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domenica 18 dicembre 2016

Rottamazione cartelle anche se con rate versate in ritardo ? a cura del Dott. Victor Di Maria


fonte: www.fisconline.com
Esternazioni di Equitalia non chiare e con molte zone d'ombra
Ricordiamo a quanti avessero iscrizioni a ruolo e cartelle esattoriali da pagare che, per beneficiare della rottamazione mediante la quale si perviene allo stralcio delle sanzioni amministrative fiscali e contributive nonché degli interessi di mora, è necessario presentare apposita domanda (su modello "DA1") all'Ente di Riscossione entro e non oltre il 31 marzo 2017.

L'ammissione è subordinata al regolare pagamento delle rate scadenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

Ma, in merito a tal requisito, sembrerebbe profilarsi all'orizzonte una possibile deroga.

Intanto è da precisare che detto requisito non riguarda coloro i quali sono già decaduti da una pregressa rateazione: la decadenza, come prevede l'art. 19 del DPR 602/73, si verifica di diritto senza che debba essere esternata con provvedimento amministrativo, quindi non vi è, per i debitori decaduti al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto 193), alcuna necessità di dover versare le rate.

Invece, e questo è veramente difficile da comprendere sul piano della parità di trattamento, chi ha rateazioni in essere deve onorare i pagamenti in scadenza al 31 dicembre 2016.

Nel corso di un convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti, autorevole dirigente di Equitalia ha affermato che il versamento delle rate in scadenza entro il prossimo 31 dicembre può anche avvenire tardivamente, a condizione che si rispetti il termine del 31 marzo 2017, entro cui va trasmesso il modello di adesione ad Equitalia (Riscossione Sicilia per la regione siciliana), e che si corrispondano pure gli interessi di mora per il ritardato versamento.

L'articolo 31 del DPR 602/73, al terzo comma, così ci dice: ""nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora".

Quindi, se il debitore ha omesso il pagamento di una o più rate, l'imputazione dei pagamenti va fatta come anzidetto.

Quindi, l'esternazione fatta dal dirigente di Equitalia non ci convince.

La norma, così come è stata licenziata dal Parlamento, risulta chiara: "la sanatoria sussiste a condizione che "risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016".

Sembrerebbe di comprendere che, in caso di omesso versamento, il ravvedimento sarebbe possibile purché eseguito comunque entro il termine per l'invio dell'istanza di adesione.

Altri chiarimenti riguardano la possibilità, nonostante la domanda di sanatoria, di azioni conservative (esempio, aggiungiamo noi, sequestri e revocatorie), posto che la legge non inibisce ogni azione cautelare ma solo i fermi e le ipoteche.

Ultima annotazione: rientrano nella sanatoria anche i ruoli consegnati dal 16 dicembre al 31 gennaio 1999.

Sarebbe quanto mai auspicabile che il legislatore provvedesse a modificare la norma laddove inibisce all'accesso alla sanatoria quanti, con un piano di rateizzazione in corso, non hanno onorato le rate in scadenza al 31 dicembre 2016, mentre nulla osta a chi è dacaduto da una precedente rateizzazione.

Una disparità di trattamento difficile da digerire.

Dott. Victor Di Maria

giovedì 10 novembre 2016

ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO: ALCUNE NOVITA’ DELL'ULTIMA ORA



Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio si trova in discussione alla Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati è stato oggetto di alcune novità a seguito di emendamenti già introdotti.

In estrema sintesi ecco le novità che non dovrebbero essere modificate in Parlamento atteso che il Governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia al Decreto:

Estensione del periodo dei ruoli

Sarà possibile la definizione agevolata dei debiti fiscali di cartelle emesse dal 2000 al 2016. 

Prevista la possibilità di godere del beneficio non solo per i ruoli provenienti da posizioni debitorie nei confronti dell’Erario di derivazione Statale ma anche i ruoli eseguiti direttamente dai Comuni o affidati ad altri agenti della riscossione. 

Sale da 4 a 5 il numero della rate possibili, con pagamento entro fine 2017 delle prime tre (70% del debito) e delle altre nel 2018. 

I termini per procedere alla trasmissione dell’istanza di adesione slittano dal 23 gennaio a fine marzo.

Dott. Victor Di Maria

mercoledì 9 novembre 2016

“Rottamazione” delle cartelle: chi è già decaduto da precedenti rateazioni e altro ancora


Ove il contribuente fosse già decaduto da una precedente rateazione la norma, introdotta dal decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017, prevede che lo stesso può accedere al beneficio ma, attenzione, le regole cambiano a seconda che il piano concesso dall'agente di riscossione sia ancora in corso oppure sia già decaduto.
Cerchiamo di comprendere le diverse fattispecie.
La norma ci rassegna alcune certezze e, purtroppo, anche dei dubbi che speriamo siano risolti nell'iter parlamentare.
Il comma 8 dell’articolo 6 del decreto 193/2016 sancisce la possibilità di poter accedere alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali anche in caso di precedenti rateazioni.
Ma vediamo in concreto i diversi possibili casi.




In tal caso, la somma dovuta sarà calcolata al netto degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso procedure esecutive.

Per riassumere:

I contribuenti che avevano un piano di rateazione in corso, anche se chiedono la rottamazione, devono continuare a pagare le rate previste fino alla fine del 2016.

Il resto, invece, finirà nel calcolo della somma sottoposta alle regole della rottamazione (con sconto sulle sanzioni).
Ove, viceversa, il contribuente avesse chiesto un piano di rateazione successivamente al 24 ottobre 2017, la norma non sarebbe più chiara.
Il testo della norma così si esprime:


E’ necessario interpretare correttamente se la norma si riferisce ai Piani rateali in essere al 24 ottobre, oppure a quelli esistenti al momento di presentazione della domanda.

Inoltre la norma tace relativamente all'ipotesi in cui il contribuente paghi in ritardo le rate del precedente piano di rateazione. 

Dott. Victor Di Maria

domenica 30 ottobre 2016

Associazioni sportive dilettantistiche sotto il fuoco incrociato del Fisco.


L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E del 28/04/2016, ha diramato le direttive concernenti, tra l’altro, i controlli da effettuare nel 2016 nei confronti degli enti non commerciali, Onlus e altri soggetti che, mossi da dinamiche diverse da quelle che regolano il mercato, costituiscono il cd. “Terzo settore”.

Fra gli Enti da accertare rientrano, ovviamente ed in misura forse prevalente, le associazioni sportive dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche, che richiedono un approccio peculiare; di norma, detti enti si qualificano, infatti, per la presenza prevalente di attività (operazioni attive e passive) che ineriscono alla sfera istituzionale (sportiva dilettantistica) e che come tali sono prive di rilevanza fiscale, accanto cessioni o prestazioni rilevanti ai fini dell’Iva e dell’imposizione diretta.

L’Agenzia delle Entrate detta le regole dell’accertamento.

Le prime fasi della verifica saranno dirette a verificare l’effettivo esercizio dell’attività istituzionale (esercizio e promozione dello sport dilettantistico) indicata nell’atto costitutivo e nello statuto, nonché a “misurarne” la rilevanza sotto vari profili, compreso quello economico e finanziario.

Le statistiche degli accessi e delle verifiche già effettuate ci inducono a fare il primo screening operativo.

Non sono mancate le contestazioni di violazioni alla normativa tributaria, più o meno gravi, contestazioni che, in taluni casi, arrivano a disconoscere la natura di “ente sportivo dilettantistico”, ovvero di “ente non commerciale”, con conseguente ripresa a tassazione di tutti gli incassi, a prescindere dalla sfera di riferimento, secondo le regole previste per gli enti commerciali in genere.

Raccomandiamo vivamente a quanti si dovessero trovare in simile situazione di dotarsi di un consulente esperto in materia, in modo tale da
bloccare sul nascere taluni “ragionamenti”, molto spesso illegittimi e a volte fantasiosi, che il personale ispettivo potrebbe avanzare.


Dopo la prima fase nella quale si è incardinato l’accesso è di fondamentale importanza essere assistiti nella successiva fase di difesa contro gli eventuali successivi atti di constatazione delle violazioni, che potranno ovviamente sfociare in un contenzioso per la difesa dei legittimi interessi degli Enti sottoposti ad accertamento.

martedì 23 agosto 2016

MA L'EFFETTIVO CARICO FISCALE PER LE AZIENDE E' QUELLO CHE SI DEFINISCE COL TERMINE PRESSIONE FISCALE ??


Abbiamo sentito più volte annunci che rassicurano gli italiani circa la diminuzione della tassazione. Si susseguono, da tanti anni, i soliti proclami che ci indicano delle percentuali. Si parla di PIL, di Deficit, di indebitamento pubblico, di Pressione Fiscale: tutto espresso in percentuali che, spesso, non hanno una facile comprensibile interpretazione.
Vediamo di capire, almeno, la differenza tra i termini “Pressione Fiscale” e Pressione tributaria”. E, ancora, che significa “Pressione Fiscale Globale” ?
Cercherò di rendere l’argomento quanto più semplice possibile (perciò mi vorranno perdonare i colleghi e gli economisti dediti ad un linguaggio forbitamente tecnico).
Generalmente si calcola la pressione fiscale apparente rapportando l'ammontare delle imposte introitate dalla Stato, in un determinato anno di imposta, al Prodotto Interno Lordo ovvero il gettito fiscale in rapporto al PIL.
Con pressione fiscale apparente si intende l'indicatore percentuale che misura il livello di tassazione medio di uno Stato.
È un parametro che spesso è tenuto in conto o deriva da scelte del governo in materia di politica fiscale.
La pressione fiscale apparente è data dal rapporto tra l'ammontare del gettito fiscale totale e il Prodotto Interno Lordo.
Poiché il PIL dal 2013, è bene precisarlo, contempla oltre al già contabilizzato lavoro sommerso, anche l'economia criminale ossia, solo per fare un esempio, i traffici di droga e la prostituzione (i dati sull'economia criminale sono, allo stato attuale, inattendibili, e il loro inserimento nel Prodotto interno lordo (PIL) può diventare fonte di molti paradossi), di conseguenza tale indicatore non tiene conto dell'evasione fiscale correlata ad entrambe le voci, pertanto, la pressione fiscale apparente risulta minore del livello legale di tassazione cui sono soggetti i contribuenti che rispettano la legge.
La pressione fiscale apparente si distingue quindi dalla pressione fiscale legale che è data dal rapporto tra il gettito fiscale totale ed il PIL legale ossia la totalità dei redditi legali dichiarati.
Il livello complessivo di tassazione legale cui sono soggetti un'impresa o un lavoratore dipendente o autonomo è invece misurato dall'aliquota fiscale effettiva.
Al fine di avere una maggiore percezione dello sforzo fiscale a cui sono sottoposti i contribuenti italiani, è utile ricalcolare la pressione fiscale ponendo in rapporto le entrate fiscali con il Pil “alleggerito” della parte riconducibile al sommerso economico e alle attività illegali (211 miliardi circa).
Ebbene, questo nuovo risultato, ovvero la pressione fiscale reale, balza al 50,2 per cento.
I dati sono stati calcolati dall’ufficio studi della CGIA di Mestre e ci danno il seguente triste risultato:
 La pressione fiscale in Italia
                  Ufficiale       Reale
2011            41,6%        47,4%
2012            43,6%        49,9%
2013            43,5%        49,9%
2014            43,6%        50,0%  (*)
2015            43,7%        50,2%  (*)
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT

Ma se parliamo di tassazione del reddito prodotto dalle imprese la situazione diventa ancora più drammatica.
L’Italia è il peggior posto in Europa dove fare impresa, almeno per quanto riguarda il prelievo fiscale annuale sul profitto: 64,8% contro una media europea del 40,6%.
A rivelare questo e altri indicatori fiscali importanti è il rapporto annuale di Banca mondiale e PWC “Paying taxes 2016” (http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016-high-resolution.pdf).
Sono tre gli indicatori considerati:
  • Ø la pressione fiscale sulle imprese;
  • Ø le ore perse per gli adempimenti fiscali;
  • Ø il numero di tasse che gravano sulle imprese;

Su 189 Paesi del mondo analizzati, l’Italia si pone al 137simo posto. Un bel primato.

Prelievo sui profitti delle imprese





Reddito fiscale e reddito civilistico o di Bilancio

 Le imprese hanno un problema. Il reddito di fine anno, l’utile di impresa, non è il reddito effettivo su cui si calcolano le imposte.
Il reddito di bilancio viene condizionato dalle variazioni in aumento di tutti i costi che hanno una deducibilità parziale.

I redditi prodotti da società ed enti commerciali sono soggetti all´IRES; tale imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota unica proporzionale del 27,5%.
L’utile di esercizio ed imponibile sono due valori concettualmente diversi, in quanto le relative regole di determinazioni sono differenti.
Le norme fiscali, in particolare, prevedono, per molte tipologie di costi, percentuali di deducibilità forfetaria limitata.
In pratica, al risultato di esercizio, determinato secondo il più rigoroso e corretto dettato civilistico, devono essere apportate, ai sensi del Testo Unico Imposte, nella “dichiarazione dei redditi” le variazioni di carattere fiscale al fine di pervenire alla quantificazione dell’imponibile fiscale.
In dettaglio le variazioni da eseguire sono le seguenti:

UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO (Utile di bilancio civilistico)
Meno
 variazioni positive per costi dell’esercizio in tutto o in parte non deducibili
Meno 

variazioni positive per riporto di poste non tassate negli esercizi precedenti
PIU' 
variazioni negative per ricavi dell’esercizio non imponibili
MENO 

variazioni negative per riporto di costi non dedotti negli esercizi precedenti

 UGUALE

reddito imponibile fiscale Ires

Tali variazioni fiscali si possono raggruppare in varie categorie ma, tuttavia, in questa sede ci occupiamo soltanto delle:
  • Ø Variazioni (differenze) definitive (o permanenti), questa tipologia di variazioni esplica in modo definitivo un effetto sul reddito imponibile dell’esercizio senza alcun successivo riflesso sugli esercizi futuri.

Si tratta in particolare di costi non deducibili, cioè costi sostenuti dall’impresa, che sono inerenti l’attività aziendale e concorrono alla formazione del risultato di esercizio, ma dei quali il fisco non consente la deducibilità (ad es. le spese relative alle autovetture che sono deducibili generalmente nella misura del 20% del loro ammontare).
Il recupero ai fini fiscali di questi costi determina un carico impositivo maggiore rispetto alla quantificazione del reddito civilistico dell’anno di imposta.
Alcuni esempi di costi a deducibilità parziale:
Alberghi e ristoranti                   
Spese pasti e pernottamenti (che non costituiscono spese di rappresentanza)
Deducibili al 75% (se dimostrabile l'inerenza della spesa).
Per i professionisti è previsto un limite assoluto di deducibilità pari al 2% dei compensi percepiti.
          
Spese pasti e pernottamenti (che costituiscono spese di rappresentanza)
Deducibili al 75% (se dimostrabile l'inerenza della spesa) nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008; il calcolo dell’importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali.           
Autovetture                 
Spese per acquisto autovetture (imprese e professionisti)
Ammortamento deducibile al 20% del costo del bene sino ad un massimo di € 18.076,00                 
Spese per acquisto autovetture (agenti e rappresentanti)
Ammortamento deducibile all' 80% del costo del bene sino ad un massimo di € 25.822,00   
Manutenzioni, riparazioni, carburanti, bollo auto, assicurazione (imprese e professionisti)    
Deducibilità pari al 20%
Sulla base delle superiori, sia pure schematiche, considerazioni si arriva al risultato di cui alla successiva tabella:
PRESSIONE FISCALE SULLE IMPRESE AREA EURO
Totale imposte in % sui profitti commerciali (*)
Rank Paesi           Totale imposte   (in % su profitti commerciali d’impresa)
1 Italia                                                                       64,8
2 Francia                                                                   62,7
3 Belgio                                                                     58,4
4 Austria                                                                   51,7
5 Slovacchia                                                             51,2
6 Spagna                                                                   50,0
7 Grecia                                                                    49,6
8 Estonia                                                                  49,4
9 Germania                                                             48,8
10 Lituania                                                               42,6
11 Malta                                                                     41,3
12 Paesi Bassi                                                          41,0
Portogallo                                                               41,0
14 Finlandia                                                            37,9
15 Lettonia                                                               35,9
16 Slovenia                                                               31,0
17 Irlanda                                                                 25,9
18 Cipro                                                                    24,4
19 Lussemburgo                                                     20,1
media Area euro (1)                                              43,6
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca Mondiale (Doing Business 2016)
(1) Calcolato come media del valore dei singoli Paesi