Dott. Victor Di Maria
Ordine dei
dottori commercialisti di marsala
n.246/a
Zone Franche Urbane
sintesi esplicativa
Le Zone Franche Urbane (ZFU)
sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano
programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese.
Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di
quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e
occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.
BENEFICIARI
Le imprese di micro e piccola dimensione,
devono essere già costituite e regolarmente iscritte nel Registro
delle imprese alla data di presentazione dell’istanza, e all’ulteriore
condizione che la costituzione non sia posteriore al 31 dicembre 2015.
Si
considerano:
- microimprese: le imprese che hanno meno
di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo inferiore ai
2 milioni di euro;
- piccole imprese: le imprese che hanno
meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo,
non superiore a 10 milioni di euro.
RISERVE FINANZIARIE DI SCOPO (
eventuali risorse attivate per singole ZFU)
Imprese di nuova o recente costituzione:
le imprese di micro e piccola dimensione che, alla data di presentazione
dell'istanza per le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla data
di costituzione dell'impresa (dal 2012 in poi)
Imprese femminili: le imprese, di micro
e piccola dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25
febbraio 1992, n. 215, ossia le societa' cooperative e le societa' di persone
costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le societa' di
capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i
due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne;
Imprese sociali: le imprese, di micro e
piccola dimensione, che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,
esercitano, in via stabile e principale, un'attivita' economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di
beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di
interesse generale ed iscritte nell'apposita sezione del Registro delle
imprese.
Possono accedere alle
agevolazioni anche gli studi
professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la
propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di
presentazione dell'istanza di agevolazione, al Registro delle imprese.
I soggetti che abbiano optato per
il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all’art.13 della
legge 23 dicembre 200, n.388, possono fruire delle agevolazioni per le ZFU
a condizione che abbiano rinunciato al predetto regime agevolato, inviando
comunicazione di formale rinuncia all’agenzia delle entrate.
Le imprese ammissibili alle
agevolazioni devono svolgere la propria attività all’interno del territorio
della ZFU, disponendo, alla data di presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale destinato ali
'attività, anche amministrativa, ubicato all'interno del predetto territorio, regolarmente segnalato alla competente
Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale.
Per ufficio o locale si intende
la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o
unità locale dell'impresa, così come risultante dal certificato camerale. In
questi casi opera l’obbligo della tenuta di una contabilità separata.
E’ esente dalle imposte sui
redditi il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta
dall’impresa nella Zona Franca Urbana. Nel caso in cui il reddito sia prodotto
fuori dal perimetro della ZFU l’impresa non soddisfa il requisito richiesto per
l’accesso alle agevolazioni.
Per le imprese che svolgono attività non sedentaria è, inoltre,
richiesto che:
a) presso il predetto ufficio o locale sia
impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo
pieno o parziale che vi svolga la
totalità delle ore lavorative;
b)
almeno il 25% del volume di affari dell’ impresa sia realizzato da
operazioni effettuate all'interno del
territorio della ZFU.
Tali requisiti devono essere posseduti dall’impresa
alla data di presentazione della richiesta di agevolazioni.
Sono considerate non sedentarie
le attività esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale
aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente, direttamente presso
la clientela dell'impresa o in spazi pubblici. In tal senso, a fini
esemplificativi e non esaustivi, sono considerate attività di tipo:
•
non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli
idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente
presso l' abitazione dei clienti;
• sedentario, le attività
manifatturiere svolte all'interno di uno stabilimento produttivo, gli esercizi
commerciali, i ristoranti, i saloni di parrucchiere.
Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al Decreto le
"imprese in difficoltà". Si considerano imprese in difficoltà, le
imprese che:
a) se si tratta di una società a responsabilità
illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita
di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi
dodici mesi, ovvero
b) se
si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità
illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del
capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un
quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
ovvero
c) indipendentemente dal tipo di società, le
imprese per cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per
l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Una micro o piccola impresa
costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per
il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste
alla suddetta lettera c).
Inoltre le agevolazioni non possono essere concesse:
a) imprese attive nel settore
della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) imprese attive nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
c) per lo svolgimento di attività
connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione
di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività
d'esportazione;
d) per gli interventi condizionati all'impiego
preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
e) a imprese attive nel settore carboniero ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
I contribuenti cui é applicabile il regime
fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono
accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano
optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi nei modi ordinari, con le modalita' previste dal comma 110 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
IMPORTI RICHIESTI
L' importo complessivo delle
agevolazioni richieste non può essere superiore al massimale previsto all'
articolo 4, comma 2, del Decreto, pari a:
a) 200.000,00 euro,
ovvero,
b) 100.000,00 euro, nel
caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Le imprese possono beneficiare
delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui
redditi,
b) esenzione dall'imposta
regionale sulle attività produttive,
c) esenzione dall' imposta
municipale propria,
d) esonero dal versamento dei
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
ESENZIONE DALLE IMPOSTE SUI
REDDITI
Il reddito derivante dallo
svolgimento dell'attività svolta dall'impresa all'interno del territorio
della ZFU, fino a concorrenza
dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta
e fatto salvo quanto di seguito
previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui
redditi, a decorrere dal periodo
di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei
limiti delle seguenti
percentuali:
•
100%, per i primi cinque periodi di imposta;
• 60%, per i periodi di imposta
dal sesto al decimo;
• 40%, per i periodi di imposta
undicesimo e dodicesimo;
• 20%, per i periodi di imposta
tredicesimo e quattordicesimo.
Ai fini della determinazione del
reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano le
plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101
del Testo unico delle imposte sui redditi, né le sopravvenienze attive e
passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.
I componenti positivi e negativi
riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui
tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del
TUIR, concorrono, in via ordinaria,
alla determinazione del reddito.
Per l'esenzione dalle imposte sui
redditi non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma l
dell'articolo 83 del TUIR.
II limite di 100.000,00 euro è
maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00
euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio
della ZFU e che nello stesso territorio
svolga l'attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato
dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono
un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato,
sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con
la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo
di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. L' incremento è
considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate
all’ impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.
Nel caso in cui l'impresa
richiedente svolga la propria attività anche al di fuori del territorio della ZFU,
ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno del predetto
territorio sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita
contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni
e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta all'interno
del predetto territorio e al di fuori di esso concorrono alla formazione del
reddito prodotto nel territorio della ZFU per la parte del loro importo che corrisponde
al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di
interesse e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi.
Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del Decreto non si
applica tale disposizione.
Ai fini del riconoscimento delle
detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del
TUIR, rileva altresì il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte. Ai
fini dell'applicazione degli articoli 12, commi l, 13, 15 e 16 del TUIR, il
reddito determinato per l'esenzione dalle imposte è computato in aumento del
reddito complessivo.
Resta fermo il computo del
predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il reddito determinato per
l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui ali' articolo 50 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell' addizionale comunale di cui
all ' articolo l del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
ESENZIONE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Per ciascuno dei primi cinque
periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di
agevolazione, dall'imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore
della produzione netta nel limite di euro 300.000,00.
Per la determinazione del valore
della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze
realizzate. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a
quello di accoglimento dell'istanza, la cui tassazione o deduzione è stata
rinviata in applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a
quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'articolo l
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla detenni nazione del
valore della produzione netta. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria
attività anche al di fuori nel territorio della ZFU, ai fini della determinazione
della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare
dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
ESENZIONE IMU
Per gli immobili situati nel
territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al paragrafo 3
per l'esercizio dell'attività d'impresa, è riconosciuta l'esenzione
dall'imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal
periodo di imposta di accoglimento dell' istanza.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SULLE RETRIBUZIONI DA LAVORO
DIPENDENTE
Relativamente ai soli contratti a
tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12
mesi, e a condizione che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel Sistema
Locale del Lavoro in cui ricade la
ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di
retribuzione fissato dall'articolo l, comma 1, del decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 2009, l'esonero dal
versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle
seguenti percentuali:
• 100%, per i primi cinque anni;
• 60%, per gli anni dal sesto al
decimo;
• 40%, per gli anni undicesimo e
dodicesimo;
• 20%, per gli anni tredicesimo e
quattordicesimo.
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
Per fruire dei benefici di cui al
presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3
presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei
termini previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all'art. 8, comma
2, lettera a). Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano l'importo delle
agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza é, altresì,
dichiarato l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di «de
minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione
dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
In relazione all'intervento
attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, il Ministero dello sviluppo
economico, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili
per l'intervento e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo
complessivamente richiesto, risultante dalle istanze di cui al comma 1,
determina, tenendo conto delle eventuali riserve finanziarie di scopo istituite
ai sensi di quanto previsto all'art.
8, l'importo massimo dell'agevolazione
complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono
resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da
pubblicare sul sito Internet istituzionale
http://www.mise.gov.it
Il Ministero dello sviluppo
economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati
identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale,
nonché l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche
parziali, disposte ai sensi dell'art. 19.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono fruite
mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento
F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di
versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore
della medesima Agenzia.
Le agevolazioni sono fruite dai
soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione
complessivamente concessa.
Le agevolazioni di cui al
presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse all'impresa a
titolo di «de minimis», nell'arco di tre esercizi finanziari, nel limite
dell'importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese
attive nel settore del trasporto su strada.
Trasmissione dei dati
L'Agenzia delle entrate comunica
al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica, entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati relativi
alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari.
Controlli
Le Amministrazioni competenti,
nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di
controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei
contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite
ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle
esenzioni, secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente
decreto.
I soggetti beneficiari sono
tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, pena
la revoca delle agevolazioni concesse, l'eventuale perdita, successivamente
all'accoglimento dell'istanza di agevolazione
Revoca delle agevolazioni
Le agevolazioni di cui al
presente decreto sono revocate nel caso in cui:
a) venga accertata l'insussistenza, in capo al
soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all'art. 3 per l'accesso e la
fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al comma
1, lettera c), dello stesso articolo, l'attività economica venga trasferita al
di fuori della ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di
accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14;
b) in qualunque fase del procedimento abbia
reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità;
c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo
l'attività di impresa anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai
sensi di quanto previsto all'art. 9, comma 6, all'obbligo di tenuta della
contabilità separata;
d) il soggetto beneficiario non
consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 18;
e) emerga che il soggetto beneficiario abbia
fruito delle esenzioni di cui all'art. 4 in misura superiore agli importi di cui
all'art. 14, comma 2, nonché agli ulteriori limiti di esenzione previsti dal
presente decreto.
Nel caso in cui il soggetto
beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza di
agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d) e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 18,
comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere
dalla data in cui si e' verificata la perdita del requisito.
Nei casi in cui e' disposta la
revoca delle agevolazioni ovvero si verifica la decadenza dalle stesse, il
Ministero dello sviluppo economico procede al recupero presso le imprese delle
agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all'Entrata
dello Stato.
Dott. Victor Di
Maria