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martedì 28 novembre 2017

La riforma del diritto fallimentare di Victor Di Maria

Lo scorso 14 novembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 155/2017 che delega il Governo a riformare il sistema delle procedure concorsuali, delle procedure di composizione della crisi e dei privilegi e delle garanzie nel termine di dodici mesi. 


La novità introduce anche un nuovo lessico. Non si chiamerà più "fallimento" ma  "liquidazione giudiziale", anche se saranno mantenute le fattispecie dei reati fallimentari.

Inoltre, non sarà più possibile la dichiarazione di fallimento d'ufficio

La riforma dovrà introdurre una norma che definirà cosa si intende per stato di crisi, ovvero probabilità di futura insolvenza, distinguendola espressamente dalla nozione di insolvenza, che verrà conservata nell'ordinamento giuridico.

Una ulteriore novità riguarderà l'ambito processuale. 
Verrà introdotta una procedura per l'accertamento dello stato di crisi, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 LF, con possibilità di azione da parte del pubblico ministero e degli organi di controllo e vigilanza sull'impresa. 
Inoltre verrà armonizzato il regime delle impugnazioni per i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziaria e di omologazione del concordato.

La legge delega sembrerebbe voler eliminare la esclusione alle procedure delle piccole imprese.
La legge delega prevede che la procedura dovrà essere differenziata a seconda della tipologia di soggetto ma, nel caso dei piccoli imprenditori (coloro che presentano parametri dimensionali inferiori a quelli indicati nell'art. 1 LF), dovrà essere simile a quella di sovra indebitamento per debitori civili, professionisti e consumatori.

Un altro principio contenuto nella legge delega riguarda la competenza territoriale (dunque il Tribunale competente per la procedura di crisi/insolvenza), per la quale la nozione di "centro degli interessi principale del debitore" dovrà essere ridefinita in conformità all'ordinamento dell'Unione Europea.

La riforma darà priorità di trattazione alle proposte che prevedono il risanamento della situazione debitoria del soggetto, al fine di prevenire il ricorso alla procedura di liquidazione giudiziale e preservare la continuità aziendale.

Un punto specifico della legge è stato dedicato alla notifica dei provvedimenti di apertura della procedura di accertamento dello stato di crisi; nel caso in cui il debitore sia un professionista o un imprenditore, la notifica tramite PEC dovrà essere resa obbligatoria dalla riforma, con la previsione di una procedura telematica alternativa nel caso in cui la notificazione non sia stata possibile per causa imputabile al destinatario. Inoltre si specifica che all'imprenditore dovrà essere imposto di mantenere attivo l'indirizzo PEC per un anno dalla data di cancellazione dal registro delle imprese.

Un altro obiettivo della legge delega è introdurre norme mirate a ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, responsabilizzando gli organi di gestione e riducendo i casi di prededuzione,  per evitare che i crediti prededucibili assorbano una parte eccessiva dell'attivo delle procedure.

La legge tratta anche un aspetto organizzativo, riguardante la specializzazione dei giudici in materia concorsuale. 
In particolare si intende attribuire ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia d'impresa la competenza sulle procedure concorsuali di imprese in amministrazione straordinaria e di gruppi di imprese di rilevante dimensione. 
Per quanto riguarda il consumatore, il professionista e il piccolo imprenditore, invece, rimarranno invariati i criteri vigenti di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza.

Infine, per le procedure concorsuali relative a imprese "intermedie" tra piccola e grande dimensione, la riforma dovrà individuare i tribunali competenti sulla base dei seguenti criteri:
  1. il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
  2. il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;
  3. il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;
  4. la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
  5. il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 2,3 e 4 e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
  6. il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
  7. la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 6;
La legge delega prevede l'istituzione di un albo di soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione.
Dott. Victor Di Maria

martedì 29 novembre 2016

TRANSAZIONE FISCALE ESTESA A IVA E RITENUTE - LE MODIFICHE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017




Nella legge di Bilancio 2017 è contenuta la modifica alla legge Fallimentare mediante la quale viene ammessa la transazione fiscale anche per i debiti aventi ad oggetto IVA o ritenute omesse.

La modifica introduce un significativo segnale positivo per le imprese in crisi in quanto amplia l’ambito applicativo dell’istituto con potenziali effetti benefici sul numero dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti che potranno fruirne.

La modifica alla legge contempla anche, contemporaneamente, l’introduzione di opportuni meccanismi di vigilanza che permettano di individuare prontamente le imprese che presentano segnali di potenziale crisi e di imporne un’anticipata gestione.

Gli interventi operati sulla legge fallimentare (R.D. n. 267/42), da ultimo anche con legge di Bilancio 2017, sono stati molti e ripetuti a testimonianza della continua evoluzione degli scenari di riferimento e della necessità di adattare le norme a tali cambiamenti.

La commissione Rordorf è stata incaricata di formulare un disegno di legge delega (atto Camera 3671-bis) sulla riforma organica delle discipline della crisi di impresa e del fallimento che attualmente è all’esame della Commissione Giustizia della Camera la quale sta valutando gli emendamenti presentati lo scorso 21 novembre.

La “manutenzione” della Legge Fallimentare tende, in buona sostanza, a recepire le esperienze maturate nei tribunali fallimentari con specifica attenzione alla disciplina del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, L.F.) e delle crisi da sovraindebitamento.

Transazione fiscale

Viene introdotta una norma che amplia l’ambito operativo, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, dell’istituto della transazione fiscale disciplinato dall’art. 182-ter L.F.

La norma, attualmente, dispone che il debitore che ricorre al concordato preventivo o all’accordo ex art. 182-bis L.F., possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali.

Tuttavia, tale possibilità è preclusa se il debito riguarda tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l’IVA o le ritenute operate e non versate. Per questi ultimi debiti è infatti ammesso proporre la sola dilazione del pagamento.

Altro limite attiene poi al rispetto della gerarchia dei privilegi e infatti la norma precisa che: “Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.

L’emendamento proposto modifica l’istituto della transazione fiscale estendendone l’uso anche ai debiti tributari aventi per oggetto l’IVA o le ritenute qualora il piano proposto dal debitore ne preveda una soddisfazione: “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)» della Legge fallimentare”.

La modifica è perfettamente in linea con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ma anche con l’ormai consolidato orientamento del Fisco che privilegia rapidità e certezza nella riscossione rispetto al dato formale delle somme accertate e di cui sono esempi: il proliferare di norme sul pagamento rateizzato dei tributi, ora addirittura sfociate nella sanatoria degli importi a ruolo, e l’atteggiamento più conciliante degli uffici nell’ambito delle procedure deflattive del contenzioso tributario, queste ultime validamente supportate dalla recente ammissibilità della deduzione dagli imponibili accertati di eventuali perdite pregresse non compensate.  

La modifica dell’ampliamento dell’ambito operativo della transazione fiscale darebbe al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti maggiori possibilità di successo, stante il fatto che molte di queste procedure non si concludono proprio per l’impossibilità di sottoporre a falcidia tali debiti fiscali.

Dott. Victor Di Maria

venerdì 9 settembre 2016

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE


E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016 il decreto legislativo n. 175 del 18 agosto 2016, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016 ed entrerà in vigore il 23 settembre 2016.  

Finalmente l’Italia si dota di una legge per regolamentare la selva oscura delle partecipate.
In sintesi le principali caratteristiche della norma:

Oggetto della norma


Le disposizioni del decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Tipi di società in cui é ammessa la partecipazione pubblica


Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche


Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse  generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica


Sulla questione della fallibilità delle società a partecipazione pubblica, da anni, la giurisprudenza ha prodotto contrastanti pronunciamenti risolti solamente negli ultimissimi anni.
Il sottoscritto ha sempre sostenuto che le società partecipate da Enti Pubblici, in caso di crisi o insolvenza, non potevano che essere sottoposte alle norme della legge fallimentare.
Difatti, Pubblici sono gli Enti che partecipano mentre la società (SpA o Srl) partecipata non può che essere e rimanere di diritto privato.
Il Decreto Legislativo mette il punto alla questione: le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché', ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.


Dott. Victor Di Maria