornendo una indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare.
Ciò premesso, facendo seguito alle indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro con nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036, i cui contenuti si richiamano integralmente, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

In primo luogo va ricordato che i rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell’art. 90 della L. n. 289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004), nell’art.67, comma 1 lett. m), del TUIR, nonché nel D.Lgs. n. 81/2015, che costituiscono gli unici riferimenti normativi per definire il trattamento fiscale e previdenziale di tali rapporti unitamente alle regole dettate dalla L. n. 91 del 1981 per lo sport professionistico.

L’esame delle norme sopra citate consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivodilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.
Venendo al merito di tali rapporti è necessario, preliminarmente, porre l’attenzione su due aspetti:
1. qualifica del soggetto che eroga il compenso;
2. natura delle prestazioni svolte dal collaboratore. Sul primo punto sono di supporto le pronunce della Corte di appello di Milano, (sent. 1172/14 del 10 dicembre 2014) e della Direzione interregionale del lavoro di Napoli (decreto del 29 ottobre 2015) che hanno posto l’attenzione sul soggetto erogante, ribadendo che per l’applicazione del regime agevolativo “ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I.”.

Pertanto, non solo è necessario che siano perseguite finalità sportive dilettantistiche, ma il soggetto erogante deve essere anche riconosciuto dal C.O.N.I.

Nell’ambito del mondo sportivo perseguono certamente tali finalità il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; per quanto riguarda, invece, le singole associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, occorre avere riguardo ad ulteriori aspetti.

Come noto le agevolazioni sono applicabili unicamente alle ASD e SSD che perseguono finalità sportive-dilettantistiche senza fine di lucro.

Per l’individuazione di tali soggetti il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di “unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche” (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004).

Tale certificazione attualmente avviene attraverso l’iscrizione delle ASD e delle SSD al registro delle società sportive che è stato oggetto di una profonda revisione, fortemente voluta dal C.O.N.I. per eliminare quei fenomeni di elusione spesso riscontrati in sede di verifica. Gli accorgimenti adottati dal C.O.N.I. a seguito di un approfondito confronto con l’INPS e con l’Agenzia delle entrate, hanno reso il registro strumento idoneo a certificare la natura dell’associazione/società sportiva e l’effettiva attività sportiva svolta sotto il controllo dei soggetti affilianti (FSN, DSA, EPS).

La corretta individuazione dei soggetti (ASD, SSD) eroganti, attraverso il registro delle società sportive, costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo; ciononostante è altresì necessario che, successivamente, si proceda alla valutazione delle attività svolte dai singoli collaboratori.

Le prestazioni sono analiticamente indicate dal legislatore attraverso l’art. 67 del TUIR e le norme successive che ne hanno definito con precisione i limiti. L’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR, riconduce tra i redditi diversi - e quindi non assoggettabili a contribuzione - “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

La norma successiva (l’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009) ha successivamente chiarito il concetto di “esercizio diretto di attività sportiva” precisando che in tale ambito rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva.

Su tale argomento è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate la quale ha chiarito che in questa tipologia possono essere ricompresi i compensi erogati ai soggetti che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono una attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione dell’attività sportiva.

Sulla base di questi chiarimenti normativi e di prassi è possibile avere un quadro di riferimento per definire le prestazioni che rientrano nell’art. 67 del TUIR ma è necessario, in sede di accesso, verificare, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività.

A solo titolo di esempio è possibile citare:
gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell’attività.

Appare opportuno chiarire che la qualifica acquisita, attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, dai soggetti che svolgono le mansioni sopra indicate (qualifica di istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc.) non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

In tale ottica, le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sè elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi “natura professionale”.

Da ultimo si ricorda che la stessa regolamentazione prevista dal decreto legislativo n. 15/2016, in attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che attribuisce al Coni la competenza per il riconoscimento “delle professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara”, deve essere intesa come uno strumento volto a fissare i criteri che consentono anche a soggetti stranieri la possibilità di svolgere in Italia le attività sopra elencate.
Si raccomanda, pertanto, a tutto il personale ispettivo che svolge accertamenti in tale ambito di conformarsi alle presenti indicazioni.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO Paolo Pennesi”

Da oggi, finalmente, abbiamo quanto meno una circolare che possiamo utilizzare per contrastare alcuni “fantasiosi” verbali ispettivi.

Dott. Victor Di Maria

martedì 29 novembre 2016

TRANSAZIONE FISCALE ESTESA A IVA E RITENUTE - LE MODIFICHE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017




Nella legge di Bilancio 2017 è contenuta la modifica alla legge Fallimentare mediante la quale viene ammessa la transazione fiscale anche per i debiti aventi ad oggetto IVA o ritenute omesse.

La modifica introduce un significativo segnale positivo per le imprese in crisi in quanto amplia l’ambito applicativo dell’istituto con potenziali effetti benefici sul numero dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti che potranno fruirne.

La modifica alla legge contempla anche, contemporaneamente, l’introduzione di opportuni meccanismi di vigilanza che permettano di individuare prontamente le imprese che presentano segnali di potenziale crisi e di imporne un’anticipata gestione.

Gli interventi operati sulla legge fallimentare (R.D. n. 267/42), da ultimo anche con legge di Bilancio 2017, sono stati molti e ripetuti a testimonianza della continua evoluzione degli scenari di riferimento e della necessità di adattare le norme a tali cambiamenti.

La commissione Rordorf è stata incaricata di formulare un disegno di legge delega (atto Camera 3671-bis) sulla riforma organica delle discipline della crisi di impresa e del fallimento che attualmente è all’esame della Commissione Giustizia della Camera la quale sta valutando gli emendamenti presentati lo scorso 21 novembre.

La “manutenzione” della Legge Fallimentare tende, in buona sostanza, a recepire le esperienze maturate nei tribunali fallimentari con specifica attenzione alla disciplina del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, L.F.) e delle crisi da sovraindebitamento.

Transazione fiscale

Viene introdotta una norma che amplia l’ambito operativo, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, dell’istituto della transazione fiscale disciplinato dall’art. 182-ter L.F.

La norma, attualmente, dispone che il debitore che ricorre al concordato preventivo o all’accordo ex art. 182-bis L.F., possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali.

Tuttavia, tale possibilità è preclusa se il debito riguarda tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l’IVA o le ritenute operate e non versate. Per questi ultimi debiti è infatti ammesso proporre la sola dilazione del pagamento.

Altro limite attiene poi al rispetto della gerarchia dei privilegi e infatti la norma precisa che: “Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.

L’emendamento proposto modifica l’istituto della transazione fiscale estendendone l’uso anche ai debiti tributari aventi per oggetto l’IVA o le ritenute qualora il piano proposto dal debitore ne preveda una soddisfazione: “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)» della Legge fallimentare”.

La modifica è perfettamente in linea con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ma anche con l’ormai consolidato orientamento del Fisco che privilegia rapidità e certezza nella riscossione rispetto al dato formale delle somme accertate e di cui sono esempi: il proliferare di norme sul pagamento rateizzato dei tributi, ora addirittura sfociate nella sanatoria degli importi a ruolo, e l’atteggiamento più conciliante degli uffici nell’ambito delle procedure deflattive del contenzioso tributario, queste ultime validamente supportate dalla recente ammissibilità della deduzione dagli imponibili accertati di eventuali perdite pregresse non compensate.  

La modifica dell’ampliamento dell’ambito operativo della transazione fiscale darebbe al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti maggiori possibilità di successo, stante il fatto che molte di queste procedure non si concludono proprio per l’impossibilità di sottoporre a falcidia tali debiti fiscali.

Dott. Victor Di Maria

lunedì 14 novembre 2016

Rottamazione “Cartelle Esattoriali”: la commissione della Camera dei Deputati approva gli emendamenti – Aggiornamento a sabato 12 novembre 2016.



E' prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.

A tal fine dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza.

Nel corso dell’esame parlamentare, è stato stabilito che il pagamento sia in ogni caso dilazionato in rate. In ogni caso il settanta per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018 (comma 1).

Viene prorogato il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all'agevolazione, fissato nel 31 marzo 2017 (in luogo del 22 gennaio) chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione già presentata (comma 2). 

Si fissa al 31 maggio 2017 il termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate.

Vengono specificate le date di scadenza delle singole rate con riferimento a ciascuno dei due anni 2017 e 2018 (comma 3).

Si precisa quali informazioni devono essere fornite dagli agenti della riscossione ai debitori, e in quali sedi, per individuare i carichi definibili; 

si dispone che entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione comunichi al debitore per quali carichi – affidati nel 2016 – non risulti ancora notificata la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o di addebito (quest'ultimo con riferimento ai crediti previdenziali) (commi 3-bise 3-ter).

E' introdotta una specifica disciplina per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, che possono essere rateizzati (comma 4-bis).

La domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni. (comma 5).

Nella definizione agevolata sono altresì inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. (commi 9-bis e 9-ter). 

Si chiarisce poi l'inclusione, nel novero dei carichi definibili con modalità agevolata: 

delle altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali; 

delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, precisando che in tal caso la definizione agevolata è limitata agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento (comma 10 e 11).

Si posticipa dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 il termine entro il quale l'agente della riscossione trasmette agli enti creditori l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento (comma 12).

Si estende alle quote affidate agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015, la previsione secondo la quale le comunicazioni di inesigibilità anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia, sono presentate entro il 31 dicembre 2019 (e non più entro il 2017). (comma 12-bis).

Viene infine specificato che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato (comma 13-bis). (articolo 7).


Dott. Victor Di Maria

ASSOCIAZIONI SPORTIVE: UN’ALTRA SENTENZA ACCOGLIE LA TESI DI QUESTA DIFESA – ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO - PREVALE LA SOSTANZA



Utilizzare le A.S.D. per fare “cassa” è diventato un modus operandi dell’amministrazione finanziaria.

I verificatori sembrano avere imboccato la (comoda) strada della contestazione di alcune violazioni al fine di pervenire al risultato di far venire meno le condizioni per poter godere delle agevolazioni fiscali per le A.S.D. e Società Sportive Dilettantistiche.

Abbiamo sempre sostenuto l’assunto che le contestazioni basate sulla constatazione di violazioni solo di natura “formale” fossero destituite di legittimità e quindi assolutamente opponibili.

Bene.

La Commissione Tributaria di Potenza perviene ad una conclusione che rafforza le nostre considerazioni.

L’Agenzia delle Entrate di Matera aveva contestato e disconosciuto la natura non commerciale ad una associazione sportiva dilettantistica, con conseguente diniego delle agevolazioni fiscali in materia e recupero di reddito secondo le ordinarie regole di tassazione ed assoggettamento ad IVA del relativo volume d’affari.

Il successivo ricorso veniva accolto dalla C.T. Prov. per difetto di motivazione, poiché gli atti avevano ripreso acriticamente le conclusioni del PVC senza esaminare correttamente i requisiti posseduti dall’ente riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso la decisione della sentenza di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale definitivamente si pronunciava osservando che la sentenza di primo grado ha giustamente sostenuto la natura associativa sportiva/dilettantistica dell’ente, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 4872/2015 riguardo alla valutazione dell’effettiva attività svolta rispetto alle previsioni statutarie.

La Commissione Tributaria Regionale ha affermato: “l’organizzazione dell’ente, rispecchiata nelle norme statutarie (…), e la concreta gestione amministrativa (…), devono consentire in via solo potenziale il coinvolgimento e la libera partecipazione degli affiliati, ma non possono certo coartarne la necessaria presenza fisica; (…) lo scarso interesse e l’esigua partecipazione (…) non può essere pregiudizievole a tal punto da ritenerne mutata la natura”.

In buona sostanza: l’Ente dovrà fare di tutto affinché l’associato sia informato dell’attività sociale svolta dall’A.S.D. ma non può, ovviamente, obbligare gli stessi associati a partecipare, per esempio, alle assemblee.

Questa tesi è stata sostenuta dal sottoscritto in diverse attività difensive alcune delle quali in attesa di pronunciamento.

Questa sentenza fa ulteriormente chiarezza in una materia in cui il legislatore sembra non voglia fare chiarezza attraverso l’emanazione di norme di “interpretazione” al fine di evitare alle tante associazioni sportive dilettantistiche di subire il gravoso onere di una difesa in sede giudiziaria.
Dott. Victor Di Maria

giovedì 10 novembre 2016

ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO: ALCUNE NOVITA’ DELL'ULTIMA ORA



Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio si trova in discussione alla Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati è stato oggetto di alcune novità a seguito di emendamenti già introdotti.

In estrema sintesi ecco le novità che non dovrebbero essere modificate in Parlamento atteso che il Governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia al Decreto:

Estensione del periodo dei ruoli

Sarà possibile la definizione agevolata dei debiti fiscali di cartelle emesse dal 2000 al 2016. 

Prevista la possibilità di godere del beneficio non solo per i ruoli provenienti da posizioni debitorie nei confronti dell’Erario di derivazione Statale ma anche i ruoli eseguiti direttamente dai Comuni o affidati ad altri agenti della riscossione. 

Sale da 4 a 5 il numero della rate possibili, con pagamento entro fine 2017 delle prime tre (70% del debito) e delle altre nel 2018. 

I termini per procedere alla trasmissione dell’istanza di adesione slittano dal 23 gennaio a fine marzo.

Dott. Victor Di Maria

mercoledì 9 novembre 2016

“Rottamazione” delle cartelle: chi è già decaduto da precedenti rateazioni e altro ancora


Ove il contribuente fosse già decaduto da una precedente rateazione la norma, introdotta dal decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017, prevede che lo stesso può accedere al beneficio ma, attenzione, le regole cambiano a seconda che il piano concesso dall'agente di riscossione sia ancora in corso oppure sia già decaduto.
Cerchiamo di comprendere le diverse fattispecie.
La norma ci rassegna alcune certezze e, purtroppo, anche dei dubbi che speriamo siano risolti nell'iter parlamentare.
Il comma 8 dell’articolo 6 del decreto 193/2016 sancisce la possibilità di poter accedere alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali anche in caso di precedenti rateazioni.
Ma vediamo in concreto i diversi possibili casi.




In tal caso, la somma dovuta sarà calcolata al netto degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso procedure esecutive.

Per riassumere:

I contribuenti che avevano un piano di rateazione in corso, anche se chiedono la rottamazione, devono continuare a pagare le rate previste fino alla fine del 2016.

Il resto, invece, finirà nel calcolo della somma sottoposta alle regole della rottamazione (con sconto sulle sanzioni).
Ove, viceversa, il contribuente avesse chiesto un piano di rateazione successivamente al 24 ottobre 2017, la norma non sarebbe più chiara.
Il testo della norma così si esprime:


E’ necessario interpretare correttamente se la norma si riferisce ai Piani rateali in essere al 24 ottobre, oppure a quelli esistenti al momento di presentazione della domanda.

Inoltre la norma tace relativamente all'ipotesi in cui il contribuente paghi in ritardo le rate del precedente piano di rateazione. 

Dott. Victor Di Maria

martedì 8 novembre 2016

IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI.


La retorica del linguaggio, intesa come prevalenza incontrastata della forma su un contenuto “cangiante”, “variegante”, “variabile” a seconda delle circostanze e delle opportunità del momento, trova la sua applicazione intensiva nel linguaggio “politichese” dell’Italia degli ultimi quattro lustri.

La verità viene piegata, mortificata, violentata e sacrificata al voler del “politico” in auge.

Poco importa la sua matrice, di destra, di sinistra o della cosiddetta “antipolitica”.

La conoscenza è mero esercizio filologico, gioco di parole, logica formale, parafrasi.

Il contenuto diventa privo di contestualità, poli-significativo.

Ascoltare un “oratore” prescindendo dalla sua appartenenza “partitica”, a questo o quel partito, è come averli ascoltato tutti.

Esternano frasi intrise di una retorica “incolore”, buona per tutte le stagioni e per tutti i colori.

Il “cittadino (sic !) viene rapito e ubriacato da raffiche di slogan che lo rendono, via via, sempre meno capace di distinguere il “contenuto” di ciò che ha ascoltato rispetto al contenente (contenitore) dell’oratore.

Paradossalmente tutti sono pro. Pro “Giustizia”, pro “solidarietà”, pro “anti” (mafia, corruzione, disoccupazione ect ect).

Sono “Anti” tutto quanto abbia un’accezione negativa e sono “pro” ogni affermazione portatrice di benefiche prospettive.

Ascoltare i “politici” è come assistere allo svilimento e svuotamento del significato della parola.

Non ha importanza dire ed esprimere concetti e rassegnarli alla logica della prova e della confutazione. 

L’importante avere un uditorio plaudente, poco importa dover “dire” qualcosa da “provare”.

Abbiamo prodotto una classe di dirigenti che ha frantumato il futuro sacrificandolo alla logica della preservazione del “potere” fine a se stesso.

L’Italia non è mai stata così debole così come lo è oggi. 

La nostra debolezza non è solo economica. E’ soprattutto culturale.

Non me ne vogliano i “politici” di professione !! Lo scenario è veramente sconfortante.

La vostra “parola” è diventata l’emblema del trucco, dell’inganno, dello stratagemma astuto e spregiudicato, della trovata geniale.

Il metodo si riassume nella frase: “Il fine giustifica i mezzi”.

Così Machiavelli nel capitolo XVIII de “Il Principe” scrive:


“……e nelle azioni di tutti gli uomini, e massime de’ Principi, dove non è giudizio a chi reclamare, si guarda al fine. Facci adunque un Principe conto di vivere e mantenere lo Stato; i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli, e da ciascuno lodati; perchè il vulgo ne va sempre preso con quello che pare, e con l’evento della cosa; e nel mondo non è se non vulgo; e gli pochi hanno luogo, quando gli assai non hanno dove appoggiarsi.

martedì 1 novembre 2016

BANDO ISI AGRICOLTURA 2016 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI

L'Inail finanzia le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

Fondi a disposizione

Con l’Avviso pubblico Isi agricoltura 2016 Inail mette a disposizione euro 45.000.000,00 suddivisi in due assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari:




I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo, pari al 40% dell’investimento (50% per gli imprenditori giovani agricoltori), per un massimo di euro 60.000,00 ed un minimo di euro 1.000,00, viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.

Accesso alla procedura on line

Dal 10 novembre 2016 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 20 gennaio 2017, nella sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:


Dal 1° febbraio 2017 le imprese che avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 30 marzo 2017.

domenica 30 ottobre 2016

Associazioni sportive dilettantistiche sotto il fuoco incrociato del Fisco.


L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E del 28/04/2016, ha diramato le direttive concernenti, tra l’altro, i controlli da effettuare nel 2016 nei confronti degli enti non commerciali, Onlus e altri soggetti che, mossi da dinamiche diverse da quelle che regolano il mercato, costituiscono il cd. “Terzo settore”.

Fra gli Enti da accertare rientrano, ovviamente ed in misura forse prevalente, le associazioni sportive dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche, che richiedono un approccio peculiare; di norma, detti enti si qualificano, infatti, per la presenza prevalente di attività (operazioni attive e passive) che ineriscono alla sfera istituzionale (sportiva dilettantistica) e che come tali sono prive di rilevanza fiscale, accanto cessioni o prestazioni rilevanti ai fini dell’Iva e dell’imposizione diretta.

L’Agenzia delle Entrate detta le regole dell’accertamento.

Le prime fasi della verifica saranno dirette a verificare l’effettivo esercizio dell’attività istituzionale (esercizio e promozione dello sport dilettantistico) indicata nell’atto costitutivo e nello statuto, nonché a “misurarne” la rilevanza sotto vari profili, compreso quello economico e finanziario.

Le statistiche degli accessi e delle verifiche già effettuate ci inducono a fare il primo screening operativo.

Non sono mancate le contestazioni di violazioni alla normativa tributaria, più o meno gravi, contestazioni che, in taluni casi, arrivano a disconoscere la natura di “ente sportivo dilettantistico”, ovvero di “ente non commerciale”, con conseguente ripresa a tassazione di tutti gli incassi, a prescindere dalla sfera di riferimento, secondo le regole previste per gli enti commerciali in genere.

Raccomandiamo vivamente a quanti si dovessero trovare in simile situazione di dotarsi di un consulente esperto in materia, in modo tale da
bloccare sul nascere taluni “ragionamenti”, molto spesso illegittimi e a volte fantasiosi, che il personale ispettivo potrebbe avanzare.


Dopo la prima fase nella quale si è incardinato l’accesso è di fondamentale importanza essere assistiti nella successiva fase di difesa contro gli eventuali successivi atti di constatazione delle violazioni, che potranno ovviamente sfociare in un contenzioso per la difesa dei legittimi interessi degli Enti sottoposti ad accertamento.

A.S.D. e il lavoro sportivo dilettantistico: un contenzioso infinito con sentenze contrastanti.



La Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2118 del 11.05.2016, ha deciso una questione che riguardava un Accertamento Inps nei confronti di un’associazione sportiva titolare di un centro di fitness.

Con l’accertamento l’INPS recuperava i contributi dovuti alla gestione ex Enpals per sette istruttori, ai quali fino a quel momento erano stati riconosciuti i compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir e in quanto tali non soggetti a contribuzione previdenziale.

Intervenendo sulla questione e facendo riferimento al decreto ministeriale 15.03.2005 che ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals e, più in particolare, al punto 20, gli “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e ai circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre …..”, il giudicante di appello ha statuito:

“dal semplice tenore letterale della espressione normativa di cui al n. 20 emerge l’obbligo contributivo a carico dell’appellante (a carico dell’associazione n.d.r.) nei riguardi degli istruttori di attività sportive a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro ed essendosi peraltro la stessa appellante qualificata associazione sportiva”.

La Corte non ritiene comunque applicabile la disciplina fiscale (e la conseguente non debenza previdenziale) dei compensi sportivi in quanto sussisterebbe a carico dei lavoratori sia il requisito della professionalità che della: “abitualità anche se non esclusività della loro prestazione”.

Come annunciato nel titolo di questo articolo, il contrasto giurisprudenziale alimenta ancor di più la confusione.

La sezione lavoro della Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 250 del 07.06.2016, perviene ad una conclusione diametralmente opposta.

La sentenza stabilisce che “il legislatore ha così chiarito che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione, ed assistenza ad attività sportiva beneficiano dell’esenzione fiscale contributiva dovendosi intendere per attività sportiva dilettantistica il mero far fare sport senza che sussista un evento ulteriore a cui finalizzare tale attività” e così conclude riformando la sentenza di primo grado che aveva invece accolto la tesi dell’istituto previdenziale: “non sono condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di esercente attività sportiva dilettantistica che ben può caratterizzare qualsiasi rapporto di lavoro rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso”.

Il foro bolognese mantiene il suo atteggiamento di favore anche con la decisione della sezione lavoro del Tribunale (sentenza n. 558 del 23.09.2016), sempre sui medesimi presupposti di fatto: “… tutte le collaborazioni svolte nell’ambito sportivo dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dall’abitualità e dalla continuità della prestazione … con la conseguenza che non essendo il compenso imponibile non potranno su di esso calcolarsi neppure oneri previdenziali …”.


Sarebbe auspicabile un immediato ed urgente provvedimento di interpretazione autentica della norma tale da evitare simile confusione che, non me ne voglia male il Ministero competente, sembra essere fatto apposta per fare “cassa” a scapito di tante associazioni sportive non professionistiche che si caricano di responsabilità oltre ogni comprensibile decenza istituzionale.

Scritto da:
Dott. Victor Di Maria