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lunedì 5 dicembre 2016

Associazioni sportive dilettantistiche: l’Ispettorato del lavoro chiarisce alcuni dubbi

Associazioni sportive dilettantistiche: l’Ispettorato del lavoro chiarisce alcuni dubbi


L’Ispettorato del lavoro emana una circolare che chiarisce, opportunamente, alcuni ondivaghe e contrastanti interpretazione della norma che disciplina i rapporti di lavoro nel mondo sportivo dilettantistico.
Si incarica di farlo attraverso la circolare n. 1/2016,
Finalmente si sgombrano alcuni dubbi che consentivano agli ispettori di interpretare la norma in maniera restrittiva generando, molto spesso, verbali ispettivi con pesantissime sanzioni a carico delle A.S.D..

Ecco il testo della circolare:

“Il trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche presenta da sempre aspetti che meritano di essere chiariti, in quanto continuano a dar luogo in sede applicativa a numerosi contenziosi.
Le attività ispettive condotte, negli ultimi anni, dall’INPS e dal Ministero del lavoro sui diversi soggetti del mondo sportivo hanno spesso evidenziato l’utilizzo della norma agevolativa da parte di soggetti che non ne avevano titolo, ma hanno anche fatto emergere la necessità di chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova applicazione l’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR.
Le stesse pronunce, sia in sede amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai verbali di accertamento, sono state spesso contraddittorie, non fornendo una indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare.
Ciò premesso, facendo seguito alle indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro con nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036, i cui contenuti si richiamano integralmente, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

In primo luogo va ricordato che i rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell’art. 90 della L. n. 289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004), nell’art.67, comma 1 lett. m), del TUIR, nonché nel D.Lgs. n. 81/2015, che costituiscono gli unici riferimenti normativi per definire il trattamento fiscale e previdenziale di tali rapporti unitamente alle regole dettate dalla L. n. 91 del 1981 per lo sport professionistico.

L’esame delle norme sopra citate consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivodilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.
Venendo al merito di tali rapporti è necessario, preliminarmente, porre l’attenzione su due aspetti:
1. qualifica del soggetto che eroga il compenso;
2. natura delle prestazioni svolte dal collaboratore. Sul primo punto sono di supporto le pronunce della Corte di appello di Milano, (sent. 1172/14 del 10 dicembre 2014) e della Direzione interregionale del lavoro di Napoli (decreto del 29 ottobre 2015) che hanno posto l’attenzione sul soggetto erogante, ribadendo che per l’applicazione del regime agevolativo “ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I.”.

Pertanto, non solo è necessario che siano perseguite finalità sportive dilettantistiche, ma il soggetto erogante deve essere anche riconosciuto dal C.O.N.I.

Nell’ambito del mondo sportivo perseguono certamente tali finalità il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; per quanto riguarda, invece, le singole associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, occorre avere riguardo ad ulteriori aspetti.

Come noto le agevolazioni sono applicabili unicamente alle ASD e SSD che perseguono finalità sportive-dilettantistiche senza fine di lucro.

Per l’individuazione di tali soggetti il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di “unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche” (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004).

Tale certificazione attualmente avviene attraverso l’iscrizione delle ASD e delle SSD al registro delle società sportive che è stato oggetto di una profonda revisione, fortemente voluta dal C.O.N.I. per eliminare quei fenomeni di elusione spesso riscontrati in sede di verifica. Gli accorgimenti adottati dal C.O.N.I. a seguito di un approfondito confronto con l’INPS e con l’Agenzia delle entrate, hanno reso il registro strumento idoneo a certificare la natura dell’associazione/società sportiva e l’effettiva attività sportiva svolta sotto il controllo dei soggetti affilianti (FSN, DSA, EPS).

La corretta individuazione dei soggetti (ASD, SSD) eroganti, attraverso il registro delle società sportive, costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo; ciononostante è altresì necessario che, successivamente, si proceda alla valutazione delle attività svolte dai singoli collaboratori.

Le prestazioni sono analiticamente indicate dal legislatore attraverso l’art. 67 del TUIR e le norme successive che ne hanno definito con precisione i limiti. L’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR, riconduce tra i redditi diversi - e quindi non assoggettabili a contribuzione - “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

La norma successiva (l’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009) ha successivamente chiarito il concetto di “esercizio diretto di attività sportiva” precisando che in tale ambito rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva.

Su tale argomento è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate la quale ha chiarito che in questa tipologia possono essere ricompresi i compensi erogati ai soggetti che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono una attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione dell’attività sportiva.

Sulla base di questi chiarimenti normativi e di prassi è possibile avere un quadro di riferimento per definire le prestazioni che rientrano nell’art. 67 del TUIR ma è necessario, in sede di accesso, verificare, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività.

A solo titolo di esempio è possibile citare:
gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell’attività.

Appare opportuno chiarire che la qualifica acquisita, attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, dai soggetti che svolgono le mansioni sopra indicate (qualifica di istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc.) non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

In tale ottica, le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sè elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi “natura professionale”.

Da ultimo si ricorda che la stessa regolamentazione prevista dal decreto legislativo n. 15/2016, in attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che attribuisce al Coni la competenza per il riconoscimento “delle professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara”, deve essere intesa come uno strumento volto a fissare i criteri che consentono anche a soggetti stranieri la possibilità di svolgere in Italia le attività sopra elencate.
Si raccomanda, pertanto, a tutto il personale ispettivo che svolge accertamenti in tale ambito di conformarsi alle presenti indicazioni.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO Paolo Pennesi”

Da oggi, finalmente, abbiamo quanto meno una circolare che possiamo utilizzare per contrastare alcuni “fantasiosi” verbali ispettivi.

Dott. Victor Di Maria

domenica 30 ottobre 2016

Associazioni sportive dilettantistiche sotto il fuoco incrociato del Fisco.


L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E del 28/04/2016, ha diramato le direttive concernenti, tra l’altro, i controlli da effettuare nel 2016 nei confronti degli enti non commerciali, Onlus e altri soggetti che, mossi da dinamiche diverse da quelle che regolano il mercato, costituiscono il cd. “Terzo settore”.

Fra gli Enti da accertare rientrano, ovviamente ed in misura forse prevalente, le associazioni sportive dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche, che richiedono un approccio peculiare; di norma, detti enti si qualificano, infatti, per la presenza prevalente di attività (operazioni attive e passive) che ineriscono alla sfera istituzionale (sportiva dilettantistica) e che come tali sono prive di rilevanza fiscale, accanto cessioni o prestazioni rilevanti ai fini dell’Iva e dell’imposizione diretta.

L’Agenzia delle Entrate detta le regole dell’accertamento.

Le prime fasi della verifica saranno dirette a verificare l’effettivo esercizio dell’attività istituzionale (esercizio e promozione dello sport dilettantistico) indicata nell’atto costitutivo e nello statuto, nonché a “misurarne” la rilevanza sotto vari profili, compreso quello economico e finanziario.

Le statistiche degli accessi e delle verifiche già effettuate ci inducono a fare il primo screening operativo.

Non sono mancate le contestazioni di violazioni alla normativa tributaria, più o meno gravi, contestazioni che, in taluni casi, arrivano a disconoscere la natura di “ente sportivo dilettantistico”, ovvero di “ente non commerciale”, con conseguente ripresa a tassazione di tutti gli incassi, a prescindere dalla sfera di riferimento, secondo le regole previste per gli enti commerciali in genere.

Raccomandiamo vivamente a quanti si dovessero trovare in simile situazione di dotarsi di un consulente esperto in materia, in modo tale da
bloccare sul nascere taluni “ragionamenti”, molto spesso illegittimi e a volte fantasiosi, che il personale ispettivo potrebbe avanzare.


Dopo la prima fase nella quale si è incardinato l’accesso è di fondamentale importanza essere assistiti nella successiva fase di difesa contro gli eventuali successivi atti di constatazione delle violazioni, che potranno ovviamente sfociare in un contenzioso per la difesa dei legittimi interessi degli Enti sottoposti ad accertamento.

A.S.D. e il lavoro sportivo dilettantistico: un contenzioso infinito con sentenze contrastanti.



La Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2118 del 11.05.2016, ha deciso una questione che riguardava un Accertamento Inps nei confronti di un’associazione sportiva titolare di un centro di fitness.

Con l’accertamento l’INPS recuperava i contributi dovuti alla gestione ex Enpals per sette istruttori, ai quali fino a quel momento erano stati riconosciuti i compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir e in quanto tali non soggetti a contribuzione previdenziale.

Intervenendo sulla questione e facendo riferimento al decreto ministeriale 15.03.2005 che ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals e, più in particolare, al punto 20, gli “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e ai circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre …..”, il giudicante di appello ha statuito:

“dal semplice tenore letterale della espressione normativa di cui al n. 20 emerge l’obbligo contributivo a carico dell’appellante (a carico dell’associazione n.d.r.) nei riguardi degli istruttori di attività sportive a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro ed essendosi peraltro la stessa appellante qualificata associazione sportiva”.

La Corte non ritiene comunque applicabile la disciplina fiscale (e la conseguente non debenza previdenziale) dei compensi sportivi in quanto sussisterebbe a carico dei lavoratori sia il requisito della professionalità che della: “abitualità anche se non esclusività della loro prestazione”.

Come annunciato nel titolo di questo articolo, il contrasto giurisprudenziale alimenta ancor di più la confusione.

La sezione lavoro della Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 250 del 07.06.2016, perviene ad una conclusione diametralmente opposta.

La sentenza stabilisce che “il legislatore ha così chiarito che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione, ed assistenza ad attività sportiva beneficiano dell’esenzione fiscale contributiva dovendosi intendere per attività sportiva dilettantistica il mero far fare sport senza che sussista un evento ulteriore a cui finalizzare tale attività” e così conclude riformando la sentenza di primo grado che aveva invece accolto la tesi dell’istituto previdenziale: “non sono condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di esercente attività sportiva dilettantistica che ben può caratterizzare qualsiasi rapporto di lavoro rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso”.

Il foro bolognese mantiene il suo atteggiamento di favore anche con la decisione della sezione lavoro del Tribunale (sentenza n. 558 del 23.09.2016), sempre sui medesimi presupposti di fatto: “… tutte le collaborazioni svolte nell’ambito sportivo dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dall’abitualità e dalla continuità della prestazione … con la conseguenza che non essendo il compenso imponibile non potranno su di esso calcolarsi neppure oneri previdenziali …”.


Sarebbe auspicabile un immediato ed urgente provvedimento di interpretazione autentica della norma tale da evitare simile confusione che, non me ne voglia male il Ministero competente, sembra essere fatto apposta per fare “cassa” a scapito di tante associazioni sportive non professionistiche che si caricano di responsabilità oltre ogni comprensibile decenza istituzionale.

Scritto da:
Dott. Victor Di Maria

venerdì 21 ottobre 2016

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E LE CONTESTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER...............



Associazioni Sportive Dilettantistiche: Legittima la differenziazione delle quote pagate dagli associati

Una recente sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Emilia ha riconosciuto la tesi difensiva di una ASD condannando l’Agenzia delle Entrate.

Con la sentenza n. 260/216 i giudici hanno confermato il principio che una A.S.D. non decade dalle agevolazioni previste qualora richieda quote associative ulteriori per i vari corsi frequentati dai singoli iscritti.

Ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUIR, non si considerano commerciali le attività svolte dalle Associazioni Sportive in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti.

Il successivo comma 8, tuttavia, vincola l’applicazione di tale agevolazione al fatto che le associazioni interessate si conformino a determinate clausole da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

In particolare, la lettera c) di tale comma impone una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

La fattispecie di cui alla citata sentenza riguardava la contestazione processata dall’Amministrazione finanziaria all’ASD circa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, in quanto la palestra richiedeva a tutti gli associati una “quota base” di iscrizione all’associazione, ma poi richiedeva ulteriori quote associative di importo differenziato a seconda dei diversi corsi usufruiti dai singoli iscritti.

Secondo la tesi erariale, posto che nel caso di specie gli iscritti avrebbero dovuto versare ulteriori quote associative per partecipare alle varie iniziative (corsi) dell’associazione, si sarebbe verificata una temporaneità della partecipazione alla vita associativa, in quanto non tutti gli iscritti avrebbero aderito a tutti i corsi e quindi partecipato continuamente alla vita associativa.

Secondo il collegio di merito, invece, il fatto che per ogni corso venisse richiesto all’associato partecipante una quota aggiuntiva non significa assolutamente che vi fosse una temporaneità degli stessi nella vita associativa, ma solo che veniva imputato a ciascun associato la quota di costo che l’associazione sopportava per quell’iniziativa cui lo stesso partecipava, posto che le stesse avevano costi diversi che non potevano, indiscriminatamente, essere addossati a tutti gli associati, anche a chi non vi partecipava.

L’applicazione di quote associative ulteriori e differenziate rispetto a quella base, pertanto, non comporta una temporaneità (riduzione) della partecipazione della vita associativa degli iscritti e, quindi, le agevolazioni alla ASD non potevano, per ciò, essere disconosciute.

Nello stesso senso, del resto, si era già pronunciata la stessa Commissione, con la sentenza n. 229/2/16. Si ricorda, peraltro, che, secondo la Regionale di Napoli, l’esercizio di un’attività sportiva dilettantistica non è incompatibile con quello di un’attività commerciale (cfr. C.T. Reg. Napoli n. 7555/34/2015).

Dott. Victor Di Maria

http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/economia-e-diritto/284980/le-societ-partecipate-dagli-enti-pubblici-nel-nuovo-testo-unico/